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Legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 (BUR n. 43/1983)

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche di spesa in diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza con la legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 (legge finanziaria n. 3)

Sommario: Legge Regionale 48/1983
S O M M A R I O
Legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 (BUR n. 43/1983)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITà DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).

Art. 1 - (Prosecuzione interventi progetto agro - alimentare con mezzi propri della Regione).

Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dal progetto agro - alimentare approvato con legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono disposte per l’esercizio finanziario 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi propri della Regione:
omissis ( 1)

Art. 2 - (Altri interventi in campo agricolo con mezzi regionali)

omissis ( 2)

Art. 3 - (Interventi nel settore agricolo con i fondi stanziati dalla legge n. 130/1983 “ finanziaria 1983 ”. Fondi per gli investimenti e l’occupazione)

Le quote di spettanza della Regione del Veneto sulle autorizzazioni di spesa rispettivamente di L. 200 miliardi e 100 miliardi per i prestiti agrari di esercizio e i mutui di miglioramento fondiario in agricoltura disposte dall’art. 20 della legge “ finanziaria 1983 ” 26 aprile 1983, n. 130 nell’ambito del fondo per gli investimenti e l’occupazione sono destinate al finanziamento dei seguenti interventi:
omissis ( 3)

Art. 4 - (Interventi di supporto finanziario alle iniziative assistite dal contributo del Feoga per le infrastrutture in zone svantaggiate)

omissis ( 4)

Art. 5 - (Finanziamento delle revisioni dei prezzi di opere fognarie finanziate con i fondi della legge per la salvaguardia di Venezia). (5)

La Regione del Veneto concorre in via straordinaria nelle spese per la revisione dei prezzi delle opere fognarie già ammesse ai contributi di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia, entro i seguenti limiti massimi di spesa:
a) Rete fognaria del centro storico del comune di Chioggia, e acquisto di masselli di trachite:
L. 850.000.000;
b) Rete fognaria consorziale eseguita a opera del Consorzio intercomunale dell’acquedotto del Mirese:
L. 998.557.071.
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale sulla base della prescritta documentazione tecnico - contabile certificativa del costo, e previo accertamento della indisponibilità dei fondi residui sulla legge n. 171/ 1973, destinabili alle stesse finalità (cap. 50506).

Art. 6 - (Rete di rilevamento dei fenomeni sismici)

Ai fini della migliore attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nell’ambito delle competenze regionali concernenti gli aspetti conoscitivi della salvaguardia del suolo e di protezione dell’ambiente di cui all’art. 80 del dpr n. 616/ 1977 è autorizzato l’impianto di una rete di rilevamento dei fenomeni sismici per il controllo del territorio regionale per una spesa di L. 350.000.000 a carico dell’esercizio 1983.
Per i fini di cui al precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a concludere con l’osservatorio Geofisico sperimentale di Trieste una apposita convenzione.
Gli oneri per la gestione e la manutenzione della rete di rilevamento di cui al presente articolo saranno autorizzati annualmente dalla legge di bilancio (cap. 53410).

Art. 7 - (Strutture a servizio degli anziani)

omissis ( 6)

Art. 8 - (Riattamento, ampliamento e sistemazione degli edifici adibiti a scuole materne)

omissis ( 7)

Art. 9 - (Sostegno e promozione della gelsibachicoltura veneta)

omissis ( 8)

Art. 10 - (Attuazione di un primo stralcio del piano straordinario d' interventi previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Progetto montagna ”)

Ai fini della attuazione del piano straordinario di interventi previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna ”, è autorizzato il finanziamento regionale per la esecuzione delle seguenti opere nel campo sociale, delle infrastrutture a servizio del territorio, degli acquedotti e del risanamento ambientale da parte degli enti a fianco di ciascuna indicati:
omissis ( 9)

Art. 11 -(Programma triennale di opere delle comunità montane)

Ai fini della ripartizione dei fondi spettanti alla Regione del Veneto sulla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 “ Interventi per lo sviluppo della montagna autorizzati a norma dell’art. 16 e 16 bis del dl 28 febbraio 1983, n. 55 convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per il triennio 1983-1985, previsti sul bilancio regionale nel triennio 19841986 in ragione di L. 3.774.000.000 per il 1984, L. 4.390.000.000 per il 1985 e L. 4.830.000.000 per 1986 si applicano i parametri di riparto stabiliti dall’art. 9 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 riferiti ai dati dell’anno 1982.
Il Consiglio regionale provvede al riparto del 100 per cento delle quote relative all’intero triennio 19831985, iscritte sul bilancio pluriennale 19841986 sulla base dei criteri di cui al precedente nuovo comma.
A norma dell’art. 3 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 35 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi di opere e di interventi di cui all’art. 19 della legge n. 1102/ 1971 adottati alle comunità montane ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 13 della legge regionale n. 11/1973 con riferimento alla somma attribuita alle singole comunità montane a norma del precedente secondo comma del presente articolo e per l’intero periodo triennale.
Sulla base della deliberazione di cui al presente comma il dipartimento competente per materia provvede annualmente alla liquidazione della quota annuale di finanziamento dei programmi di opere e a disporre la erogazione entro il 30 giugno di ogni anno. La liquidazione delle quote relative all’esercizio 1985 e 1986 è subordinata alla presentazione di una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale (cap. 14015). ( 10)

Art. 12 (Completamento della superstrada “ Transpolesana ”)

Al fine di consentire il completamento dei lavori di costruzione della superstrada “ Transpolesana ”, in provincia di Rovigo, già inclusi nel programma di intervento nelle zone depresse del centro nord ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 e già in parte finanziata dalla Regione del Veneto con la legge regionale 21 giugno 1979, n. 43 ( 11) , è autorizzata la ulteriore spesa di lire L. 2.800.000.000 di cui L. 1.400.000.000 a carico dell’esercizio 1983 e L. 1.400.000.000 a carico dell’esercizio 1984.
Il contributo è assegnato alla Amministrazione provinciale di Rovigo, stazione appaltante dei lavori, in due rate di L. 1.400.000.000 cadauna, da erogare previa deliberazione di concessione della Giunta regionale, la prima, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; la seconda entro il 31 marzo 1984, secondo le modalità previste dall’ art. 95/bis ( 12) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
I fondi assegnati sono destinati al completamento dei lavori in esecuzione e al pagamento delle revisioni dei prezzi. Il prelievo dei fondi viene effettuato secondo le modalità in vigore per i lavori pubblici finanziati dalla Regione (cap. 45224).

Art. 13 -(Interventi in agricoltura con i fondi di cui alla legge n. 984/1977 Quadrifoglio)

Ai fini della destinazione dei fondi spettanti alla Regione del Veneto sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 “ Quadrifoglio ”, tenuto conto della diversa distribuzione temporale degli stanziamenti previsti dalla tabella A allegata alla legge finanziaria 1983, n. 130/ 1983, sono disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:
omissis ( 13)

Art. 14 (Centri consortili provinciali di allevamento selvaggina)

All’articolo 26 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , modificata e integrata dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 79 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 14)

Art. 15 - (Modifiche alla legge regionale n. 65/ 1979 “Contratto del personale delle Regioni. Comando di personale da enti pubblici”)

omissis ( 15)



Note

( 1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre gli articoli 20, 21, 22, 25, 29, 30, 33, 50, 62 finanziati tra altri dal presente articolo sono stati abrogati dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.
( 2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la latteria didattica di Thiene è stata soppressa dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito la Azienda regionale Veneto Agricoltura e la legge regionale 2 settembre 1974, n. 44 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 10 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 .
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’art. 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 finanziato dal presente articolo è stato abrogato dal comma 1 art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 5) A norma dell’art. 4 legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 i finanziamenti disposti in via straordinaria dall’art. 5 per far fronte alle revisioni dei prezzi delle opere eseguite a norma della legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia, possono essere destinate anche a far fronte a oneri per il completamento delle opere ivi indicate qualora esse siano state ridotte ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700 rispetto al progetto originario per ottenere i mezzi occorrenti al finanziamento dei maggiori oneri di revisione dei prezzi.
( 6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 è stato abrogato da lettera b), comma 8, dell’art. 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 è stata abrogata dall'art. 8 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 a sua volta abrogata dall'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 ; la legge regionale 21 giugno 1979, n. 41 è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 è stata abrogata dall'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 che ha ridisciplinato la materia.
( 9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 , è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ; la legge regionale 26 marzo 1983, n. 16 è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ; la legge regionale 6 settembre 1983, n. 37 è stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 . l’articolo era stato modificato dall’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 , dall’art. 13 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 e dall’art. 5 legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 .
( 11) Per errore nel testo è citata la legge regionale 21 giugno 1973, n. 43 che non esiste, la legge regionale 21 giugno 1979, n. 43 è stata abrogata dall'art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 12) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre gli articoli 27, 30 e 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono stati abrogati dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 14) Non si riporta il testo in quanto le leggi citate sono state entrambe abrogate dall’art. 63, legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , a sua volta abrogata dall'art. 40 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 15) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 48/1983
S O M M A R I O
Legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 (BUR n. 43/1983)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA’ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).


Art. 1 - Prosecuzione interventi progetto agro - alimentare con mezzi propri della Regione
Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dal progetto agro - alimentare approvato con legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono disposte per l’esercizio finanziario 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi propri della Regione:
lire
a) Interventi per l’approvvigionamento idrico, la elettrificazione e la viabilità rurale a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 88/1980 (cap. 10510) 1.100.000.000
b) Interventi per il finanziamento di strutture produttive interaziendali per la valorizzazione e la tutela delle produzioni agricole a norma degli artt. 29 e 30 della legge regionale n. 88/1980 (cap. 11528 c.n.i.) 6.000.000.000
c) Concessione di contributi alle associazioni di allevatori,a cooperative zootecniche e a stalle sociali per l’alpeggio di giovane bestiame femminile bovino a norma dell’art. 33 lett. c) terzo comma della legge regionale n. 88/1980 (cap. 11540) 500.000.000
d) Finanziamento di programmi di assistenza tecnica specializzata a norma dell’art. 22 terzo comma della legge regionale n. 88/1980 (cap. 12316) 2.500.000.000
e) Concessione di contributi per il personale tecnico e dirigente delle cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni dei produttori a norma dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1980 (cap. 12504 c.n.i.) 400.000.000
f) Finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione a norma dell’art.20 della legge regionale n. 88/1980 (cap. 12522) 3.000.000.000
g) Concessione di contributi per la assistenza polivalente a norma dell’art. 21 della legge regionale n. 88/1980 (cap. 12532) 2.000.000.000
h) Finanziamento di programmi di assistenza tecnica nel settore fitosanitario a norma dell’art. 22, quarto comma della legge regionale n. 88/1980 (cap. 12536) 300.000.000
i) Concessione di compensi alle organizzazioni e associazioni operanti nel settore dell’assistenza agli utenti di motori agricoli a norma dell’art. 62 della legge regionale n. 88/1980 (cap. 12540) 400.000.000
l) Finanziamento di programmi per iniziative di carattere promozionale nel settore zootecnico a norma dell’art. 39 lettera b della legge n. 88/1980 (cap. 12558) 100.000.000
m) Anticipazione regionale della integrazione alle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali ai sensi dell’art. 34, primo comma della legge regionale n. 88/1980 (cap. 12572) 1.100.000.000
L’iniziativa di spesa di cui alla lettera l) del comma precedente è finanziata mediante lo storno di lire 100.000.000 dal capitolo 12560 “ Interventi per la valorizzazione del settore bachisericolo ” del bilancio 1983.
L’autorizzazione di spesa di cui al cap. 11510 “ Concorso negli interessi e contributo in conto capitale su prestiti per anticipazione ai soci conferenti da parte di organismi associativi ” già disposta a norma dell’art. 50, quinto e sesto comma della legge regionale n. 88/1980 con legge regionale n. 48/1982 art. 21 lettera l) è ridotta da L. 5.000.000.000 a L. 4.000.000.000 (cap. 11510).
Art. 2 - Altri interventi in campo agricolo con mezzi regionali
E' autorizzata la concessione alla “ Latteria didattica Pietro Marconi ” di Thiene di un ulteriore contributo di L. 300.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 per l’acquisto di attrezzature, a norma dell’art. 14 della legge regionale n. 58 del 1980 (cap. 12148).
La autorizzazione di spesa di cui al cap. 14010 del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 concernente provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani per il concorso nelle spese di sollevamento delle acque di uso idropotabile a norma della legge regionale 2 settembre 1974, n. 44 , è elevata di L. 80.000.000. Per gli anni successivi lo stanziamento sarà determintato dalla legge di bilancio (cap. 14010).
Art. 3 - Interventi nel settore agricolo con i fondi stanziati dalla legge n. 130/1983 “ finanziaria 1983 ”. Fondi per gli investimenti e l’occupazione
Le quote di spettanza della Regione del Veneto sulle autorizzazioni di spesa rispettivamente di L. 200 miliardi e 100 miliardi per i prestiti agrari di esercizio e i mutui di miglioramento fondiario in agricoltura disposte dall’art. 20 della legge “ finanziaria 1983 ” 26 aprile 1983, n. 130 nell’ambito del fondo per gli investimenti e l’occupazione sono destinate al finanziamento dei seguenti interventi:
lire
a) Credito agrario di esercizio: assegnazione di L. 9.460.000.000 previsti sul capitolo 2214 di entrata, quanto a lire 5.990.000.000 sul 1983 e quanto a lire 3.470.000.000 sul 1984:
1. Concorso negli interessi su prestiti di esercizio per l’acquisto di bestiame da ingrasso (cap. 11581) esercizio 1984: 3.470.000.000
2. A compensazione della minore entrata di L. 5.990.000.000 registrata sul capitolo 2014 - Assegnazioni di fondi sulla legge n. 403/1977 “ Marcora ” - a seguito della diversa destinazione disposta dalla legge n.821/1982 della integrazione di 100 miliardi già autorizzata sulla legge n. 403/1977 dall’art. 62, primo comma della legge n. 526/1982.
b) Credito di miglioramento fondiario in agricoltura. Assegnazione annua di lire 5.190.000.000 sul capitolo 2213 dell’entrata, a partire dall’esercizio 1984;
1. Concessione di contributi in annualità per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice a norma della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 e sue successive modificazioni e integrazioni. Limite d' impegno ventiduennale, compresi due anni di preammortamento, con decorrenza dall’esercizio 1984 (cap. 11037 c.n.i.) 1.190.000.000
2. Concorso negli interessi sui mutui per l’ampliamento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie aziendali ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 88/1980 . Limite di impegno ventiduennale,comprese due annualità di preammortamento, con decorrenza dall’esercizio 1984 (cap. 11525 c.n.i.) 1.500.000.000
3. Concorso negli interessi su mutui per il finanziamento di strutture collettive per la valorizzazione e la tutela delle produzioni agricole e zootecniche a norma degli artt. 29 e della legge regionale n. 88/1980 . Limite d' impegno ventiduennale,comprese due annualità di preammortamento, con decorrenza dal 1984 (cap. 12553 c.n.i.) 2.500.000.000
Art. 4 - Interventi di supporto finanziario alle iniziative assistite dal contributo del Feoga per le infrastrutture in zone svantaggiate
A norma dell’art. 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata la spesa di L.4.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in capitale a supporto delle iniziative di sviluppo ammesse ai benefici del Feoga a norma del regolamento n. 1760/ 78 Cee nel campo delle infrastrutture in zone svantaggiate e montane (cap. 14825).
Art. 5 - Finanziamento delle revisioni dei prezzi di opere fognarie finanziate con i fondi della legge per la salvaguardia di Venezia
La Regione del Veneto concorre in via straordinaria nelle spese per la revisione dei prezzi delle opere fognarie già ammesse ai contributi di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia, entro i seguenti limiti massimi di spesa:
a) Rete fognaria del centro storico del comune di Chioggia, e acquisto di masselli di trachite:
L. 850.000.000;
b) Rete fognaria consorziale eseguita a opera del Consorzio intercomunale dell’acquedotto del Mirese:
L. 998.557.071.
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale sulla base della prescritta documentazione tecnico - contabile certificativa del costo, e previo accertamento della indisponibilità dei fondi residui sulla legge n. 171/ 1973, destinabili alle stesse finalità (cap. 50506).
Art. 6 - Rete di rilevamento dei fenomeni sismici
Ai fini della migliore attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nell’ambito delle competenze regionali concernenti gli aspetti conoscitivi della salvaguardia del suolo e di protezione dell’ambiente di cui all’art. 80 del dpr n. 616/ 1977 è autorizzato l’impianto di una rete di rilevamento dei fenomeni sismici per il controllo del territorio regionale per una spesa di L. 350.000.000 a carico dell’esercizio 1983.
Per i fini di cui al precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a concludere con l’osservatorio Geofisico sperimentale di Trieste una apposita convenzione.
Gli oneri per la gestione e la manutenzione della rete di rilevamento di cui al presente articolo saranno autorizzati annualmente dalla legge di bilancio (cap. 53410).
Art. 7 - Strutture a servizio degli anziani
A integrazione della autorizzazione pluriennale di spesa disposta dall’art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 modificata dall’art. 12 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 in materia di contributi per la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici da destinare ai servizi di assistenza aperta e residenziale per gli anziani, è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 1.600.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983, la cui copertura è assicurata da quota parte dell’avanzo di amministrazione 1982, per devoluzione dei fondi già assegnati dallo Stato per il finanziamento degli asili nido a norma delle leggi n. 1044/ 1972 e n. 891/ 1977 e non formalmente impegnati nel corso dei passati esercizi finanziari (cap. 61031).
Art. 8 - Riattamento, ampliamento e sistemazione degli edifici adibiti a scuole materne
Per la concessione di contributi sulle opere di riattamento, ampliamento e sistemazione di cui alla legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 e 21 giugno 1979, n. 41 , in materia di edilizia scolastica minore e sue successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata in via straordinaria, limitatamente all’esercizio finanziario 1983 e alle sole opere di edilizia per scuole materne realizzate da enti pubblici e da istituzioni e associazioni pubbliche e private, una spesa di L. 2.000.000.000.
La spesa trova copertura nell’avanzo d' amministrazione 1982 applicato al bilancio 1983 in sede di assestamento, mediante la devoluzione di pari importo delle somme non impegnate nel corso del 1982 sui fondi assegnati per il finanziamento di asili nido a norma delle legge nn. 1044/ 1972 e 891/ 1977 (cap. 61251 c.n.i.).
Art. 9 - Sostegno e promozione della gelsibachicoltura veneta
Al fine di sostenere la gelsibachicoltura, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore degli imprenditori agricoli a norma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 per le annate bachisericole dal 1983 al 1986.
Per l’esercizio finanziario 1983 la spesa trova copertura nello stanziamento di cui al capitolo 11564 del bilancio per l’esercizio medesimo. Per gli anni successivi lo stanziamento verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di ogni esercizio (cap. 11564).
Art. 10 - Attuazione di un primo stralcio del piano straordinario d' interventi previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Progetto montagna ”
Ai fini della attuazione del piano straordinario di interventi previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna ”, è autorizzato il finanziamento regionale per la esecuzione delle seguenti opere nel campo sociale, delle infrastrutture a servizio del territorio, degli acquedotti e del risanamento ambientale da parte degli enti a fianco di ciascuna indicati:
a) Strutture per anziani
Concessione del contributo regionale nella realizzazione delle seguenti opere, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , modificata dalla legge regionale n. 45/1979 e dall’art. 12 della legge regionale n. 48/1982 : L. 3.138.000.000, di cui L. 814.000.000 nel 1983 e L. 1.406.000.000 nel 1984 e L. 918.000.000 nel 1985 (cap. 61610)
1. Completamento della casa di riposo per anziani di Puos d' Alpago: contributo di L. 878.000.000 nel triennio 1983- 1985 a favore della Comunità montana n. 4 di Alpago. Punto 14/ B dell’elenco degli interventi straordinari.
2. Costruzione della casa di riposo per anziani di S. Stefano di Cadore: contributo di L. 1.300.000.000 nel biennio 1984- 1985 a favore della Comunità montana n. 6 Comelico e Sappada. Punto 16/ B dello elenco.
3. Sistemazione casa albergo per anziani di Seren del Grappa: contributo di L. 250.000.000 nel 1983 a favore del comune di Seren del Grappa (BL), per il finanziamento “ una tantum ” della iniziativa della Associazione Soteria. Punto 17/ B dell’elenco.
4. Ristrutturazione di immobile da adibire a casa albergo per anziani in comune di Asiago: contributo di L. 500.000.000 nel triennio 1983-1985 a favore della Comunità montana n. 18 dei Sette Comuni (VI). Punto 18/B dell’elenco.
5. Ristrutturazione della casa di riposo in comune di Rivamonte Agordino: contributo di L. 210.000.000 nel biennio 1984-1985 a favore del comune di Rivamonte Agordino( BL). Punto 19/ c/ B dell’elenco.
Ai fini della assegnazione del contributo di cui al punto 3. della presente lettera a), la Giunta regionale provvede alla concessione del contributo al comune di Seren del Grappa sulla base della istanza del medesimo, corredata dal progetto delle opere e da documentazione atta a garantire la destinazione dell’opera alle finalità sociali per le quali il contributo viene richiesto.
Il comune di Seren del Grappa erogherà il contributo “ una tantum ” alla associazione costruttrice previa attestazione dell’ufficio tecnico comunale che sono stati eseguiti lavori e acquisti per un importo almeno doppio rispetto a quello assegnato dalla Regione.
b) Strutture per altri interventi di protezione sociale
Concessione del contributo regionale secondo le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 per il ripristino della “ Casa del Sole ” per handicappati gravissimi di Ponte delle Alpi (BL) a favore dell’Amministrazione provinciale di Belluno: L. 500.000.000, di cui L. 250.000.000 nel 1984 e lire 250.000.000 nel 1985 (cap. 61612). Punto 15/ B dell’elenco.
c) Strutture per la scuola
Concessione del contributo regionale secondo le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 : L. 2.200.000.000, di cui L. 1.100.000.000 nel 1983, di L. 880.000.000 nel 1984 e L. 220.000.000 nel 1985 (cap. 71610)
1. Realizzazione di un istituto professionale alberghiero in comune di Falcade. Contributo di lire 2.000.000.000 nel triennio 1983-1985 a favore del comune di Falcade( BL). Punto 12/ B dell’elenco.
2. Acquisto e ristrutturazione della scuola media nel comune di S. Pietro di Cadore. Contributo di lire 200.000.000 nel triennio 1983-1985 a favore del comune di S. Pietro di Cadore (BL). Punto 19/b/B dell’elenco.
d) Strutture per la cultura
Concessione del contributo regionale secondo le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 per il restauro della “ Casa della cultura ladina ” a favore del comune di Colle S. Lucia (BL): L. 300.000.000, di cui L. 150.000.000 nel 1984 e lire 150.000.000 nel 1985 (cap. 70610). Punto 19/ B dell’elenco.
e) Interventi di edilizia speciale pubblica
Contributo regionale nella realizzazione dei seguenti interventi, secondo le procedure previste dall’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 : L. 1.490.000.000 di cui L. 745.000.000 nel 1983, L. 625.000.000 nel 1984 e L. 120.000.000 nel 1985 (cap. 44610)
1. Realizzazione di un centro servizi in Arabba (BL). Contributo di L. 1.200.000.000 nel triennio 1983-1985 a favore del comune di Livinallongo del Col di Lana( BL). Punto 13/B dell’elenco.
2. Completamento della sede della Comunità montana n. 2 Alpago in Puos d' Alpago. Contributo di L. 290.000.000 nel biennio 1983-1984 a favore della Comunità montana di Alpago e/o del comune di Puos d' Alpago (BL). Punto 20/ C dell’elenco.
f) Interventi nell’edilizia abitativa
Finanziamento regionale a favore della Comunità montana n. 17 Leogra Timonchio per la concessione di contributi a comuni e a privati per gli interventi di recupero delle contrade sparse nel territorio della comunità. Il finanziamento regionale è concesso dalla Giunta Regionale sulla base di un progetto contenente la individuazione della localizzazione degli interventi, le modalità e le condizioni di concessione dei contributi. In sede di approvazione del progetto la Giunta determina i modi di erogazione del finanziamento alla comunità montana. Contributo regionale di lire 1.500.000.000 di cui L. 750.000.000 nel 1984 e L. 750.000.000 nel 1985 (cap. 40610). Punto 23/C dell’elenco.
g) Interventi di sistemazione urbanistica per fini produttivi
Contributo regionale per la realizzazione dei seguenti interventi con le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , per un importo complessivo di L. 2.928.000.000,di cui L. 1.464.000.000 nel 1984 e L. 1.464.000.000 nel 1985 (cap. 20610)
1. Contributo alla Comunità n.13 Alto Astico Posina per la urbanizzazione di un' area produttiva in comune di Velo d' Astico (VI): L. 2.428.000.000 di cui L. 1.214.000.000 nel 1984 e L. 1.214.000.000 nel 1985. Punto 21/b/c dell’elenco.
2. Contributo al Consorzio per la industrializzazione della vallata del Cismon per il completamento dell’area attrezzata Fonzaso e Arten in comune di Fonzaso (BL): L. 500.000.000 di cui L. 250.000.000 nel 1984 e L. 250.000.000 nel 1985.
h) Interventi di difesa del suolo
Contributi per l’attuazione di un progetto pilota a scopo sperimentale per il recupero dei terrazzamenti dei comuni di Valstagna, Campolongo sul Brenta, Bassano, San Nazario e Solagna in provincia di Vicenza. Il finanziamento regionale è concesso dalla Giunta regionale sulla base di un progetto presentato dalla Comunità montana del Brenta contenente la localizzazione degli interventi, le modalità e condizioni della effettuazione dei medesimi e del loro finanziamento. In sede di approvazione del progetto la Giunta determina i modi e i tempi del finanziamento alla Comunità montana n. 15 del Brenta, tenuto conto della procedura di cui all’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 . Contributo di lire 500.000.000 di cui L. 250.000.000 nel 1984 e L. 250.000.000 nel 1985 (cap. 52610). Punto 22/C dell’elenco.
i) Interventi in materia di viabilità
Contributo regionale nella realizzazione delle seguenti opere, secondo le procedure previste dall’art.4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 : L. 3.500.000.000 di cui L. 500.000.000 nel 1983, L. 1.650.000.000 nel 1984 e L. 1.350.000.000 nel 1985 (cap. 45610)
1. Completamento della strada di Pian Fiorentini, località in provincia di Vicenza. Contributo di lire 1.000.000.000 nel triennio 1983-1985 a favore dell’Amministrazione provinciale di Vicenza. Punto 21/c/c dell’elenco.
2. Sistemazione della strada del Mis nel territorio delle Comunità montane Agordina e Bellunese. Contributo di L. 2.500.000.000 nel biennio 1984 - 1985, a favore dell’Amministrazione provinciale di Belluno. Punto 21/d/C dell’elenco.
l) Interventi in materia di acquedotti
Concessione del contributo regionale per la realizzazione delle seguenti opere secondo le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 : L. 12.185.000.000 di cui L. 4.192.500.000 nel 1983, lire 5.254.000.000 nel 1984 e L. 2.738.500.000 nel 1985 (cap. 50610)
1. Completamento di opere acquedottistiche nella Comunità montana n. 9 del Grappa: L. 2.500.000.000 nel triennio 1983- 1985 a favore della stessa comunità montana. Punto 24/D dell’elenco.
2. Opere acquedottistiche nella Comunità montana n. 11 del Baldo: L. 1.800.000.000 nel biennio 1984-1985 a favore della stessa comunità montana. Punto 25/D dell’elenco.
3. Opere acquedottistiche nella Comunità montana n. 12 della Lessinia: L. 3.000.000.000 nel triennio 1983-1985 a favore della stessa comunità montana. Punto 26/ D dell’elenco.
4. Opere di adduzione di acqua potabile per le contrade nel territorio della Comunità montana n. 14 dall’Astico al Brenta: L. 2.000.000.000 nel biennio 1984-1985 a favore della stessa comunità montana. Punto 27/D dell’elenco.
5. Opere acquedottistiche di distribuzione nel territorio della Comunità montana n. 18 dei Sette Comuni: L. 2.885.000.000 nel triennio 1983-1985 a favore della stessa comunità montana. Punto 28/D dell’elenco.
m) Interventi per infrastrutture a tutela dell’ambiente
Intervento regionale per la valorizzazione delle seguenti opere, secondo le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 : lire 1.600.000.000 di cui L. 670.000.000 nel 1983, L. 800.000.000 nel 1984 e L. 130.000.000 nel 1985 (capitoli 5062050622).
1. Opere di risanamento ambientale per la valorizzazione e la tutela dei laghi di Revine.
La Giunta regionale, sentita la Comunità montana delle Prealpi Trevigiane e i comuni rivieraschi, approva i progetti di intervento disponendone la esecuzione diretta per il tramite degli uffici regionali competenti per materia e per territorio.
In relazione alla natura delle opere la Giunta può disporre l’affidamento in concessione di stralci del progetto complessivo alla comunità montana o agli enti locali definendone le modalità e condizioni. La erogazione dei fondi procede per acconti a norma dell’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 lettera d) del terzo comma e quarto comma, nella forma dell’accreditamento ai funzionari delegati di cui all’art. 85 e seguenti della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni quando si tratta di organi interni della Regione, ovvero nella forma prevista dall’art. 95/ bis della stessa legge quanto si tratti di organi esterni.
Spesa autorizzata L. 1.300.000.000 di cui L. 520.000.000 nel 1983, L. 650.000.000 nel 1984 e L. 130.000.000 nel 1985. Punto 29/E dell’elenco.
2. Lavori di risanamento e tutela del Lago di Misurina.
Concessione del contributo regionale di lire 300.000.000 nel biennio 1983-1984 con le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 a favore del Comune di Auronzo( BL). Punto 30/E dell’elenco.
n) Interventi per la protezione della natura
Concorso regionale nella spesa per la realizzazione di un “ Orto botanico ” in località Ferrara Monte Baldo (VR). Il contributo regionale è concesso dalla Giunta regionale a favore della Comunità montana n. 11 del Baldo sulla base di un progetto presentato dalla comunità stessa; le procedure sono quelle stabilite dall’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 . Importo del contributo L. 300.000.000, di cui lire 150.000.000 nel 1983 e L. 150.000.000 nel 1984 (cap. 51610). Punto 31/ b/ F dell’elenco.
o) Opere di smaltimento dei rifiuti solidi e per il disinquinamento del suolo e delle acque
La Giunta regionale, sentite le comunità montane e sulla base di progettazione predisposta in materia, determina entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge la localizzazione dell’intervento regionale.
Il riparto dei finanziamenti è disposto in termini coordinati con le decisioni attuative della vigente legislazione regionale nel settore, e, in particolare, con i programmi d'intervento di cui alla legge regionale n. 29/1980 , sue modifiche e integrazioni.
Non sono considerate ai fini dell’attuazione della presente norma, le iniziative d' investimento già finanziate in parte da altre leggi regionali.
Per la concessione ed erogazione del contributo regionale alle comunità montane sono applicate le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 .
Intervento regionale complessivo di L. 4.500.000.000, di cui L. 1.500.000.000 a carico dell’esercizio 1983, lire 2.500.000.000 a carico dell’esercizio 1984 e L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1985 (cap. 50630). Punto 11/A dell’elenco.
p) Impianti sportivi per la Universiade invernale 1985 in Belluno Nevegal
La Giunta regionale, al fine di consentire il regolare svolgimento della Universiade invernale del 1985 da tenere in Belluno Nevegal, di cui è stato conferito patrocinio organizzativo e finanziario con legge regionale 26 marzo 1983, n. 16 , concorre all’approntamento della necessaria dotazione in impianti fissi per gli sports invernali attraverso la concessione del contributo regionale in capitale per la costruzione delle seguenti strutture:
lire
Palaghiaccio di Belluno
alla Comunità n. 4 Bellunese 2.500.000.000
Palaghiaccio di Feltre
alla Comunità n. 7 Feltrina 1.000.000.000
Impianti per gli sports invernali in Valle Zoldana
alla Comunità n. 3 Basso Cadore - Longaronese - Zoldana 1.000.000.000
Le procedure di concessione ed erogazione del contributo sono stabilite dall’art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 .
L’autorizzazione di spesa complessiva ammonta a L. 4.500.000.000 di cui L. 2.328.500.000 a carico dell’esercizio 1983 e L. 2.171.500.000 a carico dell’esercizio 1984 (cap. 73610). Punto 31/F dell’elenco.
q) Interventi per il recupero di vitelli prodoti nelle zone montane.
La Giunta regionale al fine di favorire le iniziative volte alla valorizzazione dei vitelli prodotti nelle zone montane nonché all’adattamento e alla modernizzazione delle condizioni di produzione di carni bovine, ovine e caprine, è autorizzata a effettuare i seguenti interventi:
1) Concessione di provvidenze, per la realizzazione di centri collettivi di raccolta e svezzamento di vitelli, nonchè di stalle aziendali e interaziendali per la produzione di carne nei termini previsti dall' art. 29 della legge regionale n. 88/ 1980 e per le finalità di cui all' art. 30 della stessa legge con riferimento ai benefici previsti dal regolamento Cee n. 1944/ 1981:( cni cap. 11610). L. 3.500.000.000 nel biennio 1984- 1985 di cui L. 2.500.000.000 nel 1984 e L. 1.000.000.000 nel 1985.
2) Concessione di contributi nelle spese di gestione di organismi cooperativi in territori montani a norma dell' art. 50 secondo comma della legge regionale n. 88/ 1980( cni cap. 11620) nonchè concessione a produttori singoli o associati operanti in territori montani di premi al conferimento di vitelli a norma dell' art. 39 lett. a) della legge regionale n. 88/ 1980( cni cap. 11630): L. 1.610.000.000 nell' esercizio 1984 da ripartire tra i due suddetti interventi con atto deliberativo della Giunta regionale.
La Giunta regionale determina l' entità del contributo regionale sulle singole iniziative di investimento fino a un massimo del 100 per cento del costo delle medesime e nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascuna di esse dal comma precedente. La somma ammessa al contributo regionale comprende il costo dei lavori e delle espropriazioni, l' imposta sul valore aggiunto, oltre a una quota per imprevisti ed eventuale revisione prezzi comunque non superiore al 10 per cento del costo preventivato dei lavori.
I comuni, le province e le comunità montane esecutrici delle opere di cui al presente articolo, possono avvalersi, a richiesta, dei servizi e uffici tecnici e amministrativi regionali competenti per materia ai fini della progettazione, direzione tecnica e gestione amministrativa delle opere. La Giunta regionale stabilirà le modalità e le condizioni per l’avvalimento da parte degli enti attuatori dei propri uffici e servizi in sede di approvazione delle singole iniziative d' investimento.
Art. 11 - Programma triennale di opere delle comunità montane
Ai fini della ripartizione dei fondi spettanti alla Regione del Veneto sulla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 “ Interventi per lo sviluppo della montagna autorizzati a norma dell’art. 16 e 16 bis del dl 28 febbraio 1983, n. 55 convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per il triennio 1983-1985, previsti sul bilancio regionale nel triennio 19841986 in ragione di L. 3.774.000.000 per il 1984, L. 4.390.000.000 per il 1985 e L. 4.830.000.000 per 1986 si applicano i parametri di riparto stabiliti dall’art. 9 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 riferiti ai dati dell’anno 1982.
Il Consiglio regionale provvede al riparto del 100 per cento delle quote relative all’intero triennio 19831985, iscritte sul bilancio pluriennale 19841986 sulla base dei criteri di cui al precedente nuovo comma.
A norma dell’art. 3 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 35 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi di opere e di interventi di cui all’art. 19 della legge n. 1102/ 1971 adottati alle comunità montane ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 13 della legge regionale n. 11/1973 con riferimento alla somma attribuita alle singole comunità montane a norma del precedente secondo comma del presente articolo e per l’intero periodo triennale.
Sulla base della deliberazione di cui al presente comma il dipartimento competente per materia provvede annualmente alla liquidazione della quota annuale di finanziamento dei programmi di opere e a disporre la erogazione entro il 30 giugno di ogni anno. La liquidazione delle quote relative all’esercizio 1985 e 1986 è subordinata alla presentazione di una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale (cap. 14015).
Art. 12 - Completamento della superstrada “ Transpolesana ”
Al fine di consentire il completamento dei lavori di costruzione della superstrada “ Transpolesana ”, in provincia di Rovigo, già inclusi nel programma di intervento nelle zone depresse del centro nord ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 e già in parte finanziata dalla Regione del Veneto con la legge regionale 21 giugno 1979, n. 43 ( 1), è autorizzata la ulteriore spesa di lire L. 2.800.000.000 di cui L. 1.400.000.000 a carico dell’esercizio 1983 e L. 1.400.000.000 a carico dell’esercizio 1984.
Il contributo è assegnato alla Amministrazione provinciale di Rovigo, stazione appaltante dei lavori, in due rate di L. 1.400.000.000 cadauna, da erogare previa deliberazione di concessione della Giunta regionale, la prima, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; la seconda entro il 31 marzo 1984, secondo le modalità previste dall’art. 95/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
I fondi assegnati sono destinati al completamento dei lavori in esecuzione e al pagamento delle revisioni dei prezzi. Il prelievo dei fondi viene effettuato secondo le modalità in vigore per i lavori pubblici finanziati dalla Regione (cap. 45224).
Art. 13 - Interventi in agricoltura con i fondi di cui alla legge n. 984/1977 Quadrifoglio
Ai fini della destinazione dei fondi spettanti alla Regione del Veneto sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 “ Quadrifoglio ”, tenuto conto della diversa distribuzione temporale degli stanziamenti previsti dalla tabella A allegata alla legge finanziaria 1983, n. 130/ 1983, sono disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:
a) Contributi per la realizzazione di opere di irrigazione e di bonifica. Piano irriguo regionale a norma dell’art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (cap. 10505)
Esercizio 1983 L. 5.105.000.000
Esercizio 1984 L. 9.810.000.000
Esercizio 1985 L. 9.116.000.000
Esercizio 1986 L. 9.235.000.000
b) Anticipazione regionale per l’abbandono dei vigneti non produttivi in attuazione del regolamento n. 456/ 1980 della Cee e ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (cap. 11831 c.n.i.)
Esercizio 1983 L. 2.800.000.000
c) Contributi per la realizzazione di infrastrutture nelle aree di collina e montagna a norma dell’art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (cap. 14503)
Esercizio 1983 L. 630.000.000
Art. 14 - Centri consortili provinciali di allevamento selvaggina
All’articolo 26 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , modificata e integrata dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 79 , è aggiunto il seguente comma:
La Regione è autorizzata a concedere contributi in capitale per l' impianto e il primo funzionamento di centri di allevamento selavaggina consortili istituiti dalle province per il ripopolamento faunistico. Il contributo è concesso dalla Giunta regionale sulla base di un programma di massima di spese. L' erogazione è disposta per il 50 per cento in via d' acconto sulla base della predetta deliberazione e per il restante 50 per cento a saldo sulla base della documentazione probatoria della spesa “.
Art. 15 - Modifiche alla legge regionale n. 65/ 1979 “Contratto del personale delle Regioni. Comando di personale da enti pubblici “
Il sesto comma dell' art. 17 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è così modificato:
E' parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di personale di altre Regioni e di enti locali, nonchè di altri enti pubblici, anche economici operanti nel territorio regionale “.




ALLEGATO OMESSO


Note

( 1) Per errore nel testo è citata una legge regionale inesistente la 43 del 1973 mentre si tratta della legge regionale 21 giugno 1979, n. 43 .


SOMMARIO