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Legge regionale 14 giugno 1983, n. 33 (BUR n. 27/1983)

Disciplina del contenzioso amministrativo in materia di assistenza sanitaria

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 33 (BUR n. 27/1983) (Abrogata)

DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI PRESTAZIONI DELLE UNITÀ LOCALI SOCIO-SANITARIE

Legge abrogata a decorrere dall'1 maggio 1995 dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 giugno 1983, n. 33 (BUR n. 27/1983)

DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 1 - Ricorsi amministrativi in materia di prestazioni delle Unità locali socio-sanitarie
Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria e i provvedimenti della gestione in materia di prestazioni assistenziali facenti carico alle Unità locali socio-sanitarie del Veneto ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, da parte di chi vi abbia interesse diretto, attuale e personale.
I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere comunicati all'interessato in forma scritta e motivata.
Qualora l'Unità locale socio-sanitaria ritenga di non essere obbligata a corrispondere le prestazioni deve darne comunicazione scritta agli interessati, sepcificando i motivi del provvedimento adottato.
Art. 2 - Soggetti e termini del ricorso
Il ricorso può essere proposto dall'interessato, anche tramite procuratore legale o istituti di patronato e di assistenza sociale previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, a ciò formalmente delegati.
Il ricorso, redatto in carta legale e corredato dalla documentazione ritenuta più idonea a provarne la fondatezza, è proposto nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Art. 3 - Decisione del ricorso
Il Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria assume e comunica la decisione nel termine più breve e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione del ricorso, previo parere obbligatorio dell'apposita commissione istituita dalla presente legge.
Il parere deve essere richiesto tempestivamente e quindi comunicato al Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria nel termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente tale termine, il procedimento riprende il priprio corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato.
All'accoglimento del ricorso non osta che il rifiuto delle prestazioni sia avvenuto sulla base di atti o provvedimenti di uffici o di organi dell'Unità locale socio-sanitaria, diversi dall'assemblea, qualora tali atti o provvedimenti siano illegittimi.
E' fatta, comunque, salva l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'Unità locale socio-sanitaria nelle decisioni che richiedono valutazioni tecniche.
Il dispositivo della decisione del ricorso, a richiesta dell'interessato, è affisso in un albo presso la sede della assemblea dell'Unità locale socio-sanitaria.
Art. 4 - Commissione consultiva
Presso ogni Unità locale socio-sanitaria del Veneto è istituita una commissione consultiva che dà parere sui ricorsi di cui al precedente articolo 1.
La commissione consultiva è costituita con provvedimento del presidente del Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria e dura in carica 4 anni.
Essa è composta dai seguenti membri, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati a eleggere la Camera dei Deputati, eletti a scrutinio segreto dell'assemblea generale della Unità locale socio-sanitaria:
a) tre esperti, per titoli e specifica esperienza professionale, in materie giuridiche o economico-finanziarie o socio-sanitarie;
b) un medico abilitato all'esercizio professionale e iscritto all'albo dell'Ordine dei medici;
c) un membro scelto tra i componenti degli organismi di partecipazione previsti dall'articolo 27 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 ;
d) un membro supplente per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c).
Qualora gli organismi di partecipazione delle Unità locali socio-sanitarie non risultino istituiti e insediati, la commissione consultiva, salvo sua successiva integraizone con i membri effettivo e supplente appartenenti alla categoria di cui alla lettera c, è validamente eletta e costituita con i membri appartenenti alle altre due categorie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
Funge da segretario un funzionario del settore amministrativo dell'Unità locale socio-sanitaria.
Art. 5 - Decadenza dei commissari
Il commissario che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione decade dall'ufficio.
Art. 6 - Funzionamento della commissione
La commissione consultiva, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto, tra i membri effettivi di cui alla lettera a) del precedente art. 4, il proprio presidente.
Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno 3 commissari, con che siano rappresentate almeno due delle tre categorie di cui alle lettere a), b), e c) del citato articolo 4.
I commissari supplenti partecipano ai lavori della commissione solo in caso di impedimento dei membri effettivi della rispettiva categoria.
La Commissione può disporre tutti gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
Art. 7 - Indennità
Ai commissari competono, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza pari a quella in vigore per i componenti dell'assemblea generale dell'Unità locale socio-sanitaria e l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e con criteri valevoli per i suddetti componenti.
L'onere della spesa fa carico ai bilanci delle Unità locali socio-sanitarie.
Art. 8 - Reclami e diritti dell'utente
Gli interessati, che vedano ritardate le prestazioni assistenziali richieste alle Unità locali socio-sanitarie del Veneto, o vedano disattesi i livelli delle suddette prestazioni stabiliti dalle leggi, dai piani o da altri provvedimenti, o denotino deficienze dei servizi, possono presentare reclami al presidente del Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni e contestualmente ad assumere o a promuovere tutti i provvedimenti necessari a garantire i diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale e a rendere più funzionali i servizi afferenti la materia del reclamo.
A richiesta degli interessati il reclamo è affisso in un albo presso la sede dell'assemblea dell'Unità locale socio-sanitaria. In tal caso il provvedimento conseguente è affisso, per estratto, nello stesso albo.
Art. 9 - Norma finale
E' fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere, in sede giudiziaria, le controversie in materia di diritti soggettivi alle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.



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