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Legge regionale 19 luglio 1983, n. 39 (BUR n. 33/1983)

Riapertura del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 , concernente 'Interventi per incentivare l'associazionismo tra le imprese artigiane'

Legge regionale 19 luglio 1983, n. 39 (BUR n. 33/1983) (Abrogata)

RIAPERTURA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 1981, n. 14 , CONCERNENTE "INTERVENTI PER INCENTIVARE L'ASSOCIAZIONISMO TRA LE IMPRESE ARTIGIANE"

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 , operata dall'articolo 16, della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 luglio 1983, n. 39 (BUR n. 33/1983) (Novellazione)

RIAPERTURA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 1981, n. 14 , CONCERNENTE "INTERVENTI PER INCENTIVARE L'ASSOCIAZIONISMO TRA LE IMPRESE ARTIGIANE"

Art. 1
Per l'anno 1983, il termine di presentazione delle domande indicato dall'art. 6, primo comma, della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 , nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1982, n. 59 , è riaperto per 70 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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