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Legge regionale 8 novembre 1983, n. 53 (BUR n. 53/1983)

Legge speciale per il Delta Polesano

Legge regionale 8 novembre 1983, n. 53 (BUR n. 53/1983) (Abrogata)

LEGGE SPECIALE PER IL DELTA POLESANO

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 novembre 1983, n. 53 (BUR n. 53/1983)

LEGGE SPECIALE PER IL DELTA POLESANO.

Art. 1 - Scopi
Al fine di promuovere la tutela ambientale, in sintonia con le linee di riequilibrio territoriale e di sviluppo economico e sociale individuate per l'area del Delta del Po in provincia di Rovigo, la Regione concede un finanziamento particolare all'Amministrazione provinciale di Rovigo, per la predisposizione di un piano di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico e sociale.
Art. 2 - Delimitazione dell'area
Ai fini indicati all'art. 1 del Delta oggetto della presente legge viene identificata nel territorio polesano compreso fra il ramo deltizio del Po di Goro a sud, l'Adige a nord, la strada statale Romea a ovest e il mare a est.
Il piano dovrà inoltre riguardare, pur con un diverso livello di salvaguardia, un'area complementare a ovest della strada statale Romea comprendente i comuni di Adria, Loreo, Corbola e le residue superfici non delimitate nel primo comma del presente articolo, dei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Taglio di Po e Ariano Polesine.
Art. 3 - Studio del piano di salvaguardia e sviluppo
L'Amministrazione provinciale di Rovigo assegnerà l'incarico per la redazione del piano, di cui all'art. 1, a una èquipe interdisciplinare di esperti in grado di definire tutti gli aspetti caratterizzanti il piano: di tutela ambientale, idrogeologici, economico-sociali, agricoli, infrastrutturali e urbanistici.
Lo studio del piano dovrà essere recepito, per quanto di competenza, dai piani regolatori generali dei singoli comuni, e dal piano territoriale regionale di coordinamento.
Art. 4 - Consultazione dei comuni e competenza provinciale
Lo studio di cui all'art. 3 precedente, una volta redatto, verrà sottoposto al parere dei Consigli dei comuni interessati che potranno proporre modifiche e integrazioni le quali, assieme al parere, dovranno essere inoltrate alla provincia entro due mesi dalla data di ricevimento del piano proposto dall'Amministrazione provinciale di Rovigo.
Il piano verrà quindi approvato dal Consiglio regionale su proposta definitiva del Consiglio provinciale di Rovigo.
Art. 5 - Gestione del piano
La gestione del Piano del Delta sarà stabilita con provvedimento del Consiglio regionale, che lo approva valorizzando al massimo, anche con specifiche deleghe le funzioni di gestione dei comuni e di coordinamento e controllo della provincia.
Il piano potrà essere aggiornato seguendo il medesimo iter istruttorio della sua prima redazione.
Art. 6 - Criteri generali per la redazione del piano
Il piano di sviluppo e salvaguardia del Delta dovrà essere informato ai seguenti criteri e condizioni generali.
a) individuazione di aree da destinare a parco o riserva in cui valgano le disposizioni della legge regionale n. 72 del 31 maggio 1980;
b) tutti gli interventi prevedibili devono essere finalizzati alla prioritaria valorizzazione delle risorse naturali locali con particolare riguardo alla pesca e acquacoltura, all'agricoltura e al turismo escursionistico e culturale;
c) gli interventi infrastrutturali e di sviluppo dovranno essere previsti nei limiti di un rapporto di compatibilità con la salvaguardia ambientale;
d) gli strumenti urbanistici ai vari livelli dovranno prevedere norme di salvaguardia classificando il Delta in fasce con grado diverso di tutela ambientale. Dovrà essere prevista anche una metodologia di valutazione dell'impatto ambientale per tutti gli interventi e insediamenti che verranno successivamente proposti;
e) il piano prevederà pure un programma di sviluppo economico-sociale del Delta con la valutazione dei mezzi finanziari pubblici che si renderanno necessari tenendo conto dei programmi di industrializzazione dell'A.I.A. - Adria/Loreo previsti dalla legge regionale n. 33 del 22 aprile 1977.
Art. 7
Il piano di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico e sociale del Delta polesano, dopo essere stato approvato dal Consiglio regionale, verrà realizzato con adeguati e coordinati impegni finanziari pluriennali di bilancio della Regione e degli enti locali polesani interessati.
Art. 8 - Norma finanziaria
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 300.000.000 di cui L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983, e L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, a cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio relativo agli esercizi sopraindicati e il prelievo delle somme corrispondenti dal cap. 80020, fondo di riserva spese impreviste dei bilanci medesimi.
Art. 9 - Variazione di bilancio
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 80020 Fondo di riserva spese impreviste



Bilancio annuale Bilancio pluriennale


Competenza: L. 100.000.000 1983 L. 100.000.000
Cassa: L. 100.000.000 1984 L. 200.000.000
1985 ----
1986 ----
Variazioni in aumento:
Cap. 50202 Contributo all'Amministrazione provinciale di Rovigo per la predisposizione di un piano di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico e sociale del Polesine


Bilancio annuale Bilancio pluriennale


Competenza: L. 100.000.000 1983 L. 100.000.000
Cassa: L. 100.000.000 1984 L. 200.000.000

Titolo 07 - Categoria 01 - Sezione 03
Codice ISTAT 2 1 2.10.33.16.3
Art. 10 - Dichiarazione di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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