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Legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 (BUR n. 53/1983)

Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali

Legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 (BUR n. 53/1983)

INTERVENTI DELLA REGIONE DEL VENETO NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI.

Art. 1 - (Finalità).

La Regione del Veneto sostiene le iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, anche promosse dal Ministero degli Affari Esteri, che perseguono i fini di:
a) scambio di esperienze di volontariato e di attività socio-culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù;
b) confronto sulle iniziative significative a favore dei giovani, dell’infanzia, degli handicappati, degli anziani, degli emigrati, e in particolare, delle categorie meno protette. ( 1)

Art. 2 - (Predisposizione dei progetti)

Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale predispone specifici progetti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994.
Alla formulazione dei progetti possono partecipare gli enti locali e le associazioni interessate. A tal fine gli enti e le associazioni interessate dovranno avanzare entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del progetto, apposita richiesta al Presidente della Giunta regionale, allegando la relazione sul programma delle attività previste, corredata dal preventivo di spesa. ( 2)

Art. 3 - (Approvazione del programma esecutivo e contributi)

Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale approva il programma delle iniziative di scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, autorizzando la spesa per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalla Regione, e l’ammontare del concorso nella spesa per quanto concerne le iniziative attuate dagli enti locali e dalle associazioni. ( 3)
Il contributo agli enti e alle associazioni sarà determinato nella misura massima del 50 per cento del costo dell’iniziativa, detratto il contributo eventuale dei Ministeri interessati.
Su quanto previsto dai commi precedenti la Giunta trasmette dettagliata relazione al Consiglio regionale entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’approvazione del programma. ( 4)

Art. 4 - (Liquidazione ed erogazione delle spese e dei contributi)

La liquidazione ed erogazione delle spese direttamente sostenute dalla Regione, è disposta dal competente servizio, sulla base della documentazione di spesa.
La liquidazione del contributo a favore degli enti e associazioni è disposta dal competente servizio, in unica soluzione, dietro presentazione, da parte degli enti e delle associazioni richiedenti di una dettagliata relazione circa il programma svolto e le spese sostenute.
In sede di liquidazione e di erogazione l’ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme effettivamente spese rispetto a quelle preventivate.
Le spese sostenute sono rendicontate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione del programma di cui all’articolo 3, pena la revoca del contributo. ( 5)

Art. 5 -(Disposizioni finanziarie)

omissis ( 6)

Art. 6 - (Variazioni di bilancio)

omissis ( 7)

Art. 7 -(Norma transitoria)

Per l'anno 1983 la richiesta e la documentazione prevista dall’ultimo comma dell’ art. 2 dovrà essere presentata dagli enti e dalle associazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia della legge. Il programma delle iniziative sarà approvato dalla Giunta regionale entro i successivi 30 giorni.

Art. 8 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Articolo così sostituito dall'art. 11 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
( 2) Articolo così sostituito dall'art. 12 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
( 3) Comma così sostituito dall'art. 13 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
( 4) Comma così modificato dall'art. 13 comma 2 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha sostituito le parole "al fine di ogni anno" con le parole "entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'approvazione del programma".
( 5) Comma così sostituito da art. 14 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 , in precedenza aggiunto da art. 93 comma 4 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 (BUR n. 53/1983)

INTERVENTI DELLA REGIONE DEL VENETO NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI.


Art. 1 - Finalità
La Regione del Veneto collabora alle iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socio - culturali internazionali, promossi dal Ministero degli Affari Esteri, che perseguono i fini di:
- scambio di esperienze di volontariato e di attività socio culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù;
- confronto sulle iniziative significative a favore dei giovani, dell’infanzia, degli handicappati, degli anziani, degli emigrati, e in particolare, delle categorie meno protette.
Art. 2 - Predisposizione dei progetti
Per le finalità di cui all’art. 1, la Giunta regionale propone progetti, ritenuti particolarmente significativi, da inserire nei protocolli del Ministero degli Esteri nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, nell’ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento ex art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980.
Alla formulazione delle proposte possono partecipare gli enti locali e le associazioni interessate. A tal fine gli enti e le associazioni interessate dovranno avanzare, entro il 30 luglio dell’anno precedente, apposita richiesta al Presidente della Giunta regionale, allegando la relazione sul programma delle attività previste, corredata dal preventivo di spesa.
Art. 3 - Approvazione del programma esecutivo e contributi
Entro il mese di gennaio di ogni anno la Giunta approva il programma delle iniziative inserite nei protocolli di intesa del Ministero degli Esteri, autorizzando la spesa per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalle Regioni, e l’ammontare del concorso nella spesa per quanto concerne le iniziative attuate dagli enti locali e dalle associazioni.
Il contributo agli enti e alle associazioni sarà determinato nella misura massima del 50 per cento del costo dell’iniziativa, detratto il contributo eventuale dei Ministeri interessati.
Su quanto previsto dai commi precedenti la Giunta trasmette dettagliata relazione al Consiglio regionale alla fine di ogni anno.
Art. 4 - Liquidazione ed erogazione delle spese e dei contributi
La liquidazione ed erogazione delle spese direttamente sostenute dalla Regione, è disposta dal competente servizio, sulla base della documentazione di spesa.
La liquidazione del contributo a favore degli enti e associazioni è disposta dal competente servizio, in unica soluzione, dietro presentazione, da parte degli enti e delle associazioni richiedenti di una dettagliata relazione circa il programma svolto e le spese sostenute.
In sede di liquidazione e di erogazione l’ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme effettivamente spese rispetto a quelle preventivate.
Art. 5 - Disposizioni finanziarie
Per il perseguimento degli scopi previsti dalla presente legge, è autorizzata per l’anno 1983 la spesa complessiva di L. 100.000.000 (centomilioni) cui si fa fronte mediante l’iscrizione di due appositi capitoli di spesa, uno per le spese dirette e l’altro per i contributi, dotati dello stanziamento complessivo di L. 100.000.000 (centomilioni), la cui copertura finanziaria è garantita mediante l’utilizzazione di una quota di pari importo del fondo globale per le spese correnti normali di cui al cap. 80210 del bilancio per l’esercizio 1983, secondo l’esatta destinazione attribuita a tale somma nell’apposita partita di spesa indicata nell’elenco n. 2 annesso alla legge di bilancio per lo stesso esercizio.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell’art. 35, 1 comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni, tenuto conto dell’apposito accantonamento di spesa previsto dal bilancio pluriennale 1983- 1986 in corrispondenza alla partita di spesa del fondo globale cap. 80210.
Art. 6 - Variazioni di bilancio
Al bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983- 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa
a) Variazioni in diminuzione:
Cap. 80210 Fondo globale spese correnti normali
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 100.000.000
1983 L. 100.000.000
Cassa L. 100.000.000
1984 L. 100.000.000

1985 L. 150.000.000

1986 L. 150.000.000

b) Variazioni in aumento:
Cap. 61360 Spese per il finanziamento di iniziative di scambio con paesi stranieri di operatori sociali per favorire la conoscenza reciproca delle esperienze nel settore sociale(cni)
Codice ISTAT 1.1.1.08.41.07.2.
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 100.000.000
1983 L. 100.000.000
Cassa L. 100.000.000
1984 L. 100.000.000

1985 L. 150.000.000

1986 L. 160.000.000

Cap. 61362 Contributi per il finanziamento di iniziative di scambio con paesi stranieri di operatori sociali per favorire la conoscenza reciproca delle esperienze nel settore sociale( cni)
Codice ISTAT 1.1.1.08.54.07.2.
Titolo 08 - Categoria 02 - Sezione 03
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza per memoria
per memoria
Cassa per memoria
per memoria

Lo storno di fondi fra i cap. 61360 e 61362 sarà disposto con le deliberazioni di impegno dei medesimi a norma dell’art. 10 della legge regionale di bilancio per l’esercizio 1983.
Art. 7 - Norma transitoria
Per l'anno 1983 la richiesta e la documentazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 2 dovrà essere presentata dagli enti e dalle associazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia della legge. Il programma delle iniziative sarà approvato dalla Giunta regionale entro i successivi 30 giorni.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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