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Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 6 (BUR n. 5/1983)
Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera
Sommario
“Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 6 (BUR n. 5/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 6 (BUR n. 5/1983) (Abrogata)
- PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Sommario
“Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 6 (BUR n. 5/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Art. 1
La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore, per l'anno 1982, nelle province del Veneto,, ai sensi del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge regionale di classificazione alberghiera.
Art. 2
Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa a ogni esercizio alberghiero, nonché alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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