crv_sgo_leggi

Legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 (BUR n. 53/1983)

Interventi di promozione e sostegno dell'associazionismo

Legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 (BUR n. 53/1983) (Abrogata)

INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 (BUR n. 53/1983)

INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1 - Finalità.
La Regione del Veneto, nel quadro dei principi e delle finalità statutarie, promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fini di lucro, rivolta a iniziative ricreative, culturali, sportive e turistiche, che essa riconosce utili per lo sviluppo culturale e fisico della personale, per la promozione delle formazioni sociali, per una più ricca articolazione della democrazia e della partecipazione per il superamento di ogni tipo di emarginazione, per il rafforzamento dei valori di convivenza civile e solidarietà umana.
Art. 2 - Indirizzo e coordinamento.
La Regione esercita le sue funzioni in materia di promozione e sostengo del libero associazionismo realizzando il necessario coordinamento.
Gli enti locali, le associazioni legalmente costituite e le loro rappresentanze a livello provinciale e regionale operanti ne settori di cui all'art. 1, partecipano alla formazione dei programmi regionali di sostegno alle realtà associative con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 3 - Compiti degli enti locali e ruolo delle associazioni di base.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e in raccordo con le indicazioni del piano regionale di sviluppo, la Regione del Veneto con la presente legge riconosce:
1) ai comuni e loro associazioni il compito:
a) di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo di base nell'ambito territoriale di competenza;
b) di organizzare servizi e strumenti per attività culturali, artistiche, ricreative e di avviamento allo sport da affidarsi alla gestione diretta dell'associazionismo di base;
2) alle associazioni iscritte all'apposito registro regionale la gestione e lo sviluppo delle varie attività e iniziative.
Art. 4 - contributi regionali.
Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 la Regione concede contributi a favore di comuni e loro associazioni, delle singole associazioni di base e delle loro rappresentanze regionali e provinciali.
Art. 5 - Registro regionale dell'associazionismo.
Le associazioni di base e le relative rappresentanze regionali e provinciali che intendono beneficiare dei contributi regionali devono chiedere l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso la Giunta regionale.
Le domande di iscrizione delle associazioni di base, corredate dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'elenco dei soci, che non dovranno essere di numero inferiore a dieci, devono essere presentate, tramite il comune competente per territorio, al Presidente della Giunta regionale.
Le domande di iscrizione delle rappresentanze provinciali e regionali dell'associazionismo di base devono essere presentate direttamente al Presidente della Giunta regionale, corredate dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'elenco delle associazioni aderenti, che dovrà documentare la presenza di almeno dieci associazioni di base per le rappresentanze provinciali e di almeno trenta associazioni di base di quattro province diverse, per le rappresentanze regionali.
Ai fini del conseguimento dei contributi di cui alla presente legge, lo statuto sociale delle associazioni a essi interessate deve prevedere:
a) gli scopi e le attività dell'associazione (o della rappresentanza provinciale o regionale);
b) l'indicazione esplicita dell'assenza dei fini di lucro;
c) le disposizioni che regolano la libertà di adesione e di recesso dei soci (o delle associazioni aderenti);
d) le norme che disciplinano l'elezione alle cariche sociali e il funzionamento dell'associazione (o della rappresentanza provinciale o regionale).
L'iscrizione nel registro è disposta con provvedimento della Giunta regionale.
Detto registro viene aggiornato e pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 6 - Presentazione delle domande.
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge i comuni e loro associazioni, le associazioni di base e le rappresentanze regionali e provinciali di dette associazioni, dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Giunta regionale domanda di contributo corredata da:
a) relazione illustrativa delle iniziative in programma in relazione alle finalità della presente legge, con annesso preventivo di spesa;
b) relazione sull'impiego dei contributi eventualmente concessi l'anno precedente.
Le domande mancanti degli allegati richiesti dal presente articolo non saranno prese in considerazione.
Art. 7 - Modalità di concessione dei contributi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di riparto dei contributi di cui alla presente legge.
Il contributo regionale può essere erogato entro il limite massimo del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili.
Per le rappresentanze a carattere provinciale e regionale il contributo può raggiungere il 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili.
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.
Art. 8 - Consulta regionale per l'associazionismo.
E' costituita la Consulta regionale per l'associazionismo.
La Consulta è composta da:
a) l'assessore regionale competente per materia;
b) un rappresentante per ogni rappresentanza regionale di cui al terzo comma dell'art. 5 della presente legge;
c) un rappresentante delle sezioni regionali dell'ANCI.
La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Alle riunioni della Consulta possono partecipare i componenti della commissione consiliare competente.
Art. 9 - Compiti della Consulta.
La Consulta di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:
- esprime pareri e proposte alla Giunta regionale nella fase di predisposizione del piano di riparto di cui all'art. 7 della presente legge;
- raccoglie e rappresenta ai vari livelli istituzionali le esigenze, i problemi e le proposte del libero associazionismo.
Art. 10 - Norma finanziaria.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti in L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa relativa all'esercizio finanziario suindicato: il primo relativo alle attività promosse dagli enti locali, il secondo relativo alle iniziative promosse dalle associazioni di base, e il prelievo della somma corrispondente al cap. 80020, fondo di riserva spesa imprevista.
Per gli esercizi successivi al 1983 lo stanziamento sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale di previsione.
Art. 11 - Variazione al bilancio.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983/1986 sono apportate le seguenti modificazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 80020 Fondo di riserva spese impreviste
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 600.000.000
1983
L. 600.000.000
Cassa
L. 600.000.000
1984
------


1985
------


1986
------

Variazioni in aumento:
Cap. 73210 Contributo ai comuni e loro associazioni per la promozione delle attività ricreative nel settore culturale e sportivo.
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 600.000.000
1983
L. 600.000.000
Cassa
L. 600.000.000
1984
------


1985
------


1986
------

Titolo 09 - Categoria 04 - Nuova sezione 02
Codice 1.1.06.54.09.2
Cap. 73212 Contributo alle associazioni di base iscritte nel registro regionale dell'associazionismo per la gestione di iniziative ricreative nel settore culturale e sportivo
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
per memoria
1983
per memoria
Cassa
per memoria
1984
------


1985
------


1986
------

Titolo 09 - Categoria 04 - Nuova sezione 02
Codice 1.1.06.58.09.2.
Art. 12 - Norme transitorie.
Le domande relative all'anno 1983 devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro i successivi 30 giorni la Giunta regionale delibera la ripartizione dei contributi, sentita la competente Commissione consiliare.
Per l'anno 1983 le associazioni e le loro rappresentanze possono presentare domanda anche in assenza della iscrizione al Registro di cui all'art. 5.
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.





SOMMARIO