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Legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 (BUR n. 22/1983)

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 concernente 'Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi, nonché della federazione regionale dell'Aicce e della delegazione regionale dell'Uncem'

Legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 (BUR n. 22/1983) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 43 CONCERNENTE "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÈ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM"

Legge di novellazione: vedi modifiche e integrazioni apportate alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 maggio 1983, n. 27 (BUR n. 22/1983) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 43 CONCERNENTE "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHE’ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM"

Art. 1
L'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:
"La Regione del Veneto in armonia con le indicazioni del proprio Statuto e al fine di potenziare l'autonomia degli enti locali, concede contribuzioni alle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi nonché alla Federazione regionale dell'Aicce, e alla Delegazione regionale dell'Uncem con le modalità previste agli articoli successivi".
Art. 2
L'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:
"La concessione dei contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla Giunta regionale corredata da una relazione sull'attività svolta con relative note di bilancio".
Art. 3
L'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:
"La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale".
Art. 4
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzo della somma già stanziata nel cap. 3010 "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e della Upi, nonché della Federazione regionale dell'Aicce e della Delegazione regionale dell'Uncem" del bilancio per l'esercizio 1983 e pluriennale 1983/1986, che già presenta la necessaria disponibilità.
Per gli anni successivi si provvederà con la legge annuale di bilancio.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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