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Legge regionale 30 novembre 1983, n. 59 (BUR n. 56/1983)

Provvidenze regionali in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 59 (BUR n. 56/1983) (Abrogata)

PROVVIDENZE REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTI FUNIVIARI IN SERVIZIO PUBBLICO

Legge abrogata dall’articolo 78, della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 novembre 1983, n. 59 (BUR n. 56/1983)

PROVVIDENZE REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTI FUNIVIARI IN SERVIZIO PUBBLICO

Art. 1 - Finalità della legge.
Al fine di incrementare e consolidare l'economia e l'occupazione nelle zone montane, la Regione agevola la costruzione, il potenziamento e l'ammodernamento di impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, i cui lavori non siano stati iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e interviene attraverso:
a) la concessione di contributi a enti pubblici o a soggetti privati sugli investimenti programmati;
b) la partecipazione in Società per azioni a prevalente capitale pubblico, i cui scopi sociali, consentono il perseguimento degli obiettivi della presente legge.
Art. 2 - Domande di contributo e documentazione.
I soggetti interessati ai benefici di cui alla presente legge inoltrano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno.
Alla domanda è da allegare la seguente documentazione:
a) una relazione sulle finalità dei lavori o dell'impianto e per i quali si chiede il contributo, la quale contenga una analisi sulle prospettive economiche d'esercizio e sulle fonti di traffico;
b) un progetto di massima in tre copie dell'impianto o delle opere o infrastrutture complementari;
c) un programma temporale per la realizzazione delle opere;
d) il parere del comune o dei comuni interessati all'impianto;
e) il parere della Comunità montana interessata per territorio.
Nella domanda deve essere indicato l'Istituto di credito mutuante o la Società di locazione finanziaria che cura l'operazione, o altre diverse modalità di finanziamento.
Per locazione finanziaria, agli effetti della presente legge, si intende la locazione, correntemente denominata "leasing" di beni immobili o impianti acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
I requisiti dei progetti di massima sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il progetto di massima in originale, da presentarsi al Dipartimento viabilità e trasporti della Regione deve essere timbrato e firmato per presa visione dai sindaci e dal Presidente della Comunità montana che hanno espresso i pareri di cui ai punti d) ed e) del secondo comma del presente articolo.
Art. 3 - Istruttoria.
Il Dipartimento viabilità e trasporti valuta la regolarità delle domande e della relativa documentazione e trasmette alla Commissione consultiva tecnico-amministrativa in materia di trasporti i progetti di massima concernenti le domande giudicate regolari, accompagnati da una relazione con la quale si esprime un giudizio sulla realizzabilità dell'impianto o dei lavori e si propongono gli elementi per la determinazione della spesa ammissibile.
La Commissione consultiva tecnico-amministrativa in materia di trasporti esprime il proprio parere sulla ammissibilità delle singole iniziative e ne determina la spesa ammissibile; per tale finalità la Commissione è integrata dai seguenti componenti:
- da un rappresentante del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- da un rappresentante del Dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia;
- da un rappresentante del Dipartimento per il turismo.
Il Dipartimento per la viabilità e i trasporti, sulla base del parere di cui al comma precedente, propone alla Giunta regionale l'elenco delle domande valide e per ciascuna di esse la determinazione di spesa ammissibile.
La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni del "Progetto montagna" e del piano regionale dei trasporti, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, approva la graduatoria dei progetti ammessi ai benefici, dando priorità a quelle iniziative che comportino il minor impatto ambientale, nonché alle iniziative degli enti locali e dell'azionariato popolare interessato, indicando per ciascuno di essi la "somma base" per il contributo, la quale può essere pari alla somma ammissibile di cui al precedente comma e determinata con le modalità di cui al seguente articolo 4, oppure a una sua parte percentuale.
Della determinazione di cui al comma precedente è data comunicazione al soggetto interessato, all'Istituto di credito o alle Società di "leasing" eventualmente indicati nella domanda.
Il decreto di connessione e di impiego del contributo per ciascun progetto è adottato dal coordinatore del Dipartimento per la viabilità e trasporti sulla base della deliberazione della Giunta regionale e della eventuale determinazione dell'Istituto di credito o Società di "leasing" a concedere il mutuo o la locazione.
Art. 4 - Determinazione della spesa ritenuta ammissibile.
La spesa ritenuta ammissibile è determinata, mediante criteri parametrici, sulla base dei dati contenuti nel progetto.
I criteri parametrici sono stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale e possono, sempre mediante deliberazione, essere aggiornati annualmente in base alla variazione dei costi.
Qualora trattasi di potenziamento o ammodernamento, la spesa da ritenersi ammissibile, in tali casi, è una percentuale di quella ammissibile per la realizzazione dell'impianto, quale verrebbe a determinarsi a lavori eseguiti e sempre applicando i citati criteri parametrici.
L'entità delle percentuali di cui al comma precedente sono stabilite nella deliberazione della Giunta regionale, di cui al secondo comma del presente articolo.
Per potenziamento di impianto intendesi quel complesso di lavori e opere che, lasciando invariata la tipologia dell'impianto e sostanzialmente il tracciato della linea, ne aumentino la potenzialità di trasporto orario in misura non inferiore al 90 per cento.
Per ammodernamento si intende quel complesso di lavori che lasciano invariati tipologia dell'impianto e tracciato della linea e per i quali la nuova eventuale potenzialità oraria non sia aumentata più del 90 per cento rispetto all'originale, ma che prevedono almeno la sostituzione di tutti i veicoli e delle funi.
Qualora la località ove è prevista la stazione motrice dell'impianto, per il quale si chiede il contributo, sia lontana dalla rete di alimentazione dell'energia elettrica e sia necessario costruire una nuova linea di collegamento, nella spesa ritenuta ammissibile può, se richiesto, essere inclusa anche quella per la realizzazione della citata linea: in tal e ipotesi, la giustificazione dell'entità della spesa è data dal preventivo di spesa, rilasciato per la costruzione della linea, dall'ente fornitore di energia della zona.
Art. 5 - Misura e modalità dei contributi.
Per i progetti ammessi ai benefici di cui alla presente legge, ove il singolo richiedente finanzi l'opera mediante assunzione di mutuo, il contributo è concesso in annualità costanti decennali pari ciascuna all'8 per cento della "somma base" di cui al comma quarto del precedente articolo 3.
Per i progetti riguardanti funivie bifuni e funivie monofuni a collegamento temporanea dei veicoli (cabinovie ad agganciamento automatico) le annualità sono invece del 10 per cento.
Ove il richiedente abbia scelto per la acquisizione degli impianti la stipulazione di un contratto di "leasing" o altra diversa modalità di finanziamento, il contributo è concesso in rate posticipate semestrali costanti per un periodo non superiore ai 7 anni, in modo tale che l'importo complessivo della somma delle rate non superi il 35 per cento della "somma base" di cui al comma quarto del precedente articolo 3.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito o con le società di "leasing" per disciplinare i tempi e le modalità delle operazioni finanziarie e della liquidazione dei contributi regionali.
Art. 6 - Erogazione del contributo.
L'erogazione del contributo, in rate costanti, è disposta con decreto del coordinatore del Dipartimento per la viabilità e i trasporti sulla base dell'autorizzazione dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, previo verbale di accertamento da cui deve risultare il confronto fra i dati parametrici del progetto ammesso a contributo e quelli dell'impianto in esercizio.
Qualora le caratteristiche parametriche dell'impianto, a lavori ultimati e in esercizio, risultino diverse da quelle previste nel progetto ammesso a contributo, con conseguente minore spesa, il coordinatore del Dipartimento per la viabilità e i trasporti dispone per il conseguente ricalcolo della somma ammissibile e quindi ridetermina la nuova entità dei contributi da erogare.
La decorrenza delle rate di contributo è riferita alla prima scadenza del mutuo o del "leasing" concesso, successiva alla data del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, oppure nel caso di diversa modalità di finanziamento, a partire dal primo gennaio successivo alla medesima data.
Art. 7 - Rinuce-revoche e disponibilità risultante.
Il contributo è revocato qualora il beneficiario non trasmetta la lettera di affidamento del mutuo entro 4 mesi dalla data di comunicazione dei benefici di legge di cui al sesto comma del precedente articolo 3, ovvero qualora il mutuo o il "leasing" affidato non risulti stipulato entro due anni dalla data di concessione di impegno di cui al comma citato.
Nel caso di diversa modalità di finanziamento il contributo il contributo è revocato qualora i lavori di cui alla domanda non siano iniziati entro due anni dalla data del decreto di concessione o in caso di grave ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma di cui al punto c) dell'articolo 2.
Qualora, a seguito di rinuncia ai contributi, di revoche per inadempienza dei beneficiari, ovvero di riduzione di spesa ai sensi del secondo comma del precedente articolo 6, si verifichino disponibilità sui limiti di impegno, esse sono riutilizzate a partire dall'esercizio immediatamente successivo.
Art. 8 - Partecipazioni azionarie.
Per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad assumere nuove partecipazioni azionarie nella "Società veneziana Canal Grande spa" società immobiliare a capitale regionale. La partecipazione ad altre società per azioni di prevalente capitale pubblico che abbiano per scopo sociale la costruzione e l'esercizio di linee di trasporto a fune, di infrastrutture complementari, di servizi e recezione turistico-alberghiera sarà autorizzata dal Consiglio regionale.
La partecipazione è assunta in presenza di programmi presentati da parte delle predette società, i quali siano in armonia con gli obiettivi di sviluppo individuati in questo settore dal "Progetto montagna" e nel rispetto delle direttive programmatiche e operative previste dallo stesso in materia.
Art. 9 - Autorizzazione di spesa.
Per gli interventi previsti all'articolo 1 lettera a) è autorizzato un limite di impegno decennale di L. 1.500 milioni a partire dal 1985.
Per l'assunzione di partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 lettera b) è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni di cui:
- L. 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1983;
- L. 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1984.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante la istituzione di due distinti capitoli di spesa sui bilanci di previsione a partire dal 1983 e 1984 finanziati mediante la utilizzazione degli appositi accantonamenti previsti sul capitolo 80230 "Fondo globale spese d'investimento e sviluppo" del bilancio 1983 e pluriennale 1983-1986, sotto la partita n. 7 dell'elenco n. 3 annesso alla legge di approvazione del bilancio stesso.
Art. 10 - Variazione di bilancio.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80230 Fondo globale spesa di investimento e sviluppo.
Bilancio 1983
Bilancio pluriennale 1983-1986
Competenza
2.000.000.000
1983
2.000.000.000
Cassa
2.000.000.000
1984
2.000.000.000


1985
1.500.000.000


1986
1.500.000.000

Variazione in aumento
Titolo 6, cat. 3, sez. 6 Progetto montagna
Cap. 45618 Contributi costanti decennali a favore di enti pubblici locali su prestiti contratti per il finanziamento di lavori di costruzione potenziamento e ammodernamento di impianti di trasporto a fune in servizio pubblico (c.n.i.).
Codice Istat 2.1.2.09.33.22.4
Bilancio 1983
Bilancio pluriennale 1983-1986
Competenza
p.m.
1983

Cassa
p.m.
1984



1985
1.500.000.000


1986
1.500.000.000

Cap. 45620 Contributi costanti decennali a favore di soggetti privati su prestiti contratti per il finanziamento di lavori di costruzione, potenziamento e ammodernamento di impianti di trasporto a fune in servizio pubblico (c.n.i.).
Codice Istat 2.1.2.09.38.22.4
Bilancio 1983
Bilancio pluriennale 1983-1986
Competenza

1983

Cassa

1984



1985



1986


Cap. 45630 Partecipazione regionale in Società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi per scopo sociale la costruzione e l'esercizio di linee di trasporto funiviario e servizi complementari (c.n.i.).
Codice Istat 2.1.2.09.41.3
Bilancio 1983
Bilancio pluriennale 1983-1986
Competenza
2.000.000.000
1983
2.000.000.000
Cassa
2.000.000.000
1984
2.000.000.000


1985
p.m.


1986
p.m.






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