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Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 (BUR n. 61/1983)

Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori

Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 (BUR n. 61/1983)

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLE LEGGI ISTITUTIVE DI ALCUNI ENTI DIPENDENTI PER QUANTO CONCERNE LE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E AI REVISORI E LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI. (1)

Art. 1 - (Oggetto).

La presente legge disciplina il trattamento economico degli amministratori e dei revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a) Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev); ( 2)
b) Istituto regionale per le ville venete (Irvv);
c) Azienda regionale delle foreste; ( 3)
d) Latteria didattica “ Pietro Marconi ” di Thiene; ( 4)
e) Enti per il diritto allo studio universitario (Esu). ( 5)

Art. 2 - (Indennità di carica)

Ai presidenti degli enti, di cui al precedente articolo, spetta un' indennità di carica, che viene stabilita dai rispettivi enti entro i limiti fissati nell’allegata tabella A, che forma parte integrante della presente legge.
Al vice presidente, ove previsto dalla legge istitutiva, spetta un' indennità di carica pari al 50 per cento di quella stabilita per il presidente.

Art. 3 - (Revisori dei conti)

Ferma restando ogni altra norma di legge, regolamentare e statutaria, concernente l’ordinamento e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, a partire dal prossimo rinnovo, il presidente del collegio dovrà essere in ogni caso iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali.
Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un' indennità di carica annua lorda, determinata dai rispettivi enti entro il limite di tre milioni di lire. Agli altri componenti compete un' indennità di carica non superiore al 50 per cento di quella spettante al presidente del collegio stesso.

Art. 4 - (Indennità di presenza)

Ai restanti amministratori, spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza, un' indennità di presenza, stabilita dai rispettivi enti entro il limite di lire 80.000. ( 6)

Art. 5 - (Rimborso spese e trattamento di missione)

A tutti gli amministratori, residenti in località che disti non meno di 15 chilometri dalla sede dell’ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell’ente per la partecipazione alle sedute degli organi istituzionali oppure, qualora sia consentito l’uso del proprio automezzo, compete il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo di un litro di benzina super.
Nel rispetto dei criteri e limiti di cui al comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto al presidente e al vice presidente degli enti e ai componenti il collegio dei revisori dei conti che, per ragioni del loro mandato, si rechino dal luogo di residenza alla sede dell’ente.
Agli amministratori residenti fuori del territorio della Regione, anzichè il rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, può essere riconosciuto il trattamento di missione di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Al presidente e agli amministratori dallo stesso delegati, che, in relazione al loro mandato, si rechino in missione in località distante non meno di 15 chilometri dalla sede dell’ente medesimo, compete il trattamento di missione e di rimborso spese, determinato sulla base dei criteri, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni, e, per quanto da questa non previsto, dalle leggi statali vigenti in materia. ( 7)

Art. 6 - (Amministrazione straordinaria)

In caso di gestione commissariale dell’ente, il trattamento economico del commissario e degli altri eventuali organi di straordinaria amministrazione è determinato col provvedimento di nomina.

Art. 6 bis - (Adeguamento periodico dell’indennità)

1. Il limite delle indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 è aggiornato all’inizio di ogni triennio, con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti rilevati per la maggiorazione dell’indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni. L’aumento non può comunque superare il 10% per ciascun anno del triennio.
2. Il primo aggiornamento ha decorrenza dall’1 gennaio 1992. ( 8)

Art. 7 - (Abrogazione)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
ALLEGATO
Tabella “ A ” ( 9)

Presidente
Ente
Indennità mensile

lorda
Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev)

L. 1.500.000
Istituto regionale per le ville venete (Irvv)
L. 1.500.000
Azienda regionale delle foreste
L. 1.500.000
Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene
L. 1.500.000
Enti per il diritto allo studio universitario (Esu)
L. 1.500.000


Note

( 1) Art. 57 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell’ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della legge sopra citata.
( 2) L’ente è stato soppresso dall’art. 1 legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28 .
( 3) L’ente è stato soppresso dall’art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
( 4) L’ente è stato soppresso dall’art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
( 5) Gli Esu sono stati trasformati in Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
( 6) Indennità portata da L. 40.000 a L. 80.000, da art. 2, legge regionale 10 agosto 1989, n. 26 . A norma dell’art. 3 della stessa legge (che non contiene la disposizioni sulla dichiarazione d’urgenza), l’aumento dell’indennità ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.
( 7) Art. 57 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell’ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della legge sopra citata.
( 8) Articolo inserito dalla legge regionale 10 agosto 1989, n. 26 .
( 9) Tabella così sostituita da art. 1, legge regionale 10 agosto 1989, n. 26 . A norma dell’art. 3 della stessa legge (che non contiene la disposizione sulla dichiarazione d’urgenza), l’aumento delle indennità, recato con la sostituzione, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 (BUR n. 61/1983)

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLE LEGGI ISTITUTIVE DI ALCUNI ENTI DIPENDENTI PER QUANTO CONCERNE LE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E AI REVISORI E LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.


Art. 1 - Oggetto
La presente legge disciplina il trattamento economico degli amministratori e dei revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a) Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev);
b) Istituto regionale per le ville venete (Irvv);
c) Azienda regionale delle foreste;
d) Latteria didattica “ Pietro Marconi ” di Thiene;
e) Enti per il diritto allo studio universitario (Esu).
Art. 2 - Indennità di carica
Ai presidenti degli enti, di cui al precedente articolo, spetta un'indennità di carica, che viene stabilita dai rispettivi enti entro i limiti fissati nell’allegata tabella A, che forma parte integrante della presente legge.
Al vice presidente, ove previsto dalla legge istitutiva, spetta un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella stabilita per il presidente.
Art. 3 - Revisori dei conti
Ferma restando ogni altra norma di legge, regolamentare e statutaria, concernente l’ordinamento e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, a partire dal prossimo rinnovo, il presidente del collegio dovrà essere in ogni caso iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali.
Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica annua lorda, determinata dai rispettivi enti entro il limite di tre milioni di lire. Agli altri componenti compete un'indennità di carica non superiore al 50 per cento di quella spettante al presidente del collegio stesso.
Art. 4 - Indennità di presenza
Ai restanti amministratori, spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza, un'indennità di presenza, stabilita dai rispettivi enti entro il limite di lire 80.000.
Art. 5 - Rimborso spese e trattamento di missione
A tutti gli amministratori, residenti in località che disti non meno di 15 chilometri dalla sede dell’ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell’ente per la partecipazione alle sedute degli organi istituzionali oppure, qualora sia consentito l’uso del proprio automezzo, compete il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo di un litro di benzina super.
Nel rispetto dei criteri e limiti di cui al comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto al presidente e al vice presidente degli enti e ai componenti il collegio dei revisori dei conti che, per ragioni del loro mandato, si rechino dal luogo di residenza alla sede dell’ente.
Agli amministratori residenti fuori del territorio della Regione, anzichè il rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, può essere riconosciuto il trattamento di missione di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Al presidente e agli amministratori dallo stesso delegati, che, in relazione al loro mandato, si rechino in missione in località distante non meno di 15 chilometri dalla sede dell’ente medesimo, compete il trattamento di missione e di rimborso spese, determinato sulla base dei criteri, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni, e, per quanto da questa non previsto, dalle leggi statali vigenti in materia.
Art. 6 - Amministrazione straordinaria
In caso di gestione commissariale dell’ente, il trattamento economico del commissario e degli altri eventuali organi di straordinaria amministrazione è determinato col provvedimento di nomina.
Art. 7 - Abrogazione
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
ALLEGATO
Tabella “ A ”

Presidente
Ente
Indennità mensile

lorda
Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev)

L. 1.000.000
Istituto regionale per le ville venete (Irvv)
L. 1.000.000
Azienda regionale delle foreste
L. 1.000.000
Latteria didattica "Pietro Marconi" di Thiene
L. 1.000.000
Enti per il diritto allo studio universitario (Esu)
L. 1.000.000


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