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Legge regionale 5 luglio 1983, n. 36 (BUR n. 31/1983)

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 (2° provvedimento)

Legge regionale 5 luglio 1983, n. 36 (BUR n. 31/1983) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 (2° PROVVEDIMENTO)

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 luglio 1983, n. 36 (BUR n. 31/1983) (Bilancio)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 (2° PROVVEDIMENTO)

Art. 1
Allo stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , è apportata la seguente variazione:
Variazione in aumento:
Competenza

15.064.182.134
Cassa

15.064.182.134
Art. 2
Allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , è apportata la seguente variazione:
Variazione in aumento:
Competenza

15.064.182.134
Cassa

15.064.182.134

Art. 3
L'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 a norma dell'art. 18 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , è elevato da L. 289.900.298.314 a L. 304.964.480.448.
La quota di cui alla lettera C del secondo comma dello stesso articolo è elevata da L. 73.798.135.808 a lire 88.862.317.942 con l'aggiunta della seguente somma da reiscrivere nel bilancio 1983, perché non impegnata nel 1982 e corrispondente ad assegnazione statale a destinazione vincolata: cap. 50205 (ex 6015) per L. 15.064.182.134.
Art. 4
Alla legge regionale relativa a "Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986" sono apportate le seguenti rettifiche di errori materiali:
a) il totale della variazione in diminuzione delle entrate, previsioni di cassa, di cui all'art. 1 della legge, e alla tabella n. 1 allegata alla medesima, è rettificato da lire 50.568.699.344 in L. 50.568.669.344;
b) il totale delle variazioni in aumento e in diminuzione della spesa di cui all'art. 2 della legge e alla tabella n. 2 allegata alla medesima, è così rettificato:

Competenza

Cassa
Variazione in aumento:
da 232.262.970.083
a 232.112.970.083
da 197.063.384.408
a 175.665.723.664
Variazione in diminuzione:
da 163.017.309.339
a 162.867.309.339
da 175.815.723.664
a 175.665.723.664
Variazione netta
da 69.245.660.744
a 69.245.660.744

c) nel testo dell'art. 6 della legge sono rettificati i seguenti numeri di capitoli di spesa ivi riportati:

- Nel secondo comma
Cap. 45775 anziché cap. 45765
Cap. 60081 anziché cap. 681

- Nel terzo comma
Cap. 61031 anziché cap. 61028
rettifica riportata anche nella tabella n. 2 allegata alla legge al capitolo corrispondente.
Nello stesso art. 6, le parole iniziali del secondo comma sono rettificate in "La quota di cui alla lettera c) omissis..." e le parole iniziali del terzo comma sono rettificate in "La quota di cui alla lettera b), omissis...".

d) Il punto 3 dell'art. 7 è così modificato:

33) Latteria didattica "Pietro Marconi"
Competenza

1.932.747.600
Cassa

2.226.247.600
e) Il totale delle variazioni ai residui passivi riportato nella tabella n. 2 - Variazioni in aumento della spesa è rettificato da L. 36.396.000.000 a L. 37.348.000.000.
Il totale delle variazioni ai residui passivi riportato nella stessa tabella n. 2 - Variazione netta - è rettificato da L. 46.896.000.000 a L. 47.848.000.000.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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