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Legge regionale 14 giugno 1983, n. 34 (BUR n. 27/1983)

Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983 - 1986

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 34 (BUR n. 27/1983) (Bilancio) (Abrogata)

PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983-1986

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 giugno 1983, n. 34 (BUR n. 27/1983) (Bilancio)

PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983-1986

Art. 1
Allo stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , di approvazione del bilancio sono apportate le seguenti variazioni:


Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Variazione netta
Competenza

+ 93.732.678.000
- 24.487.017.256
+ 69.245.660.744
Cassa

+ 71.966.330.088
- 50.568.699.344
+ 21.397.660.744
come da allegata tabella n. 1 di variazione al bilancio, parte entrata.
Art. 2
Allo stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , di approvazione del bilancio, sono apportate le seguenti variazioni:


Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Variazione netta
Competenza

+ 232.262.970.083
- 163.017.309.339
+ 69.245.600.744
Cassa

+ 197.213.384.408
- 175.815.723.664
+ 21.397.660.744
come da allegata tabella n. 2 di variazione al bilancio, parte spesa.
Art. 3
Al bilancio di previsione pluriennale 1983-1986 approvato con l'art. 19 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , sono apportate le seguenti variazioni nette:

Entrate 1983 + 69.245.660.744
Entrate 1984 + 19.476.966.000
Entrate 1985 - 7.246.034.000
Entrate 1986 + 2.833.750.000
Spese 1983 + 69.245.660.744
Spese 1984 + 19.476.966.000
Spese 1985 - 7.246.034.000
Spese 1986 + 2.833.750.000

che costituiscono la risultante algebrica delle variazioni esposte analiticamente nelle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla presente legge.
Art. 4
L'ammontare complessivo dei mutui autorizzati per l'esercizio 1983 in L. 16.446 milioni dall'art. 17, primo comma, della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , di approvazione del bilancio per l'esercizio 1983 è ridotto a L. 15.846 milioni.
Art. 5 - Modifiche alla numerazione dei capitoli
I sottoelencati capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 approvato con legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , assumono la numerazione a fianco di ciascuno indicata:
da cap. 13012 in cap. 13013
da cap. 13030 in cap. 13031
da cap. 14510 in cap. 14511
da cap. 15531 in cap. 15532
da cap. 31021 in cap. 31022
da cap. 40011 in cap. 40010
da cap. 45205 in cap. 45204
da cap. 45209 in cap. 45208
da cap. 71205 in cap. 71204
da cap. 72015 in cap. 72014
da cap. 72035 in cap. 72034
da cap. 75205 in cap. 75204
Art. 6
L'avanzo presunto di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 a norma dell'art. 18 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , è elevato da L. 236.365.230.314 a L. 289.900.298.814.
La quota di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso articolo è elevata da L. 37.630.035.808 a lire 73.798.135.808 con l'aggiunta delle seguenti somme reiscritte sui bilanci 1983 e 1984, perché non impegnate nel corso dell'esercizio 1982 e corrispondenti ad assegnazioni statali a destinazione vincolata: cap. 10025 (ex 1013) per L. 1.457 milioni; cap. 10051 (ex 1052) per L. 165 milioni cap. 10505 (ex 7027) per L. 8.621 milioni; cap. 11553 (ex 7062) per L. 5.112 milioni; cap. 12119 (ex 1186) per lire 1.077.100.000; cap. 12509 (ex 7123) per L. 3.476 milioni; cap. 14503 (ex 7037) per L. 2.471 milioni; cap. 45764 (ex 3210) per L. 7.164 milioni; cap. 60081 (ex 1007) per lire 3.125 milioni, tutti riportati sul bilancio 1983; e cap. 11551 (ex 7061) per L. 3.500 milioni riportati sul bilancio 1984.
La quota di cui alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo è elevata da L. 29.364.199.000 a lire 47.781.000.000 con la aggiunta delle seguenti somme reiscritte sul bilancio 1983 e 1984, perché non impegnate nel corso dell'esercizio 1982 e corrispondenti ad autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi propri: cap. 10022 (ex 1011) per L. 250 milioni; cap. 21020 (ex 2035) per lire 2.000 milioni; cap. 21230 (ex 2050) per L. 7.500 milioni; cap. 21410 (ex 2040) per L. 1.150 milioni; cap. 21452 (ex 2046) per L. 800 milioni; cap. 21458 (ex 2049) per L. 150 milioni; cap. 45234 (ex 3039) per L. 952 milioni; cap. 61028 (ex 4415) per L. 2.415 milioni tutti riportati sul bilancio 1983; e cap. 10506 (ex 7026) per L. 3.200 milioni riportati nel bilancio 1984.
La quota di avanzo d'amministrazione presunta proveniente dalla gestione 1982 destinata alla copertura di spese non identificate sul bilancio 1983 e successivi si riduce da L. 117.888.995.506 a L. 116. 839.163.006.
Art. 7
Sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio 1983 dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione, nelle risultanze complessive di entrata e di spesa a fianco di ognuno indicate:

Competenza
Cassa
1) Azienda regionale delle foreste
2) Istituto regionale per le ville venete
3) Latteria didattica "Pietro Marconi"
4) Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav):
- Attività di sviluppo
- Gestioni speciali

1.209.500.000

2.930.044.067

2.246.847.600


37.948.000.000
1.121.000.000

1.884.500.000

5.172.175.529

2.672.847.600


71.724.672.824
1.455.500.000
5) Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto
- Entrata
6) Ente per la gestione del diritto allo studio universitario, Esu di Verona
7) Ente per la gestione del diritto allo studio universitario, Esu di Venezia
8) Ente per la gestione del diritto allo studio universitario, Esu di Padova



1.216.900.000


4.037.000.000



7.262.571.900


22.499.907.000



1.283.243.819


4.037.000.000



8.332.209.037


30.292.611.000
Art. 8
Per l'anno 1983 l'Ente di sviluppo agricolo per il Veneto (Esav) è autorizzato a concedere la propria fidejussione sulle operazioni previste dall'art. 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , sino a un importo massimo di L. 40 miliardi di cui L. 20 miliardi per operazioni di credito agrario di miglioramento e di L. 20 miliardi per operazioni di credito agrario di esercizio, in linea capitale.
La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni di credito agrario:
1. Mutui agrari di miglioramento 80 per cento
2. Prestiti agrari di conduzione: 80 per cento
3. Prestiti agrari di dotazione: 70 per cento
4. Prestiti agrari per acquisto di cose utili alle aziende dei soci: 70 per cento
5. Prestiti agrari per anticipazioni ai soci: 100 per cento
Art. 9
All'elenco n. 1 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono aggiunti i seguenti capitoli di spese obbligatorie e d'ordine:
Cap. 03390 Fondo regionale di solidarietà per interventi a favore dei danneggiati da azioni terroristiche;
Cap. 88030 Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito agrario da parte della Regione e dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav) ( legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , art. 25).
Art. 10
All'elenco n. 2 "Fondo globale per le spese correnti annesso alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazioni in aumento:
12) Disegno di legge "Nuova disciplina degli interventi regionali nel settore della cultura e delle arti".
1983 + 3.740.000.000
1984 + 3.740.000.000
1985 + 3.740.000.000
1986 + 3.740.000.000

b) Variazioni in diminuzione:
1) Disegno di legge "Attività di informazione della Giunta regionale".
1983 - 200.000.000
1984 - 200.000.000
1985 - 200.000.000
1986 - 200.000.000
2) Disegno di legge "Contributi per la installazione di ripetitori radiotelevisivi".
1983 - 100.000.000
1984 - 100.000.000
1985 - 100.000.000
1986 - 100.000.000

5) Disegno di legge "Istituzione delle commissioni provinciali artigianato".
1983 - 250.000.000
All'elenco n. 3 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" annesso alla legge medesima sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazioni in diminuzione:
2) Disegno di legge "Concessioni contributi per l'acquisto scuola-bus".
1983 - 1.000.000.000
1984 - 1.000.000.000
1985 - 1.000.000.000
All'elenco n. 4 "Fondo globale spese d'investimento finanziate da assegnazioni statali" annesso alla legge medesima sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazioni in diminuzione:
1) Disegno di legge "Interventi nella legge n. 94/198. "Buono casa".
1983 - 5.000.000.000
1984 -20.608.000.000
Art. 11
Fra i seguenti gruppi di capitoli, ciascuno riferentesi alla medesima autorizzazione di spesa e al medesimo oggetto di intervento, ma con diverso contenuto quanto al soggetto destinatario in sede di classificazione economica di secondo grado, è autorizzato lo storno reciproco di fondi in via di compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto art. 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni: 61401 e 61403; 61402, 61404 e 61406.









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