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Legge regionale 15 novembre 1983, n. 56 (BUR n. 54/1983)
Partecipazione della Regione del Veneto alla spesa e alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in Comune di S. Michele al Tagliamento in località Bevazzana
Sommario
“Legge regionale 15 novembre 1983, n. 56 (BUR n. 54/1983) - Testo vigente”
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA SPESA E ALLA ESECUZIONE DEL PONTE SUL FIUME TAGLIAMENTO IN COMUNE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO IN LOCALITA’ BEVAZZANA
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 15 novembre 1983, n. 56 (BUR n. 54/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA SPESA E ALLA ESECUZIONE DEL PONTE SUL FIUME TAGLIAMENTO IN COMUNE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO IN LOCALITA’ BEVAZZANA.
Art. 1
La Regione del Veneto contribuisce, unitamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, al finanziamento dei lavori di costruzione di un ponte sul fiume Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento, località Bevazzana.
Art. 2
I rapporti tra la Regione del Veneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia saranno regolati da apposita convenzione nella quale, oltre alle modalità di esecuzione e gestione dell'opera, verrà stabilito che la spesa derivante sarà ripartita in parti uguali tra le due Regioni.
Art. 3
La spesa dovrà riguardare la costruzione del manufatto, le indagini e gli studi geotecnici preliminari, nonché la relativa progettazione esecutiva.
Art. 4
Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 2.250.000.000 di cui L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1983 e L. 750.000.000 a carico dell'esercizio 1984.
All'onere autorizzato a norma del precedente comma la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa di bilancio per gli esercizi finanziari 1983 e 1984 dotato di uno stanziamento corrispondente alla spesa autorizzata e la riduzione per pari importo dell'accantonamento previsto sul fondo globale per le spese di sviluppo di cui al capitolo 80230, in corrispondenza della partita n. 9 "Interventi per lo smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali" per gli esercizi 1983 e 1984.
All'onere autorizzato a norma del precedente comma la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa di bilancio per gli esercizi finanziari 1983 e 1984 dotato di uno stanziamento corrispondente alla spesa autorizzata e la riduzione per pari importo dell'accantonamento previsto sul fondo globale per le spese di sviluppo di cui al capitolo 80230, in corrispondenza della partita n. 9 "Interventi per lo smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali" per gli esercizi 1983 e 1984.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e pluriennale 1983-1986 sono applicate le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento:
Cap. 45226 "Partecipazione della Regione del Veneto alla spesa e alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento, località Bevazzana (C.n.i.)"
Variazioni in aumento:
Cap. 45226 "Partecipazione della Regione del Veneto alla spesa e alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento, località Bevazzana (C.n.i.)"
Bilancio annuale
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Bilancio pluriennale
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Competenza 1.500.000.000
Cassa 1.500.000.000 Codice Istat 2.1.2.09.10.15.3 Tit. 06 Cat. 03 Sez. 03 |
1983 1.500.000.000
1984 750.000.000 |
Variazioni in diminuzione:
Cap. 80230 "Fondo globale per le spese di investimento e ulteriori programmi di sviluppo"
Bilancio annuale
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Bilancio pluriennale
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Competenza 1.500.000.000
Cassa 1.500.000.000 |
1983 1.500.000.000
1984 750.000.000 |
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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