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Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 (BUR n. 5/1983)

Contributi straordinari per l'acquisto di autobus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo

Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 (BUR n. 5/1983) (Abrogata)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Legge abrogata dall’articolo 5, della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 (BUR n. 5/1983)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 1 - Finalità della legge.
La presente legge regola la determinazione di contributi straordinari per l'acquisto di autobus nuovi da destinare al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e servizi integrativi; definisce altresì i criteri generali per l'attribuzione degli stessi contributi.
Art. 2 - Istituzione del fondo regionale per i contributi straordinari a enti pubblici e associati.
E' istituito il "fondo regionale per la concessione dei contributi straordinari per l'acquisto di autobus per il servizio scolastico" con la dotazione complessiva di lire 3.000.000.000 da erogare negli anni 1983-1985.
Lo stanziamento di L. 3.000.000.000, costituente la dotazione complessiva del fondo, è così ripartito nel periodo di vigenza delle provvidenze di cui alla presente legge:
- anno 1983: L. 1.000.000.000
- anno 1984: L. 1.000.000.000
- anno 1985: L. 1.000.000.000
Art. 3 - Criteri generali per l'erogazione dei contributi straordinari.
I contributi straordinari disposti con la presente legge sono attribuiti a ente pubblici e associazioni operanti in territorio non serviti da mezzi di trasporto pubblico, i cui orari e itinerari consentano di soddisfare la domanda locale di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, secondo le seguenti priorità:
- servizio di trasporto scolastico per comuni o frazioni sprovvisti in tutto o in parte di scuole dell'obbligo;
- servizio di trasporto scolastico per case sparse, ove queste siano presenti in percentuale rilevante;
- appartenenza del comune a zona montana o economicamente depressa;
- comuni con scarsa popolazione o bassa densità della stessa.
Gli autobus acquistati usufruendo dei contributi di cui alla presente legge devono essere adibiti esclusivamente a servizi di trasporto scolastico per alunni della scuola dell'obbligo e in via subordinata ad altri servizi di trasporto scolastico integrativi. Tale destinazione deve essere indicata all'eterno del mezzo con apposito contrassegno visibile conforme alle prescrizioni della Giunta regionale.
I richiedenti sono tenuti a inoltrare domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Regione, entro il termine del 31 luglio di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.
La domanda per l'attribuzione dei contributi della presente legge dovrà contenere la documentazione relativa al tipo e al costo dell'automezzo o degli automezzi da acquistare, nonché idonea relazione tecnico-amministrativa circa le modalità e i criteri di gestione del servizio di trasporto degli alunni.
I contributi straordinari fino a L. 20.000.000 per ciascun autobus acquistato, sono attribuiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed erogati con ordinanza del coordinatore del dipartimento per la viabilità e i trasporti.
Art. 4 - Copertura finanziaria.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per complessive L. 3.000.000.000 la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa sullo stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1983 e fino al 1985, dotato dello stanziamento annuo di L. 1.000.000.000, utilizzando a tal fine l'apposito accantonamento di risorse per complessive L. 3.000.000.000 allocato sui fondi speciali di cui alla cat. VI titolo XIX del bilancio pluriennale 1982-1984, a seguito della legge regionale di approvazione dell'assestamento di bilancio per l'esercizio 1982, disponendo a tal fine il trasferimento al 1985 dell'accantonamento di L. 1.000.000.000 previsto per l'esercizio finanziario 1982.





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