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Legge regionale 30 novembre 1983, n. 58 (BUR n. 56/1983)

Attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 58 (BUR n. 56/1983) (Abrogata)

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1981, n. 1

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 novembre 1983, n. 58 (BUR n. 56/1983)

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1981, n. 1

Art. 1
La Giunta regionale, in sede di prima applicazione dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 , è autorizzata, ai fini dell'ammissione all'apposito concorso interno, a procedere mediante corsi alla riqualificazione del proprio personale per l'utilizzo nelle seguenti professionalità, correlate ai livelli funzionali a fianco indicati, di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 :
- Specialista in elaborazione elettronica di dati (Edp), livello 8°, dirigente
- Analista, livello 7°, esperto
- Programmatore analista, livello 6°, istruttore
- Schedulatore, livello 6°, istruttore
- Schedulatore, consolista, livello 5°, collaboratore.
Art. 2
L'ammissione al corso avverrà sulla base, tra l'altro, dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio specificatamente richiesto per l'accesso alla qualifica professionale, ovvero titolo di studio richiesto per l'accesso al livello regionale immediatamente inferiore congiunto a precedenti esperienze nella posizione professionale in relazione alla quale si chiede l'ammissione al corso, per almeno un anno;
b) attitudine alla funzione da dimostrarsi attraverso apposita prova selettiva.
Art. 3
All'ammissione al successivo concorso interno ha titolo anche il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge che svolge le funzioni di cui all'art. 1 e ha partecipato a precedenti corsi formativi specifici indetti dalla Regione direttamente o attraverso apposite strutture.
Art. 4
I vincitori del rispettivo concorso interno saranno inquadrati nel nuovo livello funzionale nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 31 .
Art. 5
Le procedure disciplinate dalla presente legge troveranno applicazione anche per l'inquadramento di personale interessato a eventuali nuove professionalità che la Giunta regionale dovesse individuare, sulla base di apposite intese con le organizzazioni sindacali.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione provvede con i fondi già stanziati nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983 per i corsi di formazione del personale dipendente e per i compensi ai membri dei comitati e commissioni che sono dotati della necessaria disponibilità.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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