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Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62 (BUR n. 61/1983)

Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie

Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62 (BUR n. 61/1983) (Abrogata)

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62 (BUR n. 61/1983)

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

Art. 1
Per la concessione di contributi sulle opere di ampliamento, completamento e sistemazione di cui alla legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 , integrata e modificata dalle leggi regionali 21 giugno 1979, n. 41, 17 luglio 1981, n. 39 e 22 dicembre 1981, n. 77, in materia di edilizia scolastica minore, è autorizzata, in via transitoria, limitatamente all'esercizio finanziario 1983, una ulteriore spesa di lire 700 milioni.
Art. 2
La ripartizione del fondo stanziato con la presente legge è riservata agli enti che, avendo chiesto e non ottenuto l'inserimento nei programmi di ripartizione dei fondo deliberati per gli esercizi 1981 e 1982, rinnovino la domando di contributo e aggiornino la prescritta documentazione entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Art. 3
In deroga alla normativa vigente possono beneficiare del contributo anche gli enti esclusi dalla ripartizione dei fondi per l'esercizio 1981 per aver parzialmente o totalmente eseguito i lavori prima del sopralluogo del Genio civile competente per territorio, sempre che i lavori previsti nella domanda originaria abbiano avuto inizio successivamente alla presentazione della domanda medesima.
Art. 4
Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 , integrata e modificata dalle leggi regionali 21 giungo 1979, n. 41, 17 luglio 1981, n. 39 e 22 dicembre 1981, n. 77.
Art. 5
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'iscrizione, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, di un apposito capitolo di spesa dotato di uno stanziamento di lire 700 milioni e la riduzione per pari importo dello stanziamento di cui al capitolo di spesa 80010 del bilancio di previsione per lo stesso esercizio.
Art. 6
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione

Competenza
Cassa
Capitolo 80010 "Fondo di riserva per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni di bilancio per spese obbligatorie e d'ordine"






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Cod. Istat 2.1.2.06.33.04.3
Titolo 9, cat.02, sez. 01

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