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Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 (BUR n. 5/1983)

Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi

Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 (BUR n. 5/1983) (Abrogata)

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI RIPETITORI RADIOTELEVISIVI

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 (BUR n. 5/1983)

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI RIPETITORI RADIOTELEVISIVI

Art. 1
La Regionale del Veneto, al fine di contribuire alla promozione e allo sviluppo dell'informazione e della cultura nell'ambito del territorio regionale, di superare gli ostacoli che possono limitarli, nonché per concorrere alla eliminazione delle condizioni di disagio e di abbandono delle aree montane, concede contributi per l'installazione di impianti ripetitori per le trasmissioni radiotelevisive della concessionaria RAI, Radio televisione italiana spa.
Art. 2
I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi ai comuni, singoli o associati, e/o alle comunità montane che si impegnino con apposita convenzione stipulata con la RAI secondo lo schema tipo allegato alla presente legge, all'apporto di beni, diritti e servizi di cui all'art. 10, punto 3, lettera c) del dpr 10 agosto 1982, n. 521.
Art. 3
La Giunta regionale approva il piano generale di intervento, concordato con la concessionaria RAI, su parere obbligatorio del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
La delibera di approvazione del piano ha valore programmatico e non costituisce impegno di spesa.
Sulla base delle domande presentate dagli enti interessati, corredate dalla prescritta convenzione con la RAI, dal progetto esecutivo dell'opera e della relativa delibera di approvazione, la Giunta regionale approva altresì i programmi attuativi di intervento formulati tenendo conto della consistenza demografica, del flusso turistico e delle condizioni di disagio e di abbandono delle località, con popolazione inferiore a 900 abitanti, non servite da ripetitori.
Art. 4
Il contributo relativo a ciascuna iniziativa ammessa a contributo sarà erogato in unica soluzione per un ammontare non superiore a un terzo della spesa ammessa e comunque non superiore a L. 15 milioni, in base a un certificato di regolare esecuzione delle opere, vistato dall'ufficio del Genio civile regionale competente, e a una dichiarazione di idoneità tecnica rilasciata dalla RAI, Radio televisione italiana.
Art. 5
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge la Regione provvede mediamente la iscrizione di un apposito capitolo di spesa nel titolo I, categoria I, sezione IV "Spese per gli affari istituzionali" del bilancio di previsione della Regione, stato di previsione della spesa, a partire dal 1983, dotato dello stanziamento annuo di L. 100 milioni per quattro anni, utilizzando a tal fine l'apposito accantonamento previsto sul fondo globale per le spese normali del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e pluriennale 1983-1986.




Allegato


Convenzione tra la RAI, Radio televisione italiana e l'amministrazione comunale/comunità montana di ............................................... riguardante la stazione ripetitrice automatica sita in località ...................................... adibita alla diffusione via etere dei programmi televisivi della RAI, Radio televisione italiana.

Premesso che:
- ai sensi dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'atto di concessione alla RAI del servizio pubblico radiotelevisivo prevede la realizzazione graduale di altri impianti televisivi oltre a quelli esistenti:
- ai sensi dell'articolo 10 della convenzione tra il ministero delle poste e la RAI, approvata con dpr 10 agosto 1081, n. 521, la RAI deve estendere le reti televisive prima e seconda fino a servire tutti i centri abilitati (definizione Istat) con popolazione non inferiore ai 900 abitanti;
- ai sensi dello stesso articolo la RAI potrà, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, stipulare convenzione con i comuni, le comunità o appositi consorzi di enti locali che prevedono eventuali apporti di beni, diritti e servizi dandone preventiva comunicazione al ministero delle poste;
- al fine di realizzare la stazione ripetitrice automatica descritta dall'articolo 1, tra la RAI potrà, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, stipulare convenzione con i comuni, le comunità o appositi consorzi di enti locali che prevedono eventuali apporti di beni, diritti e servizi dandone preventiva comunicazione al ministero delle poste;
- al fine di realizzare la stazione ripetitrice automatica descritta dall'articolo 1, tra la RAI, Radio televisione italiana spa, rappresentata da ................................. e l'amministrazione /comunità montana di ....................................... rappresentata da .................................................
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
L'amministrazione comunale /comunità montana di ........................... come sopra rappresentata, allo scopo di attivare la stazione ripetitrice automatica in località ............................................ destinata esclusivamente alla radiodiffusione dei programmi televisivi delle seguenti reti della RAI ................................... provvederà a ............................................... (A).

Art. 2
La stazione ripetitrice verrà realizzata in riferimento alle caratteristiche specificate nell'allegato alla presente convenzione e farà parte della rete di diffusione via etere dei programmi televisivi della RAI.
Da parte della RAI verrà fornita all'amministrazione comunale / comunità montana di ...................................... la necessaria assistenza e collaborazione tecnica.

Art. 3
Per la realizzazione della stazione citata all'art. 1, la RAI provvederà ............................................................... (B).

Art. 4
L'impianto dovrà essere realizzato seguendo le norme della buona tecnica costruttiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia, con particolare riguardo all'aspetto antinfortunistico e con caratteristiche di stretta economia senza peraltro comprometterne la relativa funzionalità.

Art. 5
A costruzione ultimata, ai fini della funzionalità dell'impianto, verrà eseguito un sopralluogo congiunto da parte di responsabili all'uopo delegati dalla RAI e dalla amministrazione comunale /comunità montana di ................................... per redigere il relativo verbale di constatazione, che farà parte quale allegato dalla presente convenzione, e procedere alla conseguente attivazione.

Art. 6
L'amministrazione comunale / comunità montana di ............................ per quanto riguarda la conduzione della stazione ripetitrice di ............................... si farà carico di: ...................................................................................

Art. 7
Per quanto sopra specificato le parti convengono di compensare i relativi oneri di gestione con le modalità seguenti:
..................................................................................................................................................................................................................

Art. 8
La presente convenzione avrà validità dalla data della sua approvazione e sottoscrizione da parte dei contraenti fino alla scadenza della convenzione RAI / Stato per la concessione del servizio radiotelediffusione e suoi eventuali rinnovi o proroghe.


_________
(A) descrivere i beni, diritti o servizi apportati
(B) descrivere gli oneri che la Rai si assume


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