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Legge regionale 31 agosto 1983, n. 46 (BUR n. 42/1983)

Norma per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive in organismi rientranti nella sfera di interesse regionale

Legge regionale 31 agosto 1983, n. 46 (BUR n. 42/1983) (Abrogata)

NORMA PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE IN ORGANISMI RIENTRANTI NELLA SFERA DI INTERESSE REGIONALE.

Legge abrogata per effetto della sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 operata dal comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 agosto 1983, n. 46 (BUR n. 42/1983)

NORMA PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE IN ORGANISMI RIENTRANTI NELLA SFERA DI INTERESSE REGIONALE


Art. 1 - I soggetti
Sono soggetti alla disciplina della presente legge, redatta ai sensi dell’art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441:
1) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali di enti, istituti, organismi pubblici, anche a carattere economico, che operino, col carattere della dipendenza strumentale, nelle materie di competenza regionale;
2) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali di enti, istituti, organismi pubblici, la cui nomina o proposta o designazione, o approvazione di nomina spetti a organi della Regione;
3) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società, al cui capitale la Regione concorre, nelle varie forme di intervento e partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento, nonchè degli enti e istituti privati, al cui funzionamento la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma di lire 500.000.000.
Art. 2 - L’elenco regionale
Per l’individuazione dei soggetti sottoposti alla disciplina della presente legge, la Regione istituisce un apposito elenco, recante, relativamente a ogni enti, istituto od organismo, pubblico o privato, di cui all’art. 1, gli estremi di costituzione e le finalità istituzionali, nonchè l’indicazione dei nominativi del presidente, del vicepresidente, dell’amministratore delegato e del direttore generale.
Per la compilazione del primo elenco, i legali rappresentanti degli enti, istituti od organismi, di cui all’art. 1, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare al Segretario generale della programmazione della Regione, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione contenente gli elementi da trascrivere nell’elenco ai sensi del primo comma; per il suo aggiornamento, a dichiarare altresì ogni successivo mutamento, entro 30 giorni dall’evento.
L’elenco è compilato e aggiornato a cura del Segretario della programmazione sulla base della dichiarazione resa.
La concessione di ogni contributo o finanziamento regionale è subordinata alla previa dichiarazione del legale rappresentante circa l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge.
Art. 3 - Adempimenti conseguiti alla nomina
In ogni caso, entro 90 giorni dalla notificazione della propria nomina, i soggetti, di cui all’art. 1, sotto la propria responsabilità, sono tenuti a trasmettere alla Segreteria generale della programmazione della Regione:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società,l’esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società con l’apposizione della formula “ sul mio onore affermo che la dichiarazione è corrispondente al vero ”;
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente il proprio stato di famiglia.
Gli adempimenti,indicati ai punti 1) e 2) del comma precedente, concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano. In caso contrario, l’interessato dovrà dichiarare il loro rifiuto in modo espresso.
I soggetti, di cui all’art. 1 attualmente in carica, sono tenuti agli adempimenti, di cui al presente articolo, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Adempimenti successivi
Negli anni successivi a quello di nomina, i soggetti, indicati all’art. 1, sono tenuti a presentare al Presidente della Giunta regionale:
1) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, una attestazione sulle variazioni intervenute nell’anno precedente rispetto alla situazione dichiarata ai punti 1) e 3) dell’art. 3 e la conseguente eventuale documentazione integrativa, nonchè copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
2) entro 3 mesi dalla cessazione della carica, le dichiarazioni, rese secondo le modalità rispettivamente indicate ai punti 1) e 3) dell’art. 3, sulle variazioni intervenute rispetto all’ultima attestazione fatta ai sensi del precedente n. 1).
A tali adempimenti si applica quanto disposto nello ultimo comma dell’art. 3.
Art. 5 - I moduli
Le dichiarazioni e le attestazioni, rese ai sensi dei precedenti articoli, sono effettuate su moduli predisposti dalla Giunta regionale.
Art. 6 - Sanzioni
Qualora uno dei soggetti, indicati all’art. 1, non adempia agli obblighi nei termini previsti dai precedenti articoli, il Presidente della Giunta regionale lo diffida formalmente ad adempiere entro il termine di 15 giorni.
In caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e lo comunica, con apposita lettera raccomandata, agli altri titolari di cariche direttive in seno all’organismo di appartenenza e ai membri del consiglio di amministrazione.
Dell’intero procedimento è data notizia altresì al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.
Art. 7 - Il procedimento di regolarizzazione
Qualora il dichiarante, nelle dichiarazioni e attestazioni rese, abbia presentato documenti irregolari o sia in errore, il Presidente della Giunta regionale, può assegnargli, dalla rilevazione delle irregolarità, un congruo termine per la riparazione.
L’inutile decorso del nuovo termine comporta le sanzioni per l’inosservanza previste all’art. 6.
Art. 8 - Forme di pubblicità
Le dichiarazioni rese da ciascun soggetto ai sensi della presente legge vanno ordinate in una apposita pubblicazione, riportando espressamente le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.
La pubblicazione è tenuta a cura della Segreteria di Giunta e può essere consultata da tutti i cittadini in un ufficio aperto al pubblico.


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