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Legge regionale 3 maggio 1983, n. 22 (BUR n. 20/1983)

Modifiche dellalegge regionale 8 maggio 1980, n. 47 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative ai Consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli Comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea”

Legge regionale 3 maggio 1983, n. 22 (BUR n. 20/1983) (Abrogata)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 47 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI CONSORZI DEI BACINI DI TRASPORTO E AI SINGOLI COMUNI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE LACUALE, FLUVIALE, LAGUNARE E SUI CANALI NAVIGABILI E IDROVIE RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA"

Legge abrogata dall’articolo 48, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 maggio 1983, n. 22 (BUR n. 20/1983) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 47 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI CONSORZI DEI BACINI DI TRASPORTO E AI SINGOLI COMUNI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE LACUALE, FLUVIALE, LAGUNARE E SUI CANALI NAVIGABILI E IDROVIE RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA"

Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:
"L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione a motore lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie, delegate ai consorzi di bacino di trasporto o ai singoli comuni, ai sensi e secondo le procedure delle vigenti leggi regionali, si svolge in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge".
Art. 2
L'art. 4 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:
"E' trasporto per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose e persone da un luogo a un altro.
Il trasporto di persone è da intendersi come trasporto occasionale di persone che accompagnano merci in quanto interessate alle stesse oppure in quanto la loro presenza è connessa all'espletamento dell'attività del trasporto stesso.
Il numero massimo delle persone trasportabili, ai sensi del comma precedente, deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.
L'esercente del trasporto per conto terzi deve essere munito di apposita autorizzazione dal consorzio o dal comune destinatari della delega.
Il trasporto stesso deve essere effettuato con natanti muniti delle idoneità alla navigaizone stabilite dalla legge.
Il personale addetto alla condotta dei mezzi dovrà possedere le idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna".
Art. 3
L'art. 8 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:
"E' trasporto o rimorchio in servizio pubblico ogni forma di trasporto o rimorchio offerto al pubblico che comporti l'obbligo da parte dell'esercente, verso corrispettivo di effettuare il servizio per conto del primo richiedente".
Art. 4
L'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:
"Il noleggio da banchina con conducente può essere effettuato solo con natanti abilitati alla navigazione dalle competenti autorità previste dalla legge e autorizzati dal consorzio o dal comune destinatari della delega.
In particolare i natanti che circolano nella laguna di Venezia devono essere iscritti nei registri tenuti dall'autorità marittima.
Il noleggio da banchina con conducente può essere effettuato con natanti a motore di portata:
- non superiore a 20 persone (taxi acquei);
- superiore alle 20 persone (gran turismo).
L'esercente il servizio di cui al comma precedente deve essere munito di autorizzazione rilasciata dal consorzio o dal comune sulla base del regolamento di cui al successivo art. 22".
Art. 5
Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:
"I consorzi o i comuni destinatari della delega, entro 120 giorni dalla definizione degli adempimenti relativi alla procedura di trasferimento delle funzioni delegate, emanano il regolamento per la disciplina dei servizi pubblici non di linea di cui alla presente legge".



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