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Legge regionale 3 maggio 1983, n. 24 (BUR n. 20/1983)

Estensione al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle norme relative al trattamento economico contenuto nella legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1

Legge regionale 3 maggio 1983, n. 24 (BUR n. 20/1983) (Abrogata)

ESTENSIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DELLE NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO CONTENUTO NELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1981, n. 1

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 maggio 1983, n. 24 (BUR n. 20/1983)

ESTENSIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DELLE NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO CONTENUTO NELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1981, n. 1 .

Art. 1
Sono estese al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo le norme relative al trattamento economico contenute nella legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 , di recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personal delle regioni a statuto ordinario.
La presente legge copre il periodo dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1981.
Ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli enti e aziende di cui al primo comma, che sia incompatibile con quanto stabilito dalla presente legge, si intende abrogata.
Art. 2
A decorrere dall'1 febbraio 1981, gli stipendi iniziali annui lordi di cui alla tabella A) approvata all'art. 2 della lr 19 dicembre 1980, n. 97 , sono così modificati:
Livelli funzionali
Stipendio annuale iniziale
- Direttore Ept-Aacst cat. 1/A e 1
- Direttore Aacst cat. 2-3
- Direttore Aacst cat. 3/A collaboratore
- Assistente-interprete
- Archivista dattilografo
- Agente tecnico
- Commesso
- Ausiliario
8.700.000
5.964.000
4.920.000
4.140.000
3.372.000
3.012.000
2.688.000
2.160.000
2.400.000
(dopo 6 mesi di servizio)

A decorrere dal 1° febbraio 1981, l'incremento degli stipendi iniziali lordi di cui al precedente comma, si realizza per classi e per scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale di livello;
b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio iniziale aumentato del valore delle classi in godicmento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile, per ciascun livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97 .
"In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti beinnali anticipati di stipendio o al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi".
"Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con la decorrenza stabilita al quarto comma dell'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
Art. 3
All'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97 , è aggiunto il seguente comma:
"Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-1981, negli importi determinati ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale".
Art. 4
Nel caso di scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.
In tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia.
Art. 5
L'anzianità di servizio effettivamente reso presso l'ente di appartenenza viene valutata, all'1 febbraio 1981, nella misura di L. 800 al mese per ogni anno di servizio.
Per le frazioni di anno è attribuito un dodicesimo di L. 800 al mese per ogni mese di servizio.
Le frazioni di 16 o più giorni si arrotondano al mese, quelle inferiori si trascurano.
Art. 6
L'attribuzione degli stipendi e della progressione economica previsti dall'art. 2 della presente legge decorrono dall'1 febbraio 1981.
L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico, così determinato:
a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti (escluso l'acconto mensile sul presente contratto);
b) beneficio mensile da riparametrazione a regime come in appresso specificato moltiplicato per dodici;
c) beneficio da riconoscimento della anzianità di servizio, valutato con i criteri sopra esposti.
L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97 .
Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento, o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.
Art. 7
Per l'anno 1979 a ciascun impiegato di ruolo di ente provinciale per il turismo o azienda autonoma di cura soggiorno e turismo del Veneto, è corrisposta la somma, una tantum di L. 120.000, in relazione al servizio effettivamente prestato.
Per l'anno 1980, al personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:
Livelli funzionali
Benefici mensili
- Direttore Ept-Aacst cat. 1/A e 1
- Direttore Aacst cat. 2-3
- Direttore Aacst cat. 3/A collaboratore
- Assistente-interprete
- Archivista dattilografo
- Agente tecnico
- Commesso
- Ausiliario
95.000
65.000
55.000
55.000
50.000
50.000
45.000
45.000
Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.
Per la tredicesima mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio sopra specificato è ridotto del 50 per cento.
Il beneficio una tantum di L. 120.000, rapportato al mese, per l'anno 1979 e i benefici corrisposti nel 1980 e nel gennaio 1981 ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.
Art. 8
A decorrere dall'1 febbraio 1981, al personale di ruolo di ciascuno dgli enti turistici è assicurato un beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione a regime, negli importi di seguito specificati:
Livelli funzionali
Benefici mensili
- Direttore Ept-Aacst cat. 1/A e 1
- Direttore Aacst cat. 2-3
- Direttore Aacst cat. 3/A collaboratore
- Assistente-interprete
- Archivista dattilografo
- Agente tecnico
- Commesso
- Ausiliario
180.416
133.600
128.700
101.250
61.200
55.000
51.500
45.000
51.500
(dopo 6 mesi di servizio)
Art. 9
Salvo quanto sarà eventualmente disposto da una normativa a carattere generale concernente il comparto del pubblico impiego, l'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali a decorrere dall'1 gennaio 1982; a decorrere dall'1 luglio 1981 esso è fissato in 37 ore settimanali; fino al 30 giugno 1981 esso resta fissato in 37,30 ore settimanali.
Art. 10
Il maggiore onere derivante agli enti turistici dalla applicazione della presente legge deve essere affrontato dai singoli enti con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci.




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