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Legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 (BUR n. 26/1983)

Istituzione della mediateca regionale

Legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 (BUR n. 26/1983) (Abrogata)

ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE.

Legge abrogata da lett.a) del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 .
L’articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto” conferma istituzione e ruolo della mediateca regionale, disciplinandone le funzioni.


SOMMARIO
Legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 (BUR n. 26/1983)

ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE.


Art. 1
Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto, è istituita la mediateca regionale, nell’ambito della attività di informazione svolta dalla Giunta regionale.
Art. 2
La mediateca cura:
a) la produzione, la riproduzione, l’acquisizione, la conservazione e l’uso di materiali audio - visuali riguardanti, in particolare, la conoscenza della storia, della cultura e del territorio del Veneto;
b) la conservazione e l’utilizzazione della documentazione fotografica e di materiali a stampa, prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione;
c) circuitazione di copia appositamente riprodotta dei materiali originali in dotazione.
A tali fini la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, aziende, organismi specializzati, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale.
Art. 3
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’art. 32, lettera g, dello Statuto regionale, regolamenterà l’organizzazione e il funzionamento della mediateca, nonchè l'utilizzo dei materiali in dotazione alla stessa.
Art. 4
Alla copertura dell’onere di L. 150.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l’esercizio 1983 si provvede mediante la riduzione per pari importo del cap. 80210 “ Fondo globale spese correnti normali ” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1983, utilizzando i fondi accantonati nella partita n. 3 dell’elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l’esercizio 1983.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con la legge di bilancio.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione
Cap. 80210, Fondo globale per spese correnti normali
Bilancio 1983
Bilancio pluriennale
Competenza 150.000.000
1983 150.000.000
Cassa 150.000.000
1984 150.000.000

1985 150.000.000

1986 150.000.000

Variazioni in aumento
Cap. 003440, Istituzione della mediateca regionale per la diffusione della cultura nel territorio del Veneto (c.n.i.)
Bilancio 1983
Bilancio pluriennale
Competenza 150.000.000
1983 150.000.000
Cassa 150.000.000
1984 150.000.000

1985 150.000.000

1986 150.000.000
Codice Istat 1.1.1.01.41.01.2
Tit. 01 cat. 01 sez. 04




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