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Legge regionale 16 agosto 1983, n. 44 (BUR n. 38/1983)

Costituzione di una società di informatica a partecipazione regionale

Legge regionale 16 agosto 1983, n. 44 (BUR n. 38/1983) (Abrogata)

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ DI INFORMATICA A PARTECIPAZIONE REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 1983, n. 44 (BUR n. 38/1983)

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETà DI INFORMATICA A PARTECIPAZIONE REGIONALE

Art. 1
Al fine di contribuire a realizzare un compiuto sistema informativo regionale, coordinabile da un lato con le strutture operative regionali e quelle degli altri Enti pubblici direttamente interessati alla programmazione regionale, nonché alla attività legislativa e amministrativa della Regione, e dall'altro con il sistema informativo nazionale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni - da denominare "Veneto Informatica spa" - con gli scopi di cui al successivo articolo 2.
Possono essere soci, oltre alla Regione, anche altri Enti pubblici e Società di informatica.
A tal fine è autorizzata la sottoscrizione - da parte della Regione - di azioni per l'importo massimo di lire 500 milioni, pari al 51 per cento del capitale sociale.
Art. 2
Scopi della società Veneto Informatica spa, sono la progettazione di sistemi di informatica e, in genere, l'assistenza nello sviluppo di procedure di elaborazione automatica dei dati.
Le prestazioni e l'attività della Società saranno rivolte a favore della Regione e degli altri Enti pubblici.
L'alienazione delle azioni sarà subordinata al gradimento della maggioranza dei soci: in ogni caso la partecipazione azionaria della Regione non può essere inferiore al 51 per cento.
Art. 3
Il Consiglio regionale approverà con apposita deliberazione lo Statuto della Veneto Informatica spa.
La Regione del Veneto è rappresentata negli organi statutari della Società dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e dai rappresentanti nominati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, in proporzione alla partecipazione azionaria come previsto dall'art. 2458 CC.
Per la nomina dei componenti in rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza delle minoranze; a tale scopo ciascun consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.
Art. 4 (Norma finanziaria)
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1983 di lire 500 milioni si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal fondo globale per gli investimenti di cui al cap. 80230 del bilancio di previsione per l'esercizio 1983, nel rispetto della specifica destinazione attribuita a tale somma alla partita n. 1 "Partecipazione regionale a una spa per la informatica", e la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.
Art. 5 (Variazione di bilancio)
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 80230 Fondo globale spese di investimento e di sviluppo

Bilancio annuale

Bilancio pluriennale
Competenza L. 500.000.000
Cassa L. 500.000.000
1983 L. 500.000.000
1984 ___
1985 ___
1986 ___
Variazioni in aumento
Cap. 7270 Partecipazione azionaria nella Veneto Informatica spa (cni)

Bilancio annuale

Bilancio pluriennale
Competenza L. 500.000.000
Cassa L. 500.000.000
1983 L. 500.000.000
1984 ___
1985 ___
1986 ___
Cod. Istat 2.1.2.01.41.01.3 - Tit. 01 - Cat. 01 - Sez. 07
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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