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Legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 (BUR n. 22/1983)
Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 concernente 'Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi, nonché della federazione regionale dell'Aicce e della delegazione regionale dell'Uncem'
Sommario
“Legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 (BUR n. 22/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 43 CONCERNENTE "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÈ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM"
Legge di novellazione: vedi modifiche e integrazioni apportate alla
legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 .
SOMMARIO
- Legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 (BUR n. 22/1983) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 43 CONCERNENTE "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÈ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM"
Sommario
“Legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 (BUR n. 22/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 43 CONCERNENTE "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHE’ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM"
Art. 1
L'articolo 1 della
legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:
"La Regione del Veneto in armonia con le indicazioni del proprio Statuto e al fine di potenziare l'autonomia degli enti locali, concede contribuzioni alle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi nonché alla Federazione regionale dell'Aicce, e alla Delegazione regionale dell'Uncem con le modalità previste agli articoli successivi".
"La Regione del Veneto in armonia con le indicazioni del proprio Statuto e al fine di potenziare l'autonomia degli enti locali, concede contribuzioni alle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi nonché alla Federazione regionale dell'Aicce, e alla Delegazione regionale dell'Uncem con le modalità previste agli articoli successivi".
Art. 2
L'articolo 2 della
legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:
"La concessione dei contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla Giunta regionale corredata da una relazione sull'attività svolta con relative note di bilancio".
"La concessione dei contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla Giunta regionale corredata da una relazione sull'attività svolta con relative note di bilancio".
Art. 3
L'articolo 3 della
legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:
"La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale".
"La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale".
Art. 4
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzo della somma già stanziata nel cap. 3010 "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e della Upi, nonché della Federazione regionale dell'Aicce e della Delegazione regionale dell'Uncem" del bilancio per l'esercizio 1983 e pluriennale 1983/1986, che già presenta la necessaria disponibilità.
Per gli anni successivi si provvederà con la legge annuale di bilancio.
Per gli anni successivi si provvederà con la legge annuale di bilancio.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 (BUR n. 22/1983) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 43 CONCERNENTE "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHE’ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM"