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Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 (BUR n. 6/1983)

Bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1986

Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 (BUR n. 6/1983) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE DEL VENETO PER L'ANNO FINANZIARIO 1983 E BILANCIO PLURIENNALE 1983-1986

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 (BUR n. 6/1983) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE DEL VENETO PER L'ANNO FINANZIARIO 1983 E BILANCIO PLURIENNALE 1983-1986

Art. 1
Lo stato di previsione delle entrate della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1983, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in L. 4.744.440.634.147 in termini di competenza e in L. 5.045.194.592.380 in termini di cassa.
Art. 2
Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1983.
Art. 3
Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1983, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in L. 4.744.440.634.147 in termini di competenza e in L. 5.045.194.592.380 in termini di cassa.
Art. 4
E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1983 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli artt. 52 e 53 bis della legge regionale di contabilità.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1983, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 3.
Art. 5
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, annesso alla presente legge.
Art. 6
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 7
Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 1983 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in L. 63.756.406.347.
Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al cap. 80030 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta controllo.
Art. 8
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 6, nonché a nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al cap. 80020, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 9
A norma del primo comma dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto la iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1983 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Art. 10
Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa 31021-31022, 31024-31026, 31030-31032, 70060-70062 ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa e uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado - acquisto di beni e servizi; trasferimenti - è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto dell'art. 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 11
A norma dell'art. 20, quarto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 92010, 92020, 92030, 92340, 92050, 92060, 92070, 95100, 95200 in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 12
Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui capitoli di spesa n. 80210, 80230, 80250, distintamente secondo le esigenze di specificazione di cui all'art. 19, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e sono utilizzati nel corso dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo quanto stabilito dal quinto comma dello stesso articolo della predetta legge.
Gli elenchi n. 2, 3, 4 annessi al bilancio forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso dell'esercizio.
Art. 13
Il fondo speciale a disposizione del Presidente della Giunta regionale, di cui al cap. 12125 dello stato di previsione delle spese, verrà somministrato con le modalità di cui all'articolo 184 del rd 11 novembre 1923, n. 2395 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1983 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 15
E' autorizzata la iscrizione in appositi capitoli di spesa, distinti per spese correnti e spese in conto capitale in ogni categoria, degli impegni regolarmente assunti negli esercizi anteriori al 1981 che si presume cadano in perenzione in chiusura dell'esercizio 1982 a norma dell'art. 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , per gli importi che si stima possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1983.
L'autorizzazione riguarda i capitoli indicati alla lettera a) del successivo art. 18, la cui copertura è garantita dall'impiego di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio 1983.
Art. 16
La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrata di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, e a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di L. 5.000.
Art. 17
Per fare fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1983 entro i limiti di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 5 annesso al bilancio, la Regione del Veneto è autorizzata a norma dell'art. 25 della legge regionale di contabilità soprarichiamata a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 16.446.000.000.
I mutui saranno stipulati a un tasso effettivo massimo del 20,50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria le Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 3.900.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1984 e almeno fino all'esercizio finanziario 1999.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1984.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 18
E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1983 dell'avanzo presunto d'amministrazione per l'esercizio finanziario 1982 per l'ammontare di L. 236.365.314.
L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a L. 15.000.000.000: quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'art. 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 : 9010, 9020, 10920, 11920, 12910, 12920, 15920, 45920, 50910, 50920, 53910, 60910, 61910, 73920, 75910;
b) quanto a L. 29.364.199.000: spese iscritte sul bilancio per l'esercizio finanziario 1983 in corrispondenza del trasferimento all'esercizio stesso di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi propri della Regione già disposte a carico degli esercizi precedenti a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge:
Cap. 7800 (ex 19860) per L. 775.000.000; Cap. 10506 (ex 7026) per L. 5.900.000.000; Cap. 10510 (ex 7028) per L. 2.796.199.000; Cap. 11518 (ex 7029) per L. 1.817.000.000; Cap.12560 (ex 7115) per L. 100.000.000; Cap. 14506 (ex 7038) per L. 800.000.000; Cap. 15534 (ex 7305) per L. 900.000.000; Cap. 15540 (ex 7306) per L. 150.000.000; Cap. 20004 (ex 2015) per L. 5.000.000.000; Cap. 21240 (ex 2052) per L. 1.100.000.000; Cap. 21452 (ex 2046) per L. 1.000.000.000; Cap. 22610 (ex 19760) per L. 700.000.000; Cap. 32220 (ex 3300) per L. 500.000.000; Cap. 40002 (ex 4711) per L. 2.500.000.000; Cap. 45140 (ex 3022) per L. 800.000.000; Cap. 45310 (ex 3023) per L. 500.000.000; Cap. 51030 (ex 3280) per L. 200.000.000; Cap. 52004 (ex 4629) per L. 3.826.000.000;
c) quanto a L. 37.630.035.808: spese iscritte sul bilancio per l'esercizio finanziario 1983 in corrispondenza del trasferimento all'esercizio stesso di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi stati a destinazione vincolata ad assegnazioni dello Stato per l'esercizio di funzioni delegate disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge:
Cap. 11061 (ex 1162) per L. 964.000.000; Cap. 11513 (ex 1195) per L. 15.000.000.000; Cap. 11515 (ex 1190) per L. 9.814.000.000; Cap. 12207 (ex 1325) per L. 85.445.528; Cap. 12063 (ex 7010) per L. 3.000.000.000; Cap. 12335 (ex 7054) per L. 143.000.000; Cap. 12805 (ex 1175) per L. 2.695.000.000; Cap. 12815 (ex 1390) per L. 1.094.772.000; Cap. 12820 (ex 1405) per L. 167.204.430; Cap. 12825 (ex 1400) per L. 1.383.117.000; Cap. 12830 (ex 1395) per L. 821.016.000; Cap. 14817 (ex 1515) per L. 405.072.000; Cap. 20055 (ex 4621) per L. 2.057.408.850;
d) quanto a L. 20.982.000.000: spesa già autorizzata negli esercizi passati sui diversi capitoli di spesa la cui copertura finanziaria era assicurata da assegnazioni statali a destinazione vincolata, per la quale viene autorizzata la destinazione per un oggetto di intervento diverso da quello originario, sempre all'interno delle possibili destinazioni previste dalla legge dello Stato:
L. 50.000.000 dall'ex capo. 1081 al cap. 11541 del bilancio 1983;
L. 700.000.000 dall'ex cap. 1087 al cap. 11519 del bilancio 1983;
L. 2.200.000.000 dal cap. 11545 (ex 7031) al cap. 11543 del bilancio 1983;
L. 2.600.000.000 dal cap. 61095 (ex 4370) al cap. 80230 del bilancio 1983 e 1984;
L. 2.500.000.000 dal cap. 61307 (ex 19868) al cap. 61309 del bilancio 1983 e 1984;
L. 5.180.000.000 dal cap. 12810 (ex 1180) al cap. 12805 del bilancio 1984, 1985 e 1986;
L. 3.260.000.000 dal cap. 11551 (ex 7061) al cap. 11519 del bilancio 1984;
L. 4.492.000.000 dal cap. 12511 (ex 7124) al cap. 11519 del bilancio 1984;
e) quanto a L. 15.500.000.000, corrispondenti ad assegnazioni statali sulla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili nidi iscritte nella parte spesa e negli anni pregressi e non formalmente impegnate ai sensi della legge regionale di contabilità n. 72/1977 come modificata dalla legge regionale n. 43/1982 , è disposta la destinazione per L. 9.922.000.000 al finanziamento in quota parte dell'autorizzazione complessiva di spesa disposta dall'art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , in materia di strutture per anziani, e per L. 5.078.000.000 al finanziamento degli interventi per strutture sociali previste nel "progetto per la montagna", compreso nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge, fatta salva la ridestinazione della stessa somma alle finalità originarie nell'ambito delle indicazioni del piano regionale di sviluppo.
La restante quota di L. 117.888.995.506 di avanzo di amministrazione presunto proveniente dalla gestione 1982 è destinato alla copertura di quota parte di altre spese iscritte sulla parte I, spese effettive del bilancio 1983, non specificatamente identificate.
Art. 19
A norma dell'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , è approvato il bilancio pluriennale per il quadriennio 1983-1986 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Art. 20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO