crv_sgo_leggi

Legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 (BUR n. 33/1983)

Concessione di contributi straordinari in conto capitale per il miglioramento e la razionalizzazione dell'approvvigionamento idropotabile del Veneto

Legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 (BUR n. 33/1983) (Abrogata)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DEL VENETO.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 (BUR n. 33/1983)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DEL VENETO.


Art. 1
Allo scopo di migliorare e razionalizzare le strutture acquedottistiche del Veneto, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi straordinari in conto capitale ai consorzi d'acquedotto, ai comuni e alle comunita' montane per la sistemazione, l’ammodernamento e la costruzione di reti addutrici e distributrici idropotabili, nonche' dei relativi impianti.
Art. 2
La misura del contributo in conto capitale puo' variare dal 25 per cento al 75 per cento dell’importo ritenuto ammissibile in relazione al grado di necessita' della opera e alle condizioni finanziarie degli enti beneficiari del contributo.
Fermo restando l’importo del contributo concesso, l’ente beneficiario potra', di conseguenza, variare, in piu' o in meno, l’importo dell’intervento, purche' la misura percentuale del contributo stesso rientri nei limiti sopra indicati.
L’importo ammissibile comprende le spese per i lavori e le espropriazioni, nonche' le previsioni per la revisione dei prezzi ed eventuali imprevisti nella misura massima del 15 per cento, gli oneri per l’Iva e una quota del 7 per cento per spese tecniche e generali.
Art. 3
La formale concessione dei contributi e' disposta con il decreto di approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta regionale secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale ed e' subordinata alla dimostrazione da parte degli enti beneficiari di disporre dei mezzi finanziari per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
Art. 4
Per la prima applicazione della presente legge gli enti ammessi a fruire dei contributi di cui all’art. 2 e i relativi ammontari degli stessi, ripartiti negli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985 e 1986, stante l’attuale dotazione finanziaria di cui al successivo art. 5, sono i seguenti:

Importo contributo
(per milioni di lire)

es.83
es.84
es.85
es.86
totale
Ente Consorziato acquedotto
<< Delta del Po >> Adria( RO)

750

1.485

1.085

585

3.878
Ente Consorzio acquedotto
<< Bassa Padovana >> Este( PD)

750

1.050

-----

-----

1.800
Totale
1.500
2.508
1.085
585
5.678
Art. 5
Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 4 e' autorizzata una spesa complessiva di L. 5.678.000.000, di cui L. 1.500.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983, L. 2.508.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984, L. 1.085.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985 e L. 585.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1986; la amministrazione regionale fa' fronte alla spesa mediante l’istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci relativi agli esercizi sopra indicati e il prelevamento della somma corrispondente dal fondo globale spese d' investimento e di sviluppo, di cui al cap. 80230 del bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983- 1986, secondo l’esatta destinazione attribuita alla partita n. 11 << Interventi nel settore degli acquedotti >>.
Per gli ulteriori interventi di cui all’art. 1 della presente legge si dovra' provvedere con successivi stanziamenti di bilancio.
Art. 6
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983- 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 80230. << Fondo globale spese d'investimento e di sviluppo >>

Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
1.500.000.000
1983 1.500.000.000
Cassa
1.500.000.000
1984 2.508.000.000


1985 1.805.000.000


1986 585.000.000
Titolo 07 Cat. 01 Sez 01
Codice Istat 2.1.2.08.33.16.3


Art. 7
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO