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Legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 (BUR n. 52/1983)

Disciplina della navigazione sul lago di Garda. Intesa tra le Regioni del Veneto, della Lombardia e la provincia autonoma di Trento

Legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 (BUR n. 52/1983) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA. INTESA TRA LE REGIONI DEL VENETO, DELLA LOMBARDIA E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge abrogata dall’articolo 31, della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 , fatto salvo, in relazione all'efficacia, quanto previsto dall’articolo 2, della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 (BUR n. 52/1983)

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA. INTESA TRA LE REGIONI DEL VENETO, DELLA LOMBARDIA E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Titolo I - Intesa per la normativa comune

Art. 1 - Finalità della legge.
Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la difesa ecologica delle coste, delle acque e delle zone di riproduzione ittica, la salvaguardia e il miglioramento dello sviluppo turistico, la navigazione sul lago di Garda è disciplinata in modo uniforme a livello legislativo della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della provincia autonoma di Trento, in applicazione degli artt. 97 e 98 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 2 - Efficacia della legge.
L'efficacia delle disposizioni legislative oggetto della intesa, inserite nel titolo secondo della presente legge, è subordinata all'applicazione, da parte di ciascuna delle due regioni e della provincia interessate, di provvedimenti legislativi d'identico contenuto che entreranno in vigore dall'1 gennaio 1984 e comunque dal momento in cui avrà acquistato efficacia, a seguito di promulgazione, l'ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti medesimi.
Ogni aggiunta, integrazione o modifica delle predette disposizioni sarà disposta e emendata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.
Art. 3 - Comitato permanente d'intesa.
Per assicurare la corretta attuazione della normativa di cui al titolo successivo, e per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti, è istituito un comitato permanente d'intesa tra le regioni e la provincia interessate, formato dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi.
Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 novembre, e comunque ogni volta che uno degli enti componenti lo richieda.
Art. 4 - Suddivisione degli oneri finanziari.
Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza; la nomina di detti esperti deve essere ratificata da ciascuna delle tre amministrazioni nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuna di esse, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

Titolo II - Disciplina della navigazione sul lago di Garda

Art. 5 - ambito di applicazione.
Le norme che seguono disciplinano la circolazione di tutte le unità di naviglio a eccezione dei seguenti mezzi:
a) motoscafi, piroscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;
b) natanti adibiti a servizi di linea di trasporto pubblico o a servizi di traghetto e che siano gestiti da enti pubblici o in concessione;
c) natanti adibiti al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone gestiti ai sensi delle leggi regionali vigenti e le cui relative autorizzazioni, per l'effettuazione del servizio, siano state rilasciate entro la data di entrata in vigore della presente legge;
d) natanti adibiti e utilizzati in modo esclusivo alla pesca e di proprietà di pescatori professionisti a condizione che questi siano residenti nei comuni riviereschi ed esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e a titolo principale;
e) natanti adibiti e utilizzati in modo esclusivo al commercio ambulante, intestati a proprietari che siano in possesso della relativa licenza commerciale entro la data di entrata in vigore della presente legge;
f) natanti a vela, dotati di motore ausiliario, per tutte le operazioni di uscita e rientro dai punti di stabile stazionamento o per l'attraversamento delle fasce di rispetto di cui all'art. 4, punto d);
g) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva o della Federazione nazionale di sport nautici o da comuni e consorzi di comuni riviereschi.
Sono definiti unità di naviglio tutti i mezzi di navigazione di qualsiasi tipo e stazza; negli articoli che seguono la definizione unità di naviglio è pertanto chiamata "unità".
Art. 6 - Protezione della fascia costiera.
Le unità a motore non possono navigare nella fascia costiera sino a una distanza di 500 metri della riva, a eccezione del tratto costiero della riva occidentale del lago compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Roca di Manerba ove detta distanza è limitata a 200 metri; detto ultimo limite si applica inoltre alla navigazione intorno all'Isola di Garda.
Rimane tuttavia consentito il transito, a velocità non superiore a cinque nodi, nello specchio d'acqua compreso tra detta isola e la terra ferma.
Nelle zone non riservate alla balneazione è consentito l'attraversamento di tale fascia per l'approdo e la partenza purchè la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa a una velocità non superiore a cinque nodi e usando ogni particolare accorgimento atto a evitare incidenti.
Nell'ambito della fascia costiera il sindaco con propria ordinanza può introdurre ulteriori divieti e restrizioni.
Art. 7 - Velocità.
Fuori dalla fascia di protezione di cui al precedente art. 6, i conducenti delle unità a motore devono regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di ventidue nodi nelle ore diurne e di dieci nodi nelle ore notturne.
Art. 8 - Precedenza.
I natanti hanno l'obbligo i dare la precedenza assoluta:
- alla unità che non governa;
- alla unità in difficoltà;
- alla unità a vela;
- alla unità impegnata in operazioni di pesca;
- ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea.
Art. 9 - Norme di comportamento.
Le unità a motore hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza da quelle di piccolo dislocamento e dai segnali di presenza di subacquei.
Devono comunque mantenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza dalle unità adibite a pubblico servizio e osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela.
E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di attracco. E' vietato altresì interferire nei campi di regata e ostacolare l'unità impegnata in operazioni di pesca professionale, mantenendo una distanza di 100 metri.
E' vietato infine seguire nella sica, o a distanza inferiore a quella di sicurezza, unità trainanti sciatori nautici e attraversarne la scia in velocità o a vicinanza tale da costituire un pericolo per gli sciatori in caso di caduta.
La rumorosità dei motori dovrà essere mantenuta entro limiti che non possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.
Art. 10 - Immersioni.
Chi pratica immersioni subacquee deve segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa ed essere assistito da una unità di appoggio.
E' vietato praticare immersioni subacquee:
a) sulla rotta dei battelli di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) in vicinanza dei luoghi di stanziamento delle unità o dei corridoi di lancio dello sci nautico.
Art. 11 - Divieto di circolazione delle unità a motore.
Le unità a motore devono sempre rispettare una distanza minima di 500 metri dalle zone mantenute a canneto e da quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente segnalate.
Gli enti partecipanti alla presente intesa, potranno con successive intese delimitare zone di lago circoscritte in riferimento a caratteristiche ambientali e peculiari entro le quali la navigazione a motore può essere vietata.
La provincia autonoma di Trento, considerato le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e della vocazione della stessa alla navigazione a vela, potrà, in deroga alle norme di regolamentazione della navigazione a motore previste agli articoli precedenti, vietare la navigazione di unità a motore nelle acque di propria competenza.
Art. 12 - Sci nautico.
Lo sci nautico è consentito in ore diurne, dalle ore otto alle ore venti, e al di fuori della fascia costiera ed è disciplinato dalle norme di cui al dm 26 gennaio 1060 del Ministero della marina mercantile e successive disposizioni legislative in materia.
L'istituzione e la delimitazione dei corridoi di lancio per lo sci nautico dovranno essere approvati dai consigli comunali competenti.
Le amministrazioni comunali rivierasche potranno eventualmente delimitare un'area specificamente destinata alla pratica di detto sport ove la velocità potrà essere anche definita a limiti superiori a quelli indicati dall'art. 7 purchè tale area venga opportunamente segnalata e delimitata, si trovi a distanza minima dalla costa di 1.000 metri e non costituisca impedimento sensibile all'uso dello specchio lacuale per tutte le restanti attività diportistiche.
In ogni caso la pratica dello sci nautico dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori norme:
a) i conduttori delle unità devono essere assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore devono avvenire in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli appositi corridoi di lancio;
b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e l'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori.
Art. 13 - Protezione delle boe di segnalazione.
E' vietato togliere, modificare, spostare o rendere inefficaci le boe di segnalazione delle zone di divieto di navigazione o dei corridoi di lancio per sci nautico, dove esistono.
Art. 14 - Impiego delle tavole a vela (windsurf).
L'uso delle tavole a vela (windsurf) è autorizzato solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
I conduttori debbono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
I conduttori debbono indossare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.
Le amministrazioni comunali nelle aree di rispettiva competenza potranno delimitare zone entro le quali è vietato l'uso della tavola a vela.
Art. 15 - Rifornimento di carburante.
Il rifornimento di carburante delle unità è consentito solo presso gli impianti di distribuzione.
E' vietato il riferimento mediante travaso da contenitori.
Art. 16 - Scarico di rifiuti.
E' vietato gettare in acqua da qualsiasi imbarcazione rifiuti solidi, semisolidi o liquidi nonché oggetti di scarto o relitti.
Inoltre prima della immissione nelle acque lacuali i natanti devono essere sottoposti al lavaggio della carena.
Nell'ambito dell'approdo è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.
Per rifiuti solidi e liquidi debbono essere esclusivamente usati appositi contenitori, slavo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccoglierle.
Art. 17 - Scarico di idrocarburi.
E' vietato scaricare in acqua residui di combustibile di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.
Art. 18 - Rumori.
E' fatto divieto di provocare rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica.
Art. 19 - Entrata e uscita dai porti.
Le imboccature dei porti devono essere riconoscibili di giorno mediante dipintura di strisce bianco-nere a destra e bianco-rosse a sinistra, sempre per chi entra; di notte da fanali intermittenti, rosso a sinistra, verde a destra, ben individuabili, così da evitare le interferenze delle insegne luminose adiacenti a terra.
Le manovre di entrata e di uscita vanno sempre fatte con cautela e a velocità ridotta che non deve superare i tre nodi/h.
I natanti che escono hanno diritto di precedenza su quelli che entrano.
Le navi di linea hanno diritto di precedenza sia in entrata che in uscita.
In porto la nave più grande ha precedenza su quella più piccola.
I natanti in transito davanti a un porto devono lasciare libera la rotta alle unità che entrano o escono dal porto.
E' vietata l'entrata e l'uscita dai porti con la sola propulsione velica per imbarcazioni superiori a 6 meri.
Art. 20 - Ormeggi e ancoraggi.
La concessione di ormeggi fissi, le attività artigianali, commerciali o professionali consentita nelle zone portuali nonché ogni altra disposizione per la gestione razionale del porto sono demandate ad appositi regolamenti approvati da ciascun comune nel quadro delle norme che ciascuna delle due regioni e la provincia interessata emanerà nell'ambito di propria competenza.
Art. 21 - Sanzioni.
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 8, 10, 11 e 12 e dal primo e ultimo comma dell'art. 9, e dal primo comma dell'art. 6, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 (duecentomila) a L. 1.000.000 (unmilione).
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 7 e 13 nonché dal secondo e terzo comma dell'art. 9, e dal secondo comma dell'art. 6, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 (centomila) a L. 500.000 (cinquecentomila).
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 10, 14, 15, 16, 17 e 18 nonché del quarto comma dell'art. 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 (cinquantamila) a L. 250.000 (duecentocinquantamila).
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dal secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 19 si applica la sanzione amministrativa da L. 30.000(trentamila) a L. 150.000 (centocinquantamila).
La violazione dell'art. 12 può comportare in caso di recidiva dopo la terza diffida, la revoca dell'autorizzazione dell'esercizio per lo sci nautico.
I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo saranno destinati, a cura di ciascun comune, esclusivamente per interventi di salvaguardia del lago.
Art. 22 - Informazione e pubblicità.
Alle disposizioni della presente legge verrà data adeguata pubblicità nelle lingue italiana, francese, tedesca e inglese, sia mediante avvisi a cura dei comuni sia mediante avvisi e pubbliche inserzioni sui quotidiani a maggiore diffusione a cura delle due regioni e della provincia interessate.
Art. 23 - Norma di rinvio.
Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente documento di intesa, si applicano le norme previste dalla legislazione vigente in materia di navigazione.
Art. 24 - Manifestazioni sportive.
Le manifestazioni sportive possono svolgersi in deroga alle presenti norme secondo le disposizioni vigenti in ciascun ente partecipante all'intesa.
Art. 25 - Servizi di vigilanza.
La vigilanza ai fini del rispetto della presente disciplina è effettuata dai comuni territorialmente competenti che si avvalgono oltre che degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di personale autorizzato, ai sensi di legge, da ciascuna delle tre amministrazioni territorialmente competenti.
Art. 26 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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