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Legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 (BUR n. 62/1983)

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifiche alle procedure di spesa e alle modalità di intervento di leggi regionali nei diversi settori assunto in coincidenza con la legge regionale di approvazione del terzo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986

Legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 (BUR n. 62/1983)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITà DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL TERZO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.

Art. 1 - (Interventi in attuazione del “ Progetto Montagna ”).

Ai fini dell’attuazione del Piano degli interventi straordinari di cui al capitolo 2 del “ Documento delle direttive ” annesso alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei territori montani e approvazione del “ Progetto Montagna ”, al primo stralcio di interventi disposto dall’articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
(omissis). ( 1)

Art. 2 -(Strutture per anziani)

(omissis) ( 2)

Art. 3 - (Contributo al comune di Arre per l’acquisto di un immobile da utilizzare per scopi culturali e artistici)

Nell’ambito della funzione di promozione educativa e culturale di cui all’art. 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto concorre con il contributo di lire 100.000.000 nella spesa sostenuta dal comune di Arre in provincia di Padova per l’acquisto di un immobile da destinare a sede di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e dell’artigianato artistico locale, utilizzando l’accantonamento di pari importo previsto espressamente alla partita n. 24 del Fondo globale di cui al cap. 80230, come modificato dall’art. 8 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 49 di assestamento del Bilancio 1983.
Il contributo è concesso dalla Giunta regionale previa l’acquisizione dell’atto deliberativo del comune di autorizzazione all’acquisto e di costituzione del vincolo di destinazione dell’immobile alle attività di cui al primo comma del presente articolo. L’erogazione è subordinata alla stipulazione del rogito d' acquisto (cap. 70156).

Art. 4 - (Finanziamento revisione dei prezzi opere fognarie già ammesse ai benefici della legge per la salvaguardia di Venezia, modifica)

I finanziamenti disposti in via straordinaria dall’ art. 5 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 48 per far fronte alle revisioni dei prezzi delle opere eseguite a norma della legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia, possono essere destinate anche a far fronte a oneri per il completamento delle opere ivi indicate, qualora esse siano state ridotte ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700 rispetto al progetto originario per ottenere i mezzi occorrenti al finanziamento dei maggiori oneri di revisione dei prezzi (cap. 50506).

Art. 5 - (Certificazione di liquidazione)

Ai fini della acquisizione delle certificazioni e dei visti di regolare esecuzione dei lavori, degli acquisti o delle forniture di norma necessarie per la liquidazione del contributo regionale previsto da leggi regionali di incentivo rivolte a soggetti privati, la Giunta regionale può disporre, anche in deroga a norme specifiche attualmente in vigore, che dette certificazioni e visti siano rese dagli uffici tecnici dei comuni nel cui territorio sono ubicate le opere ed effettuati gli acquisti.

Art. 6 – (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91 , concernente l’assunzione temporanea di personale presso la Regione)

(omissis) ( 3)

Art. 7 – (Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 “Interventi per incentivare l’associazionismo tra le imprese artigiane”)

(omissis) ( 4)

Art. 8 - (Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 concernente “ Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica ”).

Il quarto comma dell’ art. 14 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 è sostituito dal seguente:
(omissis). ( 5)
L’ art. 15 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 è soppresso.
L’ art. 16 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 è sostituito dal seguente:
(omissis) ( 6)

Art. 9 - (Assegnazione dei contributi)

L’ art. 3 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 Interventi a favore degli enti locali per l’acquisto di mezzi di sgombero della neve sulle strade di montagna è sostituito dal seguente:
(omissis) ( 7)

Art. 10 - (Termine per la presentazione delle domande)

Il terzo comma dell’art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 è sostituito dal seguente:
(omissis) ( 8)

Art. 11 - (Variazione di bilancio)

Alle variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della presente legge l’amministrazione provvede con la legge regionale “ Variazione generale al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1983, terzo provvedimento ” approvato contestualmente alla presente legge.

Art. 12 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riferito all’art. 10 legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 .
( 2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 finanziato dal presente articolo è stato abrogato da lettera b), comma 8, art. 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
( 3) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 4) Articolo che sostituiva gli articoli 8, 10, 11 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 i cui effetti sono cessati a seguito dell'abrogazione della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 operato dall'art. 16 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 .
( 5) Testo riportato nell’art. 14 legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 .
( 6) Testo riportato nell’art. 16 legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
( 7) Testo riportato nell’art. 3 legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 .
( 8) Articolo che modificava l’art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 i cui effetti sono cessati per abrogazione della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 operato dall'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 (BUR n. 62/1983)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITA’ DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL TERZO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983-1986

Art. 1 - Interventi in attuazione del "Progetto Montagna"
Ai fini dell'attuazione del Piano degli interventi straordinari di cui al capitolo 2 del "Documento delle direttive" annesso alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del "Progetto Montagna", al primo stralcio di interventi disposto dall'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) Alla lett. p) dell'art. 10 concernente i contributi per l'Universiade invernale 1985 in Belluno/Nevegal le parole "...Omissis..."
Palaghiaccio di Belluno
alla Comunità montana n. 4, Bellunese L. 2.500.000.000
Palaghiaccio di Feltre
alla Comunità montana n. 7, Feltrina L. 1.000.000.000
"Omissis"
sono sostituite dalle seguenti:
Palaghiaccio di Belluno
al Comune di Belluno L. 2.500.000.000
Palaghiaccio di Feltre
al Comune di Feltre L. 1.000.000.000
2) Dopo la lettera q) dell'art. 10 è aggiunta la seguente:
r) Interventi a sostegno delle attività produttive nei territori delle Comunità montane del Bellunese.
La Giunta regionale, al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo integrato dell'economia nei territori montani della provincia bellunese, è autorizzata a conferire alle Comunità montane di quella area dotazioni finanziarie per complessive lire 4.500.000.000 nel triennio 1983-1985, in ragione di L. 1.500.000.000 annue, atte a sviluppare volumi di credito agevolato a medio termine fino a 20 miliardi nel triennio considerato a favore delle attività produttive (cap. 20620).
Ciascuna Comunità montana del Bellunese, o una sola delle medesime, per delega espressa delle altre Comunità interessate, è tenuta a presentare alla Giunta un documento programmatico triennale di sviluppo delle attività produttive approvato dalla Assemblea, nell'ambito delle competenze generali in materia di sviluppo economico attribuite alle Comunità montane ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge n. 1102/1971; e una convenzione con gli Istituti di credito per la regolamentazione delle agevolazioni creditizie e l'impegnativa alla concessione dei finanziamenti.
La Giunta regionale approva il programma e dispone il conferimento della dotazione finanziaria in tre rate annuali da erogare entro il 1° aprile di ogni anno con accreditamento della somma al Presidente della Comunità montana nella forma prevista dall'art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 di contabilità regionale, come modificata dalla legge regionale n. 43/1982 , nonché del relativo regolamento di attuazione. La rata relativa all'esercizio 1983 è erogata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa l'approvazione del documento programmatico e della convenzione dianzi descritti.
La concessione delle agevolazioni creditizie sarà disciplinata dalla convenzione fra Comunità montana e Istituto di credito, nell'ambito della normativa nazionale che disciplina gli interventi in materia di credito agevolato e con riguardo alle condizioni e limiti massimi di agevolazioni di cui all'art. 109 del dpr 24 luglio 1977, n. 616. La Comunità montana è facoltizzata a intervenire anche attraverso contributi in forma attualizzata.
Entro il 30 giugno di ogni anno la Comunità montana trasmetterà alla Giunta regionale un documento di relazione, approvato dall'organo esecutivo della Comunità stessa, certificante la tipologia, la entità e la localizzazione degli interventi creditizi effettuati con ciascuna delle rate annuali di dotazione. I fondi che residuano annualmente sul conto corrente dell'organo delegato possono essere utilizzati negli esercizi successivi per le stesse finalità.
3) Fra l'ultimo e il penultimo comma dell'art. 10 è inserito il seguente:
Il pagamento delle somme accreditate agli organi esterni delegati a norma dell'art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 e successive modificazioni e integrazioni è effettuato sulla scorta delle sole certificazioni di liquidazione della direzione tecnica dei lavori, emesse in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori stessi, entro i limiti degli impegni contrattuali.
Alla maggiore spesa di complessive L. 4.500.000.000 nel triennio 1983/1985 derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo si fa fronte mediante la riduzione, in ragione di L. 1.500.000.000 del Fondo globale per le spese correnti di cui al cap. 80210 dell'esercizio 1983 in corrispondenza della partita n. 6 "Interventi una tantum a favore di alcune gestioni aeroportuali" e di L. 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985 del Fondo globale per le spese di investimento di cui al cap. 80230, in corrispondenza delle partite n. 7 "Interventi di finanziamento di strutture funiviarie" per il 1984 e n. 17 "Interventi nel settore dei beni culturali" per il 1985.
Art. 2 - Strutture per anziani
Per gli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 riguardante la concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici da destinare a servizi di assistenza aperta e residenziale per gli anziani ai sensi delle lett. c), e), f) e g) della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni è disposta la ulteriore spesa di complessive L. 6.000.000.000 di cui lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983, lire 2.800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e lire 700.000.000 a carico dell'esercizio 1985 (cap. 61033).
L'autorizzazione di cui al presente articolo trova copertura mediante il prelevamento dei fondi accantonati per pari importo sul cap. 80250 "Fondo globale spese d'investimento finanziate con assegnazioni statali" del bilancio per l'esercizio 1983 in corrispondenza delle partite n. 2 "Interventi straordinari sulle strutture per l'assistenza agli anziani" e n. 3 "Strutture residenziali per handicappati gravi".
Art. 3 - Contributo al comune di Arre per l'acquisto di un immobile da utilizzare per scopi culturali e artistici
Nell'ambito della funzione di promozione educativa e culturale di cui all'art. 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto concorre con il contributo di lire 100.000.000 nella spesa sostenuta dal comune di Arre in provincia di Padova per l'acquisto di un immobile da destinare a sede di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e dell'artigianato artistico locale, utilizzando l'accantonamento di pari importo previsto espressamente alla partita n. 24 del Fondo globale di cui al cap. 80230, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 49 di assestamento del Bilancio 1983.
Il contributo è concesso dalla Giunta regionale previa l'acquisizione dell'atto deliberativo del comune di autorizzazione all'acquisto e di costituzione del vincolo di destinazione dell'immobile alle attività di cui al primo comma del presente articolo. L'erogazione è subordinata alla stipulazione del rogito d'acquisto (cap. 70156).
Art. 4 - Finanziamento revisione dei prezzi opere fognarie già ammesse ai benefici della legge per la salvaguardia di Venezia, modifica
I finanziamenti disposti in via straordinaria dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 48 per far fronte alle revisioni dei prezzi delle opere eseguite a norma della legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia, possono essere destinate anche a far fronte a oneri per il completamento delle opere ivi indicate, qualora esse siano state ridotte ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700 rispetto al progetto originario per ottenere i mezzi occorrenti al finanziamento dei maggiori oneri di revisione dei prezzi (cap. 50506).
Art. 5 - Certificazione di liquidazione
Ai fini della acquisizione delle certificazioni e dei visti di regolare esecuzione dei lavori, degli acquisti o delle forniture di norma necessarie per la liquidazione del contributo regionale previsto da leggi regionali di incentivo rivolte a soggetti privati, la Giunta regionale può disporre, anche in deroga a norme specifiche attualmente in vigore, che dette certificazioni e visti siano rese dagli uffici tecnici dei comuni nel cui territorio sono ubicate le opere ed effettuati gli acquisti.
Art. 6 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91 , concernente l'assunzione temporanea di personale presso la Regione
Il punto b) dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91 è sostituito dal seguente:
"b) Il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni dell'anno solare. Al compimento del periodo suddetto il rapporto è risolto di diritto, fatta eccezione dei casi di supplenza per puerperio e per servizio militare, nei quali il rapporto può essere esteso all'intero periodo di assenza del titolare".
Fra il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91 è inserito il seguente:
"E' parimenti cancellato d'ufficio dall'elenco l'aspirante che per qualche ragione abbia rinunciato all'assunzione temporanea o non risulti idoneo allo svolgimento delle mansioni oggetto della domanda".
Art. 7 - Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 "Interventi per incentivare l'associazionismo tra le imprese artigiane"
L'art. 8 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 , è sostituito dal seguente:
"Alla domanda intesa a ottenere il contributo di primo avviamento devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia notarile del contratto consortile o dello statuto sociale, qualora non risultanti già agli atti dei competenti uffici regionali;
b) elenco nominativo delle imprese associate con indicazione della natura artigianale o industriale, della attività esercitata e della sede;
c) limitatamente alle forme associative già operanti nell'anno precedente, una relazione sull'attività svolta nell'ultimo esercizio con allegato il bilancio approvato dall'assemblea;
d) attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui alle precedenti lett. a) e c) presso l'ufficio del registro delle imprese, qualora gli organismi associativi ne siano tenuti per legge.
Gli organismi associativi di secondo grado sono tenuti alla presentazione dei documenti indicati alle lett. a), c) e d) del primo comma e alla presentazione di una dichiarazione del presidente concernente la denominazione dei singoli organismi di primo grado associati e la sussistenza per essi dei requisiti prescritti al titolo 1° della presente legge".
L'art. 10 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 , è sostituito dal seguente:
"Alla domanda intesa a ottenere il contributo di cui al presente titolo devono essere allegati i documenti di cui all'art. 8.
La determinazione del contributo è riferita alle specifiche voci di spesa elencate all'art. 9 che risultino chiaramente indicate nel conto economico allegato al bilancio".
L'art. 9 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 , è sostituito dal seguente:
"Il contributo di cui al presente titolo è erogato a sgravio di spese sostenute dagli organismi associativi per:
a) canoni di locazione di immobili necessari all'esercizio dell'attività;
b) energia elettrica, acqua, gas, servizi di pulizia;
c) prestazioni professionali;
d) polizze di assicurazione;
e) rapporti di lavoro subordinato.
Il contributo di cui al precedente comma è erogato nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili per ciascun esercizio e per non più di tre anni consecutivi, entro il limite massimo di lire 10 milioni annui".
Le modifiche apportate dal presente articolo si applicano anche alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 concernente "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica"
Il quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 è sostituito dal seguente:
"I contributi di cui alla lett. f) dell'art. 12 possono essere concessi nella misura percentuale massima del 75 per cento della spesa relativa all'acquisizione dello spazio espositivo".
L'art. 15 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 è soppresso.
L'art. 16 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 è sostituito dal seguente:
"Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla lett. f) dell'art. 12 devono recare l'indicazione della manifestazione cui il richiedente ha partecipato e pervenire, a pena di decadenza, in carta legale al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione.
Le domande devono, inoltre, essere corredate dalla seguente documentazione:
- certificato recente di iscrizione all'albo delle imprese artigiane in competgente bollo;
- fattura in originale o copia conforme relativa allo spazio espositivo in competente bollo;
- nota scritta dell'ente organizzatore dalla quale risulti l'effettiva partecipazione alla manifestazione;
- elenco aggiornato dei soci della Cooperativa o del Consorzio;
- dichiarazione dell'interessato di non usufruire di alcun contributo da parte di enti pubblici per le stesse finalità".
Art. 9 - Assegnazione dei contributi
L'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 "Interventi a favore degli enti locali per l'acquisto di mezzi di sgombero della neve sulle strade di montagna è sostituito dal seguente:
"Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 gli enti interessati devono presentare entro il 31 luglio 1983 domanda alla Giunta regionale corredata da:
- le caratteristiche dei mezzi meccanici o attrezzature da acquistare con allegati preventivi di spesa delle ditte fornitrici o la documentazione della spesa sostenuta;
- la disponibilità di locali idonei per il deposito e la manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature;
- la consistenza del parco mezzi meccanici e attrezzature già in possesso.
I contributi sono assegnati in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, mediante deliberazione della Giunta regionale, e sono accreditati secondo le seguenti modalità:
2/3 della spesa ammessa a contributo entro il 30 aprile 1984 facendo carico agli stanziamenti dell'esercizio 1983 e 1984 per complessive L. 800.000.000 sulla base della deliberazione di autorizzazione dell'acquisto;
1/3 a saldo a carico dell'esercizio 1985 da erogare entro il 1° marzo dello stesso esercizio, sulla base della certificazione comprovante l'acquisto, il collaudo e l'immatricolazione del mezzo.
I contributi non utilizzati entro l'anno 1984 sono revocati e devoluti ai richiedenti, non inseriti utilmente nella prima assegnazione, che abbiano presentato una documentazione regolare.
La delibera di concessione del contributo provvede a impegnare la spesa sull'intero arco triennale secondo la prevedibile scadenza dell'obbligazione".
Art. 10 - Termine per la presentazione delle domande
Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 è sostituito dal seguente:
"I richiedenti sono tenuti a inoltrare domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Regione entro il termine del 31 luglio del 1983, per l'anno scolastico 1983-1984 ed entro il 31 marzo degli anni 1984 e 1985 per ciascuno degli anni scolastici 1984 e 1985 per ciascuno degli anni scolastici 1984- 1985 e 1985-1986".
Art. 11 - Variazione di bilancio
Alle variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione della presente legge l'amministrazione provvede con la legge regionale "Variazione generale al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, terzo provvedimento" approvato contestualmente alla rpesente legge.
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.





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