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Legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51 (BUR n. 51/1983)
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Aumento delle aliquote di cui alla tabella allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50
Sommario
“Legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51 (BUR n. 51/1983) - Testo vigente”
DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI. AUMENTO DELLE ALIQUOTE DI CUI ALLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 50
Legge abrogata dall’articolo 13, della
legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51 (BUR n. 51/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI. AUMENTO DELLE ALIQUOTE DI CUI ALLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 50
Art. 1
Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla
legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , e integrazioni, sono aumentati del 100 per cento.
Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui ai punti a), b), c), del numero d'ordine 17 delle stessa tariffa, abilitazione all'esercizio venatorio.
Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa stessa.
E' aumentato ugualmente del 100 per cento il contributo di sorveglianza previsto dall'art. 42 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 , che sostituiva quello esposto nelle note al numero d'ordine 40 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 .
Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui ai punti a), b), c), del numero d'ordine 17 delle stessa tariffa, abilitazione all'esercizio venatorio.
Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa stessa.
E' aumentato ugualmente del 100 per cento il contributo di sorveglianza previsto dall'art. 42 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 , che sostituiva quello esposto nelle note al numero d'ordine 40 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 .
Art. 2
Gli importi ai punti a), b), e c) del numero di ordine 17 della tariffa allegata alla
legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , sono determinati come segue, al fine di equiparati alle aliquote della tassa sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi per uso di caccia:
1) Abilitazione all'esercizio venatorio:
1) Abilitazione all'esercizio venatorio:
|
Tasso di rilascio
e annuale
|
A) con fucile a un colpo, con falco e con arco lire 32.000
B) con fucile a due colpi lire 45.000
C) con fucile a più colpi lire 57.000
Art. 3
Gli introiti derivanti dall'aumento delle tasse e sopratasse previsto dall'art. 1 e relativi al n. 18 della tariffa allegata alla legge 8 maggio 1980, n. 50, restano totalmente liberi da vincoli di destinazione settoriale.
Art. 4
Con effetto dall'1 gennaio 1984 e soppresso il quarto comma della nota di cui al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla legge 8 maggio 1980, n. 50 ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
Art. 5
Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo e penultimo comma dell'art. 1, sono aumentati del venti per cento con effetto dall'1 gennaio 1984.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondato alle cinquecento lire superiori, a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondato alle cinquecento lire superiori, a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
Art. 6
Gli aumenti previsti dall'art. 1 e 2 della presente legge, si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
L'art. 1 della
legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , è sostituito dal seguente:
"Articolo 1 - Oggetto della tassa
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 21, e sostituite dalla Regione Veneto con la legge 10 novembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa".
"Articolo 1 - Oggetto della tassa
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 21, e sostituite dalla Regione Veneto con la legge 10 novembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa".
Art. 8
Al numero d'ordine 1 della tariffa allegata alla
legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , la dizione:
"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:"
è sostituita dalla dizione:
"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni o frazioni con popolazione:"
"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:"
è sostituita dalla dizione:
"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni o frazioni con popolazione:"
Art. 9
Al penultimo comma delle note annesse al n. 4 della tariffa allegata alla
legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , sono aggiunte le parole:
"e gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale".
"e gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale".
Art. 10
Il primo comma delle note relative al numero di ordine 17 della tariffa allegata alla legge 8 maggio 1980, n. 50 è sostituito dal seguente:
"Il versamento della tassa annuale deve essere effettuato negli stessi termini di versamento della corrispondente tassa annuale governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia".
"Il versamento della tassa annuale deve essere effettuato negli stessi termini di versamento della corrispondente tassa annuale governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia".
Art. 11
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
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