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Legge regionale 3 maggio 1983, n. 23 (BUR n. 20/1983)
Adeguamento dell'indennità di presenza ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni
Sommario
“Legge regionale 3 maggio 1983, n. 23 (BUR n. 20/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA’ DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DELLE SUE SEZIONI
Legge abrogata dall’articolo 13, della
legge regionale 17 giugno 1986, n. 24 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 3 maggio 1983, n. 23 (BUR n. 20/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA’ DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DELLE SUE SEZIONI
Art. 1
La misura dell'indennità di presenza per i presidenti e i componenti degli organi regionali di controllo, di cui al secondo comma dell'art. 42 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , come modificato dall'art. 8 della
legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 , è elevata rispettivamente a L. 60.000 e a L. 45.000.
Art. 2
Ai presidenti degli organi regionali di controllo, o ai componenti dagli stessi delegati, che per motivi inerenti alla funzione si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla
legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
All'onere previsto dalla presente legge si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già stanziati sul cap. 1010 "Spese per l'indennità o rimborso spese di viaggio ai componenti il comitato e le sezioni decentrate di controllo" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione 1983 e bilancio pluriennale 1983-1986, che sono stati già dotati della necessaria disponibilità.
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