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Legge regionale 6 luglio 1983, n. 37 (BUR n. 31/1983)

Modificazioni delle leggi regionali 16 maggio 1980, n. 59 e 27 novembre 1980, n. 92, relative a contributi a favore delle amministrazioni provinciali per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture viarie di interesse regionale

Legge regionale 6 luglio 1983, n. 37 (BUR n. 31/1983) (Abrogata )

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 16 MAGGIO 1980, N. 59 E 27 NOVEMBRE 1980, N. 92, RELATIVE A CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE DI INTERESSE REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 luglio 1983, n. 37 (BUR n. 31/1983)

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 16 MAGGIO 1980, N. 59 E 27 NOVEMBRE 1980, N. 92, RELATIVE A CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 1
Lo stanziamento di lire 972 milioni a carico del bilancio regionale per la concessione di contributi in conto capitale previsto dall'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 , non ancora impegnato alla data della presente legge a favore dell'Amministrazione provinciale di Belluno, viene ripartito come segue:
a) lire 200 milioni per spese di progettazione di infrastrutture viarie di interesse regionale;
b) lire 772 milioni per il completamento dei lavori di costruzione della strada provinciale n. 20 della Val Fiorentina.
Art. 2
All'erogazione del contributo in conto capitale per le spese di progettazione di cui all'art. 1, lett. a) si provvede in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale su presentazione di idonea documentazione.
Art. 3
L'elenco delle opere da realizzare, allegato alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 , per la parte relativa alla Amministrazione provinciale di Venezia, è così sostituito:

"1) Strada provinciale n. 7 "Rebosolo"
Costruzione collegamento del porto di Chioggia con la s.s. n. 309 "Romea";


lire 1.500 milioni
2) Strada provinciale n. 32 "Miranese".
Prolungamento s.p. n. 31 "Mirano-Oriago" (tangenziale sud di Mirano);

lire 800 milioni
3) Strada provinciale n. 43 "Caposile-Jesolo".
Costruzione svincolo di Caposile;
lire 1.500 milioni
4) Strada provinciale n. 42 "Jesolana".
Ricostruzione del ponte sul fiume Sile in località Cavallino.
lire 2.200 milioni
_______________
lire 6.000 milioni"
Art. 4
Per la gestione delle opere indicate nei precedenti articoli si applicano le norme specifiche e generali previste dalla legge 16 maggio 1980, n. 59.
I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo devono essere presentati alla Giunta regionale a cura delle amministrazioni provinciali entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La spesa riconosciuta ammissibile per ogni singola opera comprende, oltre al costo dei lavori, gli importi necessari per le espropriazioni, l'imposta sul valore aggiunto, gli imprevisti e l'eventuale revisione dei prezzi.
Art. 5 (Norma finanziaria)
Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge, ammontanti a lire 972 milioni per l'esercizio finanziario 1983, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzo della somma di lire 952 milioni, andata in economia nell'esercizio finanziario 1982 e reiscritta su cap. 45234 - Contributi in unica soluzione alle province per costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture varie - mediante il primo provvedimento generale di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986, e lo storno di lire 20 milioni dal cap. 80020 - Fondo riserva spese impreviste - del bilancio medesimo.
Art. 6 (Variazione di bilancio)
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione
Cap. 80020. Fondo di riserva spese impreviste
Bilancio annuale
Competenza lire 20 milioni
Cassa lire 20 milioni
Bilancio pluriennale
1983 lire 20 milioni
1984 -
1985 -
1986 -

Variazioni in aumento
Cap. 45234. Contributi in unica soluzione alle province per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture varie ( legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 )
Bilancio annuale
Competenza lire 20 milioni
Cassa lire 20 milioni
Bilancio pluriennale
1983 lire 20 milioni
1984 -
1985 -
1986 -
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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