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Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 61 (BUR n. 61/1983)

Iniziative della Regione del Veneto per la ricorrenza del ventennale della tragedia del Vajont

Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 61 (BUR n. 61/1983) (Abrogata)

INIZIATIVE DELLA REGIONE DEL VENETO PER LA RICORRENZA DEL VENTENNALE DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 61 (BUR n. 61/1983) (Novellazione)

INIZIATIVE DELLA REGIONE DEL VENETO PER LA RICORRENZA DEL VENTENNALE DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT

Art. 1
Nella ricorrenza del ventennale della tragedia del Vajont la Regione istituisce il "Premio Longarone" e aderisce al programma delle iniziative promosso dalla Comunità Longaronese per la stessa circostanza.
Art. 2
Il "Premio Longarone", la cui denominazione verrà annualmente integrata con l'indicazione dell'anno cui si riferisce, consiste in una somma di denaro da conferire annualmente, per dieci anni consecutivi, mediante apposito concorso, a studi o ricerche in tema di difesa idrogeologica del territorio e/o di tutela e sviluppo dell'ambiente socio-economico nelle zone montane del Veneto.
La conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, di cui all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , avvalendosi del comitato scientifico di cui all'art. 6 della stessa legge, provvederà all'organizzazione, gestione e assegnazione del premio.
L'importo del premio sarà erogato dal Presidente della Giunta regionale ai vincitori, sulla base delle risultanze concorsuali.
Art. 3
Al programma di iniziative della Comunità Longaronese la Regione partecipa con un contributo complessivo di L. 100.000.000, così suddiviso:
L. 70 milioni al comune di Longarone per la realizzazione di un museo della cultura locale, caratterizzata in particolare dall'artigianato del legno;
L. 30 milioni alla parrocchia di Longarone per la realizzazione di una struttura di conservazione e di religiosa memoria riferita specificatamente alla tragedia del 9 ottobre 1963.
La concessione del contributo è subordinata all'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale; la sua erogazione sarà effettuata nella misura del 70 per cento all'atto dell'approvazione del progetto e nella misura del restante 30 per cento all'atto della presentazione del rendiconto finale.
Art. 4
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di tre distinti capitoli di spesa a partire dagli esercizi 1983 e 1984:
il primo riguardante la spesa annuale per il "premio Longarone" che per l'esercizio finanziario 1983 sarà dotato dello stanziamento di L. 20.000.000; per gli esercizi successivi al 1983 e fino al 1992 lo stanziamento sarà annualmente determinato dalla legge di bilancio a norma dell'art. 32 primo comma della legge regionale n. 72/1977 di contabilità regionale e successive modificazioni e integrazioni;
il secondo riguardante il contributo "una tantum" al comune di Longarone per la realizzazione del museo della cultura locale di cui all'art. 3 che sarà dotato dello stanziamento complessivo di L. 70.000.000 interamente a carico dell'esercizio 1984;
il terzo riguardante il contributo alla parrocchia di Longarone per la erezione di una struttura a memoria religiosa della tragedia di cui all'art. 3, che sarà dotato dello stanziamento complessivo di L. 30.000.000 interamente a carico dell'esercizio 1984.
La copertura finanziaria della spesa è ottenuta mediante lo storno per importi corrispondenti dello stanziamento di cui al cap. 80020 "Fondo per le spese impreviste" dei bilanci relativi all'esercizio 1983 e successivi.
Art. 5
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e del bilancio pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione
Cap. 80020 Fondo di riserva per le spese impreviste


Competenza

Cassa
1983
1984
1985
1986
20.000.000
120.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 03420 Assegnazione annuale al "Premio Longarone" (C.n.i.)


Competenza

Cassa
1983
1984
1985
1986
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
Tit. 01 Cat. 01 Sez. 04
Cod. Istat 1.1.1.06.58.06.2
Cap. 03422 Concessione al comune di Longarone di un contributo per la realizzazione di un museo della cultura locale (C.n.i.)
1984 70.000.000
Tit. 01 Cat. 01 Sez.04
Cod. Istat 1.1.2.06.33.06.3

Cap. 03424 Concessione alla parrocchia di Longarone di un contributo per la realizzazione di una struttura a memoria religiosa della tragedia del Vajont (C.n.i.)
1984 30.000.000
Tit. 01 Cat. 01 Sez. 04
Cod. Istat 1.1.2.06.38.06.3
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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