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Legge regionale 3 maggio 1983, n. 25 (BUR n. 20/1983)

Contributo integrativo a favore dei soggetti di cui agli artt. 19, 36 (1 biennio), 38 e 41 della legge n. 457/1978

Legge regionale 3 maggio 1983, n. 25 (BUR n. 20/1983) (Abrogata)

CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 19, 36 (1° BIENNIO), 38 E 41 DELLA LEGGE N. 457/1978

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 maggio 1983, n. 25 (BUR n. 20/1983)

CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 19, 36 (1° BIENNIO), 38 E 41 DELLA LEGGE N. 457/1978.

Art. 1 - Finalità della legge
Per consentire la completa attuazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata alle cooperative edilizie, e alle imprese, incaricate della realizzazione del primo progetto biennale di intervento, che abbiano ottenuto il contributo dello Stato previsto dall'art. 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi di nuova costruzione, è concesso, per ogni alloggio, un contributo in conto capitale proporzionale alla differenza tra le spese determinate, in funzione della dimensione dell'alloggio, nel rispetto dei costi massimi ammissibili definiti ai sensi dell'art. 4, lettera g) della sopra citata legge e l'importo massimo di mutuo agevolato già concesso per ogni alloggio.
L'importo del contributo regionale non può comunque superare l'ammontare massimo di L. 6.000.000 per ciascun alloggio previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di ammissione al finanziamento.
Sono ammessi al contributo regionale altresì, gli operatori beneficiari del citato contributo dello Stato per l'attuazione di iniziative in corso di cui all'art. 38, con esclusione dei programmi di cui al terzo comma dell'articolo medesimo.
Art. 2 - Beneficiari dei contributi
La Giunta regionale concede il contributo ai soggetti individuati ai sensi del precedente art. 1 che alla data dell'1 marzo 1983, nel caso trattasi di imprese, non abbiano ancora venduto gli alloggi con atto registrato.
Nel caso trattasi di cooperative il contributo previsto dal presente articolo sarà ridotto del 20 per cento qualora le cooperative abbiano già ultimato i lavori alla data dell'1 marzo 1983.
Per le cooperative finanziate ai sensi dell'art. 38 della legge n. 457/1978 il contributo sarà ridotto del 60 per cento qualora abbiano già ultimato i lavori alla data dell'1 marzo 1983.
Art. 3 - Modalità per le domande di integrazione
I soggetti beneficiari dei contributi, devono presentare alla Regione domanda di integrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda deve essere corredata da copia del Quadro tecnico economico (QTE/NC) vistata dall'ufficio del Genio civile competente per territorio, nonché da certificazione del direttore dei lavori relativa allo stato d'avanzamento dei medesimi alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Le imprese devono inoltre produrre dichiarazione per il tramite del comune sede dell'intervento, di impegnarsi a ridurre di un importo pari al beneficio ricevuto con la presente legge, l'importo di cessione dell'alloggio previsto dalla convenzione e a farne esplicito riferimento nell'atto finale di compravendita.
Art. 4 - Modalità per l'erogazione dei contributi
Sulla base delle domande presentate ai sensi dell'art. 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alle concessioni dei contributi che saranno erogati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale per le cooperative successivamente all'attestazione dell'ultimazione dei lavori (mod. ATT. 3 CER) per le imprese nella seguente misura:
1) per il 70 per cento previa dimostrazione a mezzo di certificazione del direttore dei lavori di avere impegnato con fondi propri almeno il 30 per cento dell'importo del programma costruttivo previsto nella convenzione.
Per l'erogazione di tale rata dovrà essere prodotta dalla impresa a titolo di garanzia, apposita fidejussione in favore della Regione di importo non inferiore all'ammontare del beneficio concesso, da stipularsi con istituti di credito o assicurativi, autorizzati dalle vigenti disposizioni di legge.
Lo svincolo di tale fidejussione sarà autorizzato contestualmente al pagamento della rata di saldo del contributo regionale.
2) Il residuo del 30 per cento verrà erogato sulla base dell'attestato di ultimazione dei lavori (mod. ATT. 3 CER).
Art. 5 - Disposizioni finanziarie
Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge ammontanti a complessive L. 10.000.000.000 di cui 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo sui bilanci relativi agli esercizi suindicati, e il prelievo degli importi corrispondenti dal fondo globale di cui al cap. 80230 per le sese d'investimento, partita n. 6 "Intervento per l'edilizia nuova e di recupero" del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-86.
Art. 6 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80230, "Fondo globale spese d'investimento e di sviluppo"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza 5.000.000.000
Cassa 5.000.000.000
'83 5.000.000.000
'84 5.000.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 40026, "Contributo regionale integrativo per interventi di edilizia agevolata-convenzionata di cui agli articoli 19, 36. 38, 41, legge n. 457/1978 (cni)"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza 5.000.000.000
Cassa 5.000.000.000

Codice ISTAT 2.1.2.07.37.26.3
Tit. 05 cat. 01 sez. 01
'83 5.000.000.000
'84 5.000.000.000
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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