Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 (BUR n. 42/1983)
Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco
Sommario
“Legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 (BUR n. 42/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NUOVA DISCIPLINA RELATIVA ALL’ALBO REGIONALE E ALL’ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO.
Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera a), della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 (BUR n. 42/1983) - Testo storico”
NUOVA DISCIPLINA RELATIVA ALL’ALBO REGIONALE E ALL’ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO.
Art. 1
La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale del Veneto, alle associazioni “ Pro-Loco ” il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell’attività turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonchè di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorarne le condizioni generali di soggiorno;
c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) assistenza e informazione turistica;
e) attività ricreative.
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonchè di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorarne le condizioni generali di soggiorno;
c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) assistenza e informazione turistica;
e) attività ricreative.
Art. 2
E' istituito, presso la Giunta regionale, un albo regionale delle associazioni “ Pro-Loco ”.
L’iscrizione all’albo è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
L’iscrizione all’albo è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
Per l'iscrizione all'albo debbono concorrere le seguenti condizioni:
a) che la località dove è istituita l’associazione “ Pro-Loco ”, o si intende costituirla, possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizioni nel settore dell’artigianato, della gastronomia o del folklore tipiche del Veneto, atte a promuovere la sua valorizzazione turistica e culturale;
b) che l’associazione sia costituita con atto pubblico e il relativo statuto sia conforme a quanto previsto dall’art. 4;
c) che nella stessa località non esista altra “ Pro-Loco ” già riconosciuta ai sensi della presente legge.
a) che la località dove è istituita l’associazione “ Pro-Loco ”, o si intende costituirla, possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizioni nel settore dell’artigianato, della gastronomia o del folklore tipiche del Veneto, atte a promuovere la sua valorizzazione turistica e culturale;
b) che l’associazione sia costituita con atto pubblico e il relativo statuto sia conforme a quanto previsto dall’art. 4;
c) che nella stessa località non esista altra “ Pro-Loco ” già riconosciuta ai sensi della presente legge.
Art. 4
Lo Statuto dell’associazione Pro-Loco, ai fini della iscrizione all’albo, deve ispirarsi ai principi di democraticità e, in particolare, deve prevedere:
a) la presenza nel consiglio di amministrazione di tre consiglieri comunali eletti dal rispettivo consiglio, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;
b) norme sulla elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
c) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
d) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune;
e) che in caso di scioglimento dell’associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti all’ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.
a) la presenza nel consiglio di amministrazione di tre consiglieri comunali eletti dal rispettivo consiglio, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;
b) norme sulla elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
c) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
d) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune;
e) che in caso di scioglimento dell’associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti all’ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.
Art. 5
L’associazione “ Pro-Loco ”, interessata all'iscrizione nell'albo regionale, deve presentare apposita domanda, tramite il comune, al Presidente della Giunta regionale, corredata dell’atto costitutivo e dello Statuto, nonchè del parere del consiglio comunale. L’iscrizione all’albo è disposta con provvedimento della Giunta regionale sentiti anche gli organi associativi regionali delle Pro-Loco, che dovranno trasmettere il parere entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Giunta regionale provvede comunque all’adozione del provvedimento.
L’albo regionale delle associazioni Pro-Loco è pubblicato, entro il 30 giugno di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della Regione.
La Giunta regionale verifica entro il 30 aprile di ogni anno la persistenza delle condizioni d' iscrizione all’albo e dispone la sospensione delle associazioni prive di requisiti, sentito il parere degli organi associativi regionali delle Pro-Loco.
L’iscrizione all’albo costituisce condizione indispensabile per:
a) partecipare alla designazione dei rappresentanti delle associazioni “ Pro Loco ” nei casi previsti dalla legge;
b) fruire di contributi della Regione.
L’albo regionale delle associazioni Pro-Loco è pubblicato, entro il 30 giugno di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della Regione.
La Giunta regionale verifica entro il 30 aprile di ogni anno la persistenza delle condizioni d' iscrizione all’albo e dispone la sospensione delle associazioni prive di requisiti, sentito il parere degli organi associativi regionali delle Pro-Loco.
L’iscrizione all’albo costituisce condizione indispensabile per:
a) partecipare alla designazione dei rappresentanti delle associazioni “ Pro Loco ” nei casi previsti dalla legge;
b) fruire di contributi della Regione.
Art. 6
Per poter accedere ai contributi regionali le Pro - Loco iscritte all’albo formulano, all’inizio di ogni esercizio, programmi annuali di attività con l’indicazione della relativa spesa.
Le domande di contributo, con allegati i programmi di cui al comma precedente, sono presentate entro il 31 gennaio al comune competente per territorio e al Presidente della Giunta regionale. Il consiglio comunale trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni, il parere su detti programmi. Trascorso tale termine la Giunta regionale provvede comunque agli adempimenti di cui al successivo art. 8.
Le associazioni Pro-Loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.
Le domande di contributo, con allegati i programmi di cui al comma precedente, sono presentate entro il 31 gennaio al comune competente per territorio e al Presidente della Giunta regionale. Il consiglio comunale trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni, il parere su detti programmi. Trascorso tale termine la Giunta regionale provvede comunque agli adempimenti di cui al successivo art. 8.
Le associazioni Pro-Loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.
Art. 7
Gli organi associativi regionali e provinciali e le altre forme consortili di Pro-Loco sono ammessi ai contributi di cui all’art. 6 esclusivamente per la realizzazione di iniziative di cui all’art. 1. A tale fine gli stessi dovranno presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della Giunta regionale il programma annuale di attività con l’indicazione della relativa spesa, ed entro il 31 marzo dell’anno successivo il conto consuntivo.
Art. 8
1. Il riparto dei contributi a favore delle associazioni Pro-Loco iscritte all’albo regionale e degli organismi di cui all’articolo 7, viene proposto dalla Giunta regionale, sentiti gli organi associativi regionali delle Pro-Loco, e deliberato dal Consiglio regionale entro il mese di giugno di ogni anno.
Art. 9
La
legge regionale 12 maggio 1980, n. 35 , è abrogata.
Art. 10
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’esercizio finanziario 1983, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 031010 “ Contributi alle associazioni Pro-Loco ” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1983.
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio.
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio.
SOMMARIO