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Legge regionale 14 giugno 1983, n. 32 (BUR n. 27/1983)

Sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali. Proroga del termine fissato dell'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 32 (BUR n. 27/1983) (Abrogata)

SOSTITUZIONE DEI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI. PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40

Legge abrogata dall’articolo 2, della legge regionale 12 giugno 1984, n. 27 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 giugno 1983, n. 32 (BUR n. 27/1983) (Novellazione)

SOSTITUZIONE DEI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI. PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40

Art. 1
Il secondo comma dell'art. 106 (termini per la sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali) della legge 2 maggio 1980, n. 40 è così sostituito:
"In ogni caso dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; quattro anni dopo, i comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il programma di fabbricazione con il piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati artt. 9 e 10".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.





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