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Legge regionale 16 agosto 1983, n. 43 (BUR n. 38/1983)

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 'Costituzione della Veneto sviluppo spa'

Legge regionale 16 agosto 1983, n. 43 (BUR n. 38/1983) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, n. 47 "COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO SPA"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 1983, n. 43 (BUR n. 38/1983) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, n. 47 "COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO SPA"

Art. 1
L'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , è sostituito dal seguente:
"La società dovrà perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente:
a) mediante la promozione, la predisposizione e il potenziamento, direttamente a un consorzio con gli enti pubblici, di aree e infrastrutture anche di servizio che consentano o favoriscano insediamenti produttivi e turistici, mediante attività di leasing, con destinazione a esercizio di impresa nell'ambito della Regione, di beni immobili o attrezzature produttive, nonché mediante sostegno delle medesime attività a favore di imprese e loro consorzi;
b) mediante l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzata e commerciale, anche con la formazione di organizzazioni specifiche, a ogni impresa o consorzio di imprese che comunque presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;
c) mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie in società per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o consorzi che promuovano nuove iniziative imprenditoriali e operino nell'ambito della Regione, e abbiano fini rispondenti alle indicazioni dei programmi economici regionali, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni, anche maggioritarie, in organismi strumentali o in società di servizi che realizzino direttamente gli obiettivi della programmazione economica regionale;
d) ferma restando l'esclusione delle operazioni che comunque possano essere soggette alla disciplina della legge bancaria (8 marzo 1938, n. 141), mediante il compimento di operazioni finanziarie e la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari alle imprese e ai consorzi, nonché a società, enti e organismi di servizi alle imprese, l'attività dei quali presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dalla Regione;
e) mediante la gestione, per incarico conferito dalla Regione con legge e secondo le direttive della Giunta regionale, di fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali.
Le partecipazioni assunte ai sensi della lettera c), considerate al loro valore nominale, non potranno superare nel loro complesso un ammontare pari al 50 per cento del capitale sociale e delle riserve della Veneto Sviluppo spa.
La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare necessaria allo svolgimento delle attività sopra elencate.
Organismi strumentali, ai sensi del presente articolo, sono considerate quelle società e quei consorzi che svolgono attività previste nei paragrafi precedenti, con carattere di specializzazione per materia, area, settore o categoria economica, alla fine di perseguire più efficacemente e/o più economicamente gli obiettivi della Veneto Sviluppo spa".
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , è sostituito dal seguente:
"La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Veneto Sviluppo spa con una assegnazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio, e disposta con atto della Giunta regionale previa la trasmissione da parte della società stessa del programma annuale di attività di cui al precedente art. 5".



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