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Legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 (BUR n. 27/1983)

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica alle procedure di spesa e alle modalità di intervento di leggi regionali nei diversi settori, assunto in coincidenza con la legge regionale di approvazione del primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986

Sommario: Legge Regionale 35/1983
S O M M A R I O
Legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 (BUR n. 27/1983)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITà DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.

Art. 1 - (Limiti di importo per gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 ).

I limiti di importo previsti dalla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “ Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali, per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al funzionamento dei servizi e uffici regionali sono elevati del 50 per cento.

Art. 2 - (Integrazione alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 in materia di impianto di una rete informatica intercomunale) (1)

Tra il secondo e il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 “ Contributi per la costruzione di una rete informatica intercomunale ” è aggiunto il seguente:
(omissis). ( 2)
L’art. 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:
(omissis). ( 3)

Art. 3 - (Modifica alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 legge finanziaria 1983. Progetto agricolo - alimentare)

La lettera b) dell’art. 22 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 "Finanziaria 1983", in materia di interventi per l’attuazione del progetto agricolo - alimentare di cui alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è sostituita dalla seguente:
(omissis). ( 4)
La lettera o) dell’art. 22 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 sopra richiamata, è sostituita dalla seguente:
(omissis). ( 5)

Art. 4 - (Opere irrigue in agricoltura con fondi assegnati dallo Stato)

(omissis) ( 6)

Art. 5 - (Contributi in capitale e concorso negli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario a norma del regolamento Cee n. 17/ 1964)

(omissis) ( 7)

Art. 6 - (Piani di profilassi della mastite bovina finanziati con mezzi propri della Regione)

(omissis) ( 8)

Art. 7 - (Estensione agli acquisti di strutture esistenti delle possibilità di impiego del contributo straordinario di sviluppo all’Esav per il 1983)

(omissis) ( 9)

Art. 8 - (Modifiche e integrazione alla legge regionale n. 67/1975 istitutiva della Azienda regionale delle foreste)

L’art. 12 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 “ Istituzione della Azienda regionale delle foreste ” è sostituito dal seguente:
(omissis). ( 10)

Art. 9 - (Progetti di forestazione produttiva nei territori montani. Accelerazione del programma di attuazione)

La autorizzazione di spesa di complessive L. 33,8 miliardi di cui all’art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 “ Legge finanziaria 1983 ” in materia di progetti di forestazione produttiva nei territori montani, finanziati con il fondo per gli investimenti e l’occupazione di cui all’art. 51, punti 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è modificata nei termini seguenti:
L. 20.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983
L. 13.800.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984,
tenuto conto dei termini assegnati alla Regione per la realizzazione di progetti stessi dal Cipe con deliberazione in data 12 novembre 1982 (cap. 13611).

Art. 10 - (Delega dello Stato in materia di concessione di contributi a società consortili miste fra piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240)

La concessione dei contributi di cui agli artt. 18 e 19 della legge 21 maggio 1981,n. 240 a favore delle società consortili miste fra piccole e medie imprese, è disposta con atto deliberativo della Giunta regionale, sulla base di criteri stabiliti dalla medesima nell’ambito della delega di funzioni disciplinata dalla legge stessa, avuto riguardo a una dotazione complessiva di fondi di spettanza della Regione del Veneto di L. 666.864.000 per il quadriennio 1983- 1986 in ragione di L. 333.432.000 nel 1983 e L. 166.716.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985 (cap. 20071).
La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del coordinatore del dipartimento competente per materia sulla base della documentazione probatoria delle spese sostenute.

Art. 11 - (Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi in annualità delle leggi regionali in materia di riqualificazione e potenziamento ricettivo e turistico)

(omissis) ( 11)

Art. 12 - (Contributi individuali per l’acquisto, la costruzione e il recupero abitativo - buono casa)

Ai fini della concessione di contributi in conto capitale per alloggi di nuova costruzione e per interventi di recupero di alloggi esistenti, in alternativa ai mutui agevolati individuali di cui alla legge 15 febbraio 1980, n. 25 secondo quanto disposto dall’art. 2 comma dieci del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato la spesa complessiva di L. 25.608.000.000 nel biennio 1983- 1984 in corrispondenza con le assegnazioni statali attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge (cap. 40049).
La Giunta regionale provvede alla fissazione delle procedure per la ammissione ai contributi, sulla base di quanto disposto dall’art. 2 comma dieci della legge n. 94/1982, e tenuto conto delle esigenze di rapido impiego dei fondi a norma del penultimo e ultimo comma dell’ art. 31/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ; nonchè provvede, nei tempi successivi stabiliti dalla stessa, alla approvazione di una graduatoria di tutti i soggetti aventi titolo al beneficio.
La individuazione dei soggetti beneficiari e la contestuale liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del coordinatore del dipartimento edilizia abitativa, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria di cui al precedente comma e fino all’esaurimento dei fondi disponibili. ( 12)

Art. 13 - (Contributi in annualità per gli impianti di trattamento per la eliminazione, la trasformazione e il recupero dei rifiuti solidi urbani)

L’art. 23 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 , è sostituito dal seguente:
(omissis). ( 13)

Art. 14 - (Potenziamento infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti. Modifica delle autorizzazioni di spesa)

La autorizzazione di spesa di L. 1.840.000.000 per gli interventi sulla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , art. 2, primo comma, punti 1a, 1b, 2a e 3 in materia di opere di completamento delle vie navigabili, già disposta dall’art. 14 lett. a) della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 a carico dell’esercizio finanziario 1986, viene anticipata a carico dell’esercizio 1984 (cap. 45149, ex 45150).
La autorizzazione di spesa di L. 800.000.000 per gli interventi sulla legge regionale medesima, art. 2, primo comma, punti 1c) e 2b) e terzo comma, in materia di porti interni e lacuali, già disposta dall’art. 14 lett. b) a carico dell’esercizio 1986 per slittamento dal 1982, viene anticipata a carico dell’esercizio 1984 (cap. 45141, ex 45140).

Art. 15 -(Aggiornamento del programma per la viabilità provinciale di cui alla legge regionale n. 59/1980 )

L’elenco allegato alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 , è rettificato, relativamente ai lavori di pertinenza dell’amministrazione provinciale di Padova, come segue:
(omissis). ( 14)

Art. 16 -(Modifica alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “ Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale ”)

Il punto n. 5, secondo comma dell’ art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è sostituito dal seguente:
(omissis). ( 15)

Art. 17 - (Novazione del contributo già autorizzato Opera universitaria di Venezia all’Esu di Venezia)

(omissis) ( 16)

Art. 18 - (Modifica alla legge regionale di contabilità)

omissis ( 17)


Note

( 2) La legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 è stata espressamente abrogata da art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 3) La legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 è stata espressamente abrogata da art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 4) Testo riportato nell’art. 22 legge regionale 31 dicembre 1983, n. 8 .
( 5) Testo riportato nell’art. 22 legge regionale 31 dicembre 1983, n. 8 .
( 6) L’art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 finanziato dal presente articolo, è stato abrogato dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 7) La legge regionale 7 dicembre 1979, n. 98 finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 8) La legge regionale 28 giugno 1974, n. 36 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 9) L'ESAV finanziato dal presente articolo, è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 è stata abrogata dall'art. 18 della medesima legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
( 10) La legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 è stata espresamente abrogata dall’art. 18 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e nell'art. 1 ha soppresso l'Azienda regionale delle foreste.
( 11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 e la legge regionale 30 maggio 1975, n. 61 finanziate dal presente articolo, sono state abrogate dall'art. 15 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 che è stata abrogata dalla legge regionale 23 marzo 1984, n. 12 , abrogata dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , abrogata dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , abrogata da lett. m) comma 1 dell'art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 12) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 13) Testo riportato nell’art. 23 legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8
( 14) Testo riportato nell’elenco allegato alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 59
( 15) Testo riportato nell’art.15 legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
( 16) La legge regionale 31 maggio 1980, n. 83 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 17) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 35/1983
S O M M A R I O
Legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 (BUR n. 27/1983)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITA’ DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.


Art. 1 - Limiti di importo per gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
I limiti di importo previsti dalla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “ Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali, per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al funzionamento dei servizi e uffici regionali sono elevati del 50 per cento.
Art. 2 - Integrazione alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 in materia di impianto di una rete informatica intercomunale
Tra il secondo e il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 “ Contributi per la costruzione di una rete informatica intercomunale ” è aggiunto il seguente:
“Le domande presentate annualmente ai sensi del precedente primo comma sono utili ai fini della concessione del contributo a carico dell'esercizio finanziario immediatamente successivo“
L’art. 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge determinati in annue L. 700.000.000 a partire dallo esercizio finanziario 1983 si fa fronte, per il quadriennio 1983- 1986, con i fondi stanziati sul bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983- 1986 approvato con legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , in corrispondenza del capitolo 07210 " Contributi agli enti locali per la costituzione di una rete informatica regionale"
Art. 3 - Modifica alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 legge finanziaria 1983. Progetto agricolo - alimentare
La lettera b) dell’art. 22 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 " Finanziaria 1983 ", in materia di interventi per l’attuazione del progetto agricolo - alimentare di cui alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è sostituita dalla seguente:
“b) Interventi per la irrigazione e la bonifica a norma dell' art. 27 della legge, con i fondi di cui alla legge n. 984/ 1977 " Quadrifoglio" (cap. 10505)
L. 19.652.000.000 nell' esercizio 1983
L. 21.893.000.000 nell' esercizio 1984
L. 26.100.000.000 nell' esercizio 1985
L. 26.179.000.000 nell' esercizio 1986 con l' anticipazione al 1986 della utilizzazione della quota 1987 della legge n. 984/ 1977 a norma dell' art. 21, terzo comma della legge 19 maggio 1976, n. 335. “
La lettera o) dell’art. 22 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 soprarichiamata, è sostituita dalla seguente:
" o) Interventi per l' igiene e il miglioramento qualitativo del latte a norma dell' art. 38 della legge (cap. 12563):
L. 2.000.000.000 per l' esercizio finanziario 1983
L. 2.000.000.000 per l' esercizio finanziario 1984"
Art. 4 - Opere irrigue in agricoltura con fondi assegnati dallo Stato
Per gli interventi di cui all’art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , in materia di opere irrigue di bonifica è autorizzata nel biennio 1983- 1984 la spesa complessiva di L. 7.760.000.000, di cui L. 5.820.000.000 a carico dell’esercizio 1983, in corrispondenza della assegnazione di pari importo disposta dallo Stato sulla legge 26 febbraio 1982, n. 53, art. 1, lettera d) (cap. 10503).
Art. 5 - Contributi in capitale e concorso negli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario a norma del regolamento Cee n. 17/ 1964
Per l’attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 98 relativa alla concessione di contributi in capitale e in conto interessi sui mutui integrativi per il finanziamento di opere di miglioramento fondiario ammesse ai benefici del regolamento Cee n. 17/ 1964, sono disposte, in corrispondenza ad assegnazioni di pari importo attribuite alla Regione del Veneto sui fondi dell’art. 3 del dpr 19 marzo 1979, le seguenti autorizzazioni di spesa a carico dell’esercizio finanziario 1983.
a) Contributi in capitale su progetti finanziati dal Feoga sui fondi del regolamento n. 17/ 1964 L. 1.463.100.000 a carico dell’esercizio 1983 (cap. 11807)
b) Contributi in conto interessi su mutui integrativi per il finanziamento di progetti finanziati dal Feoga sui fondi del regolamento n. 17/ 1964. Limite d' impegno ulteriore di L. 271.200.000 (cap. 11805).
Art. 6 - Piani di profilassi della mastite bovina finanziati con mezzi propri della Regione
Per l'attuazione dei piani di profilassi della mastite bovina di cui alla legge regionale 28 giugno 1974, n. 36 “ Lotta e profilassi delle mastiti bovine ” sono disposte per il triennio 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa: (cap. 12110)
L. 170.000.000 nell’esercizio 1983 in aggiunta alla autorizzazione di L. 700.000.000 finanziata con i fondi della legge n.403/1977 sul capitolo 12111;
L. 900.000.000 nell’esercizio 1984
L. 1.000.000.000 nell’esercizio 1985.
Art. 7 - Estensione agli acquisti di strutture esistenti delle possibilità di impiego del contributo straordinario di sviluppo all’Esav per il 1983
Il contributo assegnato all’Esav a norma del quinto comma dell’art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 , potrà essere utilizzato anche per il finanziamento dell’acquisto di impianti o di aziende per la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, ivi comprese le strutture zootecniche di allevamento, per gli scopi di cui all’art. 3 della legge regionale n. 27/1977 , secondo un programma di intervento formulato dall’Ente e approvato dalla Giunta regionale (cap. 12308).
Art. 8 - Modifiche e integrazione alla legge regionale n. 67/1975 istitutiva della Azienda regionale delle foreste
L’art. 12 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 “ Istituzione della Azienda regionale delle foreste ” è sostituito dal seguente:
“Il controllo sugli atti dell'Azienda è esercitato dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 8. Tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione non rientranti fra quelli previsti dall'art. 8 vanno comunicati entro tre giorni alla Giunta regionale, la quale entro venti giorni ha facoltà di sospendere l'esecuzione.
Il Consiglio regionale, attraverso la competente Commissione permanente, ha facoltà di disporre ispezioni sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, di convocarne gli amministratori e i dipendenti. Costoro sono tenuti a fornire alla commissione tutti i dati e le informazioni da esso richieste e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni."
La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività dell'Azienda agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione.
Art. 9 - Progetti di forestazione produttiva nei territori montani. Accelerazione del programma di attuazione
La autorizzazione di spesa di complessive L. 33,8 miliardi di cui all’art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 “ Legge finanziaria 1983 ” in materia di progetti di forestazione produttiva nei territori montani, finanziati con il fondo per gli investimenti e l’occupazione di cui all’art. 51, punti 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è modificata nei termini seguenti:
L. 20.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983
L. 13.800.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984,
tenuto conto dei termini assegnati alla Regione per la realizzazione di progetti stessi dal Cipe con deliberazione in data 12 novembre 1982 (cap. 13611).
Art. 10 - Delega dello Stato in materia di concessione di contributi a società consortili miste fra piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240
La concessione dei contributi di cui agli artt. 18 e 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240 a favore delle società consortili miste fra piccole e medie imprese, è disposta con atto deliberativo della Giunta regionale, sulla base di criteri stabiliti dalla medesima nell’ambito della delega di funzioni disciplinata dalla legge stessa, avuto riguardo a una dotazione complessiva di fondi di spettanza della Regione del Veneto di L. 666.864.000 per il quadriennio 1983- 1986 in ragione di L. 333.432.000 nel 1983 e L. 166.716.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985 (cap. 20071).
La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del coordinatore del dipartimento competente per materia sulla base della documentazione probatoria delle spese sostenute.
Art. 11 - Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi in annualità delle leggi regionali in materia di riqualificazione e potenziamento ricettivo e turistico
Le residue rate annuali dei contributi in annualità costanti decennali concessi in attuazione delle leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 13, 30 maggio 1975, n. 61 e 27 aprile 1979, n. 28 e già liquidati a favore dei rispettivi beneficiari in ragione di tante annualità quanti sono risultati gli anni decorsi da quello di ultimazione dei lavori ammessi al contributo, sono erogate a partire dall’esercizio finanziario 1983, sulla base di ruoli di spesa fissa con scadenza il 30 giugno di ogni anno, quale che sia risultato il mese di effettiva ultimazione dei lavori.
I contributi in annualità costanti, già assegnati ma non ancora liquidati sulle leggi regionali di cui al primo comma del presente articolo, sono liquidati ed erogati previa la approvazione dei documenti comprovanti la regolare ultimazione delle opere da parte del coordinatore del dipartimento regionale per il turismo, ai sensi dello art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
A partire dall’anno successivo a quello di liquidazione definitiva del contributo, la erogazione delle annualità di contributo, ai diretti beneficiari interverrà sulla base di ruoli di spesa fissa con scadenza il 30 giugno di ogni anno, quale che sia il mese in cui è stata disposta la liquidazione ed erogazione della prima annualità.
Art. 12 - Contributi individuali per l’acquisto, la costruzione e il recupero abitativo - buono casa
Ai fini della concessione di contributi in conto capitale per alloggi di nuova costruzione e per interventi di recupero di alloggi esistenti, in alternativa ai mutui agevolati individuali di cui alla legge 15 febbraio 1980, n. 25 secondo quanto disposto dall’art. 2 comma dieci del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato la spesa complessiva di L. 25.608.000.000 nel biennio 1983- 1984 in corrispondenza con le assegnazioni statali attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge (cap. 40049).
La Giunta regionale provvede alla fissazione delle procedure per la ammissione ai contributi, sulla base di quanto disposto dall’art. 2 comma dieci della legge n. 94/1982, e tenuto conto delle esigenze di rapido impiego dei fondi a norma del penultimo e ultimo comma dell’art. 31/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ; nonchè provvede, nei tempi successivi stabiliti dalla stessa, alla approvazione di una graduatoria di tutti i soggetti aventi titolo al beneficio.
La individuazione dei soggetti beneficiari e la contestuale liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del coordinatore del dipartimento edilizia abitativa, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria di cui al precedente comma e fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Art. 13 - Contributi in annualità per gli impianti di trattamento per la eliminazione, la trasformazione e il recupero dei rifiuti solidi urbani
L’art. 23 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 , è sostituito dal seguente:
La concessione di contributi in annualità costanti a favore di comunità montane, comuni e loro consorzi, autorizzata dalla legge regionale 11 aprile 1980, n. 20 , per la costruzione o l' adeguamento di impianti di trattamento per la eliminazione, la trasformazione e il recupero dei rifiuti urbani, non ancora formalmente impegnati in via definitiva alla data dell' 1 gennaio 1983, è disciplinata nei seguenti termini:
a) il contributo è concesso con riferimento alle opere ammissibili a contributo a norma della legge regionale n. 29/ 1980, ma subordinandone la liquidazione definitiva alla effettiva contrazione di un mutuo.
b) Per i mutui contratti nel corso del 1983:
- Nessun contributo se il mutuo è contratto con la Cassa depositi e prestiti.
- Contributo in annualità costanti pari al 5 per cento della somma mutuata, se il mutuo è contratto con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
c) Per i mutui contratti nel corso del 1984:
- Contributo in annualità costanti pari al 3 per cento della somma mutuata, se il mutuo è contratto con la Cassa depositi e prestiti.
- Contributo in annualità costanti pari al 10 per cento della somma mutuata se il mutuo è contratto con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
d) il contributo è erogato in rate annuali con scadenza 31 dicembre di ogni anno a partire da quello in cui è stato contratto il mutuo stesso, direttamente allo ente beneficiario del contributo e limitatamente alla durata del mutuo.
e) Il limite massimo d'importo delle opere ammissibili al contributo di cui al primo comma dell'art. 2 della sopracitata legge n. 29/ 1980 è elevato a L. 6.000.000.000; quello delle opere di cui al secondo comma dello stesso articolo è elevato a L. 2.000.000.000.
Il programma delle opere da finanziare, già determinato a norma della legge regionale n. 29/ 1980 sopracitata, sarà ridefinito con atto della Giunta regionale tenuto conto dei termini nuovi di intervento e nell'ambito del limite d'impegno di L. 1.150.000.000, autorizzato dalla stessa legge. Il programma dovrà indicare, in ordine di priorità , anche le opere non ammesse a contributo in prima istanza per mancanza di fondi.
La Giunta regionale, scaduti i termini fissati per la presentazione dei progetti, provvede ad assegnare i contributi rimasti inutilizzati ad altre iniziative seguendo l' ordine di priorità stabilito dal programma approvato “.
Art. 14 - Potenziamento infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti. Modifica delle autorizzazioni di spesa
La autorizzazione di spesa di L. 1.840.000.000 per gli interventi sulla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , art. 2, primo comma, punti 1a, 1b, 2a e 3 in materia di opere di completamento delle vie navigabili, già disposta dall’art. 14 lett. a) della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 a carico dell’esercizio finanziario 1986, viene anticipata a carico dell’esercizio 1984 (cap. 45149, ex 45150).
La autorizzazione di spesa di L. 800.000.000 per gli interventi sulla legge regionale medesima, art. 2, primo comma, punti 1c) e 2b) e terzo comma, in materia di porti interni e lacuali, già disposta dall’art. 14 lett. b) a carico dell’esercizio 1986 per slittamento dal 1982, viene anticipata a carico dell’esercizio 1984 (cap. 45141, ex 45140).
Art. 15 -Aggiornamento del programma per la viabilità provinciale di cui alla legge regionale n. 59/1980
L’elenco allegato alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 , è rettificato, relativamente ai lavori di pertinenza dell’amministrazione provinciale di Padova, come segue:
n. 3 Strada provinciale n. 38 << Scapacchiò >> Allargamento tratto S. Martino – Bastia
L. 1.350.000.000
n. 7 Strada provinciale n. 19 << Stradona >> Costruzione tronco circonvallazione a nord di Montagnana soppresso
Art. 16 - Modifica alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “ Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale ”
Il punto n. 5, secondo comma dell’art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è sostituito dal seguente:
5) gli stanziamenti previsti per il finanziamento delle funzioni di assistenza pubblica attribuite ai comuni dal dpr 24 luglio 1977, n. 616 già di competenza regionale, negli importi previsti dal bilancio pluriennale approvato con la legge di bilancio per l' esercizio finanziario 1983 e sue variazioni “.
Art. 17 - Novazione del contributo già autorizzato Opera universitaria di Venezia all’Esu di Venezia
La autorizzazione di L. 600.000.000 di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 83 per un contributo a favore dell’Opera universitaria di Venezia, per l’acquisto di un immobile da adibire a casa dello studente, iscritta sul bilancio per l’esercizio finanziario 1980, non eseguita ed eliminata dal bilancio di previsione come economia di spesa, è confermata a carico dell’esercizio finanziario 1983 a favore dell’Ente per la gestione del diritto allo studio universitario “ Esu ” della provincia di Venezia che è subentrato nelle funzioni della soppressa Opera universitaria a norma del dpgr 29 ottobre 1982, n. 1729 (cap. 71210).
Sono soppressi gli artt. 3 e 4 della richiamata legge regionale n. 83/1980 .
Art. 18 - Modifica alla legge regionale di contabilità
Alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 in materia di contabilità regionale, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 sono apportate le seguenti modificazioni.
L'ultimo comma dell'art. 61 - l'ordinativo - è sostituito dal seguente:
L'ordinativo è firmato dal Presidente della Giunta o da funzionario all'uopo delegato e controfirmato dal coordinatore del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, o da chi lo sostituisce
L'art. 76 Ruoli di spese fisse è sostituito dal seguente:
I ruoli di spese fisse per canoni, fitti, rate di ammortamento di mutui contratti dalla Regione e contributi in annualità predeterminate a favore di terzi, sono redatti dal Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria della Regione, su richiesta dei dipartimenti competenti per materia.
I ruoli hanno gli stessi contenuti descrittivi previsti per l'ordinativo di pagamento, con la indicazione delle somme da pagare alle singole scadenze. Essi sono firmati, dal Presidente o dal funzionario all'uopo delegato e controfirmati dal coordinatore del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, o da chi lo sostituisce.
I ruoli sono trasmessi per l' esecuzione al tesoriere regionale secondo le modalità previste per gli ordinativi. Gli ordinativi di esecuzione dei ruoli di spesa fissa sono firmati dal solo coordinatore del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria “.
All'art. 86 - Gli elementi degli ordini di accreditamento - è aggiunto il seguente comma:
La emissione degli ordini di accreditamento avviene secondo le procedure previste per gli ordinativi di pagamento. Essi sono firmati dal Presidente o dal funzionario all' uopo delegato e controfirmati dal coordinatore del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.”.
Il quarto comma dell'art. 92 - il rendiconto dei funzionari delegati - è sostituito dal seguente.
Entro sessanta giorni dal ricevimento del rendiconto, qualora il dipartimento amministrativo competente per materia non abbia segnalato irregolarità, il dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria ne dispone con proprio atto l' approvazione. Ove venissero rilevate irregolarità il rendiconto viene sottoposto al segretario generale della programmazione per i conseguenti provvedimenti “.


SOMMARIO