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Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 (BUR n. 26/1983)

Interventi a favore degli Enti locali per l'acquisto di mezzi di sgombero della neve sulle strade di montagna

Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 (BUR n. 26/1983)

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE DI MONTAGNA.

Art. 1 - (Finalità).

La Regione attua per il triennio 1983- 1985, interventi finanziari a favore dei comuni, comunità montane e consorzi di comuni per promuovere l’ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2 - (Entità di contributi)

L’intervento finanziario della Regione per promuovere l’ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna a favore dei comuni, di cui all’art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 ( 1) , viene attuato mediante la concessione di contributi ai comuni singoli nella misura massima del 40 per cento e alle comunità montane, ai consorzi di almeno tre comuni nella misura massima del 60 per cento delle spese di acquisto di appositi mezzi meccanici e attrezzature sgombraneve effettuate o da effettuarsi dopo l’entrata in vigore della presente legge.
A tal fine è stanziata la somma di L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985.

Art. 3 - (Assegnazione di contributi)

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 gli enti interessati devono presentare entro il 31 luglio 1983 domanda alla Giunta regionale corredata da:
- le caratteristiche dei mezzi meccanici o attrezzature da acquistare con allegati preventivi di spesa delle ditte fornitrici o la documentazione della spesa sostenuta;
- la disponibilità di locali idonei per il deposito e la manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature;
- la consistenza del parco mezzi meccanici e attrezzature già in possesso.
I contributi sono assegnati in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, mediante deliberazione della Giunta regionale,e sono accreditati secondo le seguenti modalità:
2/3 della spesa ammessa a contributo entro il 30 aprile 1984 facendo carico agli stanziamenti dell’esercizio 1983 e 1984 per complessive L. 800.000.000 sulla base della deliberazione di autorizzazione dell’acquisto;
1/3 a saldo a carico dell’esercizio 1985 da erogare entro il 1° marzo dello stesso esercizio, sulla base della certificazione comprovante l’acquisto, il collaudo e l’immatricolazione del mezzo.
I contributi non utilizzati entro l’anno 1984 sono revocati e devoluti ai richiedenti, non inseriti utilmente nella prima assegnazione, che abbiano presentato una documentazione regolare.
La delibera di concessione del contributo provvede a impegnare la spesa sull’intero arco triennale secondo la prevedibile scadenza dell’obbligazione. ( 2)

Art. 4 - (Norme finanziarie e finali)

omissis ( 3)

Art. 5 - (Variazione di bilancio)

omissis ( 4)

Art. 6 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell’ art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 2) Articolo così sostituito dall’art. 9, legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 .
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 (BUR n. 26/1983)

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE DI MONTAGNA.


Art. 1 - Finalità
La Regione attua per il triennio 1983- 1985, interventi finanziari a favore dei comuni, comunità montane e consorzi di comuni per promuovere l’ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna secondo le modalità di cui alla presente legge.
Art. 2 - Entità di contributi
L’intervento finanziario della Regione per promuovere l’ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna a favore dei comuni, di cui all’art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , viene attuato mediante la concessione di contributi ai comuni singoli nella misura massima del 40 per cento e alle comunità montane, ai consorzi di almeno tre comuni nella misura massima del 60 per cento delle spese di acquisto di appositi mezzi meccanici e attrezzature sgombraneve effettuate o da effettuarsi dopo l’entrata in vigore della presente legge.
A tal fine è stanziata la somma di L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985.
Art. 3 - Assegnazione di contributi
Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 gli enti interessati devono presentare entro il 31 maggio dell’anno di competenza domanda alla Giunta regionale corredata da:
- le caratteristiche dei mezzi meccanici o attrezzature da acquistare con allegati preventivi di spesa delle ditte fornitrici o la documentazione della spesa sostenuta;
- la disponibilità di locali idonei per il deposito e la manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature;
- la consistenza del parco mezzi meccanici e attrezzature già in possesso.
Per l' anno 1983 il termine di presentazione delle domande è posticipato al 31 luglio.
I contributi sono assegnati in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, mediante deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 settembre successivo, e sono accreditati ad avvenuto acquisto, collaudo e immatricolazione del mezzo meccanico.
Le domande che non hanno avuto riscontro positivo sono ammesse a concorrere all' assegnazione degli anni successivi.
I contributi non utilizzati entro un anno dall' assegnazione sono revocati e devoluti ad altri richiedenti.
Art. 4 - Norme finanziarie e finali
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 3 della presente legge ammontanti a L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, si fa fronte mediante l’istituzione di corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento e la riduzione di quota parte degli stanziamenti previsti sul cap. 80010 “ Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ” del bilancio di previsione 1983 e del bilancio pluriennale 1983-1986.
Art. 5 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 880010, “ Fondo di riserva per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni di bilancio per spese obbligatorie e d' ordine ”
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 400.000.000
1983 L. 400.000.000
Cassa L. 400.000.000
1984 L. 400.000.000

1985 L. 400.000.000

1986 -----

Variazione in aumento:
Cap. 45640, “ Contributo ai comuni e alle comunità montane per l’acquisto di attrezzature e macchinari per lo sgombero della neve (c.n.i.) ”
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 400.000.000
1983 L. 400.000.000
Cassa L. 400.000.000
1984 L. 400.000.000

1985 L. 400.000.000

1986 -----
Codice Istat 2.1.2.09.33.18.3
Tit. 05 cat. 03 sez.06

Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell’art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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