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Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 (BUR n. 6/1983)

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986

Sommario: Legge Regionale 8/1983
S O M M A R I O
Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 (BUR n. 6/1983)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA’ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.

Art. 1 - (Carta tecnica regionale)

Al fine di conseguire il completamento della carta tecnica regionale a norma della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 , è autorizzata per il quadriennio 1983- 1986 l’ulteriore spesa di L. 12.000.000.000, di cui L. 1.500.000.000 per l’esercizio 1983, L. 3.000.000.000 per l’esercizio 1984, L. 3.500.000.000 per l’esercizio 1985 e L. 4.000.000.000 per l’esercizio 1986 (cap. 7800).

Art. 2 - (Assegnazione all’Esav, Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto)

omissis ( 1)

Art. 3 -(Rilevazioni censuarie in materia di agricoltura)

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare collaborazione all’Istat, Istituto centrale di statistica con sede in Roma, per la registrazione dei dati relativi al terzo censimento generale dell’agricoltura e riguardanti il territorio veneto.
Le modalità di prestazione della collaborazione nonché i termini finanziari della medesima saranno disciplinati da apposita convenzione fra Regione e Istat, previa approvazione da parte della Giunta regionale.
Per la esecuzione della convenzione è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 600.000.000, da liquidare nei modi di legge, comprese le spese di trasporto del materiale presso i magazzini dell’Istat a Roma (cap. 7300).
Le spese anticipate saranno recuperate dalla Regione sulla base delle modalità di rendicontazione previste dalla convenzione (cap. 3046).

Art. 4 - (Ridestinazione fondi della legge n. 153/ 1975, già autorizzati per i premi di destinazione o cessione terre a fini produttivi a favore degli interventi per la tenuta della contabilità aziendale)

omissis ( 2)

Art. 5 - (Attuazione di progetti di forestazione produttiva nei territori montani)

Per la realizzazione dei progetti di forestazione produttiva ammessi al finanziamento con deliberazione del Cipe in data 12 novembre 1982, nell’ambito della quota del fondo investimenti e occupazione di cui al punto n. 4 dell’art. 51 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 33.800.000.000, di cui L. 11.600.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983, L. 11.100.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 e L. 11.100.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985.
La approvazione e la gestione dei progetti di spesa è disposta secondo le procedure previste dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, per i singoli tipi di intervento.
Per la gestione amministrativa e contabile dei progetti la cui esecuzione sia affidata in concessione alle comunità montane o ad altri enti locali a norma della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, sono applicate le procedure di cui all’ art. 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (cap. 13611). ( 3)

Art. 6 -(Concorso negli interessi sui mutui integrativi di cui al regolamento comunitario n. 17/ 1964)

omissis ( 4)

Art. 7 - (Contributi alle Apa per la tenuta dei libri genealogici)

omissis ( 5)

Art. 8 - (Indennità compensativa)

Omissis ( 6)

Art. 9 - (Mutui proprietà diretto coltivatrice)

omissis ( 7)

Art. 10 - (Forestazione)

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1978, n. 52 “ legge forestale regionale ”, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese a integrazione e modifica delle autorizzazioni già disposte dalla legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 :
omissis ( 8)

Art. 11 - (Interventi nel settore artigiano)

Nel quadriennio 1983- 1986 la Regione del Veneto interviene nel settore artigiano per la effettuazione dei seguenti interventi:
omissis ( 9)

Art. 12 -( Promozione economica e fieristica)

Per le finalità di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , sono autorizzate per il quadriennio 1983- 1986 le seguenti spese:
omissis ( 10)

Art. 13 - (Ulteriore modifica alle condizioni agevolative per mutui casa alle cooperative ex legge n. 865/ 1971)

A favore delle cooperative edilizie ammesse ai benefici della legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 , in aggiunta al contributo costante annuo disposto a norma dell’art. 26 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 sostitutivo del secondo comma della soprarichiamata legge regionale n. 84/1980 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo costante annuo pari rispettivamente:
- all’1,00 per cento del capitale assunto in prestito, se il tasso nominale del mutuo è compreso fra il 16,50 per cento e il 20 per cento;
- al 3,00 per cento del capitale assunto in prestito se il tasso nominale del mutuo è superiore al 20 per cento.
L’erogazione del contributo integrativo è disposta direttamente a favore dell’istituto mutuante in concomitanza con l’erogazione del contributo disposto dall’articolo 26 della legge regionale n. 48/1982 (cap. 40011).

Art. 14 - (Potenziamento infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti)

A integrazione e modifica dell’art. 10 della legge 10 settembre 1982, n. 48, in attuazione degli interventi per il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , sono disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:
omissis ( 11)

Art. 15 - (Riqualificazione e potenziamento del patrimonio ricettivo e turistico)

omissis ( 12)

Art. 16 - (Manifestazioni promozionali nel settore del turismo)

omissis ( 13)

Art. 17 - (Strutture per gli anziani)

omissis ( 14)

Art. 18 - (Interventi per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)

omissis ( 15)

Art. 19 - (Convenzione con l’Anas per la realizzazione di un programma di interventi viari di interesse regionale)

Ai fini della realizzazione di un programma di interventi sulla viabilità statale volto a eliminare le strozzature oggi esistenti nel sistema stesso e a consentire la armonizzazione con il sistema viario locale, a migliorare il collegamento delle aree di sviluppo e dei terminali del sistema dei trasporti secondo gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, la Regione del Veneto è autorizzata a concorrere fino a un terzo del costo delle opere necessarie, unitamente agli enti locali interessati.
La quota di concorso della Regione del Veneto è autorizzata in complessive L. 30.000.000.000 di cui lire 15.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 e lire 15.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985.
Il programma di interventi e le modalità di erogazione del contributo regionale alla realizzazione del programma stesso saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi con l’Azienda di Stato per le strade statali, Anas, previa approvazione da parte della Giunta regionale la quale procederà dopo che il Consiglio regionale avrà approvato il piano decennale ex legge n. 531 ( 16) (cap. 45250).

Art. 20 - (Edilizia agevolata per gli emigranti)

omissis ( 17)

Art. 21 - (Edilizia scolastica minore)

omissis ( 18)

Art. 22 - (Progetto agricolo - alimentare)

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto agricolo - alimentare 1979- 1982, attraverso gli interventi operativi e le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “ legge generale per gli interventi nel settore primario ” sono disposte a carico degli esercizi 1983 e 1984 le seguenti autorizzazioni di spesa:
omissis ( 19)

Art. 23 - (Contributi in annualità per gli impianti di trattamento per l’eliminazione, la trasformazione e il recupero dei rifiuti solidi urbani)

omissis ( 20)

Art. 24 - (Opere di bonifica integrale del Lago di Garda)

Per la realizzazione delle opere di bonifica integrale del lago di Garda ammesse ai benefici di cui all’articolo 51, punto 4, della legge 7 agosto 1982, n. 526, sulla base dei progetti approvati dal Cipe con deliberazione in data 12 novembre 1982 è autorizzata la spesa complessiva di lire 26.000.000.000; di cui L. 13.000.000.000 a carico dell’esercizio 1983, L. 10.400.000.000 a carico dell’esercizio 1984 e lire 2.600.000.000 a carico dell’esercizio 1985.
I lavori possono essere affidati in concessione dalla Giunta regionale al Consorzio della Riviera Veronese del Garda e ai Comuni di Affi, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Costermano, Torri del Benaco, S. Zeno di Montana, Malcesine, Brenzone, Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise e Castelnuovo, sulla base dei progetti esecutivi ammessi a finanziamento dal Cipe.
Per la loro attuazione valgono le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
I rapporti finanziari fra Regione ed enti concessionari saranno regolati da apposite convenzioni sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
La convenzione fisserà l’aliquota da corrispondere su ciascun progetto all’amministrazione concessionaria per la remunerazione delle spese di progettazione, delle spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori.
L’alta sorveglianza dei lavori previsti dalla presente legge è affidata al dipartimento lavori pubblici, con facoltà di avvalersi dell’ufficio del Genio civile di Verona.
La gestione dei fondi di cui al presente articolo è attuata a norma dell’ articolo 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (cap. 50151). ( 21)

Art. 25 - (Modifiche alla autorizzazione pluriennale di spesa in materia di opere idrauliche)

L’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 16 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , in materia di opere idrauliche è modificata, quanto alle quote a carico degli esercizi 1983 e successivi nei seguenti termini:
omissis ( 22)

Art. 26 - (Opere di consolidamento di terreni instabili per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo)

Per il completamento dei lavori di consolidamento di terreni instabili, già autorizzati dalla legge regionale 27 luglio 1979, n. 47 , ai fini della protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo, in provincia di Belluno, è autorizzata una ulteriore spesa di L. 6.050.441.000, in corrispondenza di una assegnazione di pari importo disposta per tale scopo a favore della Regione del Veneto all’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
I lavori sono affidati in concessione all’Amminstrazione provinciale di Belluno. Per la loro attuazione valgono le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
I rapporti finanziari tra la Regione e l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e tra la Regione e la concessionaria provincia di Belluno sono regolati da apposite convenzioni sulla base dei criteri proposti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale.
L’importo dei lavori affidati all’Amministrazione provinciale di Belluno è aumentato di una aliquota del 6 per cento dell’importo base degli stessi per la remunerazione delle spese di progettazione delle spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori. Sul restante 4 per cento dell’aliquota 10 per cento per spese generali e tecniche riconosciuta dall’Azienda autonoma alla Regione, quest' ultima farà gravare il concorso regionale nelle spese di collaudo e le spese per eventuali ulteriori indagini tecniche e geologiche.
In corso d' opera potranno essere concessi acconti fino ai 98/ 100 dell’ammontare dei lavori e acquisti eseguiti e contabilizzati, aumentati della aliquota per spese generali.
La sorveglianza dei lavori previsti dalla presente presente legge è affidata al dipartimento lavori pubblici, con facoltà di avvalersi dell’ufficio del Genio civile di Belluno.

Art. 27 - (Spese per mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale)

Il secondo comma dell’art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 , che sostitutiva gli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , e successive integrazioni e modificazioni, è così sostituito:
(omissis) ( 23)

Art. 28 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) L'ESAV, finanziato dal presente articolo, è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 è stata abrogata dall'art. 18 della medesima legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
( 2) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 3) Autorizzazione di spesa modificata da art. 9 legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 . La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 4) La legge regionale 7 dicembre 1979, n. 98 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti relativa all’art. 34 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
( 6) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 7) La legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
( 8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 9) Per quanto riguarda le leggi regionali in materia di artigianato finanziate dal presente articolo per la legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 si tratta di disposizione finanziaria ad effetti esauriti inoltre la legge regionale 8 aprile 1977, n. 31 è stata abrogata dall'art. 20 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 . La legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 è stata abrogata dall'art. 25 legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a sua volta abrogata dall'art. 19 legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 . La legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 è stata abrogata dall'art. 16 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 . La legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 è stata abrogata dall'art. 25 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a sua volta abrogata dall'art. 19 legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 . La legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 è stata abrogata dall'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 .
( 10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 12) La legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dalla legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 abrogata dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 abrogata dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 che ha ridisciplinato la materia.
( 13) La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 30 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 . A sua volta abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 14) L’articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 rifinanziato dal presente articolo è stato abrogato dalla lett. b), comma 8, art. 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 15) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 16) Trattasi della Legge 12 agosto 1982, n. 531.
( 17) La legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 è stata abrogata dall'art. 23 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 che ha ridisciplinato la materia. A sua volta abrogata dall'art. 19 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 18) La legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 è stata abrogata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 a sua volta abrogata dall'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 che ha ridisciplinato la materia.
( 19) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti, inoltre gli artt. 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 38, 39, 42, 43, 49, 50, 53 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , finanziati dal presente articolo, sono stati abrogati dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista. In precedenza articolo modificato da art. 3 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 .
( 20) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti, inoltre la legge regionale 11 aprile 1980, n. 20 è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . In precedenza articolo sostituito da art. 13, legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 .
( 21) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 22) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 23) Testo riportato in art. 1, legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 8/1983
S O M M A R I O
Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 (BUR n. 6/1983) (Novellazione)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA’ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.

Art. 1 - Carta tecnica regionale
Al fine di conseguire il completamento della carta tecnica regionale a norma della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 , è autorizzata per il quadriennio 1983- 1986 l’ulteriore spesa di L. 12.000.000.000, di cui L. 1.500.000.000 per l’esercizio 1983, L. 3.000.000.000 per l’esercizio 1984, L. 3.500.000.000 per l’esercizio 1985 e L. 4.000.000.000 per l’esercizio 1986 (cap. 7800).
Art. 2 - Assegnazione all’Esav, Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto
Il contributo ordinario all’Esav, Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto, per il finanziamento dei propri compiti istituzionali a norma della legge regionale istitutiva 9 marzo 1977 n. 27, relativamente all’esercizio finanziario 1983, è determinato in L. 9.600.000.000. La erogazione del contributo è disposta in due rate semestrali anticipate, successivamente all’entrata in vigore della legge regionale di bilancio (cap. 12302).
Per gli anni successivi al 1983 il contributo annuale sarà annualmente disposto dalla legge di bilancio della Regione, contestualmente alla approvazione del bilancio dell’ente.
Per l’esercizio finanziario 1983 è autorizzato entro il limite di L. 650.000.000, il rimborso all’Esav degli oneri per il personale dipendente dall’ente medesimo messo a disposizione della Regione del Veneto per l’anno 1983 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. La erogazione sarà disposta in due soluzioni semestrali posticipate previa deliberazione ricognitoria della Giunta regionale (cap. 12306).
E' autorizzato lo stanziamento di L. 1.200.000.000 per il rimborso all’Esav, entro i limiti dell’autorizzazione stessa, del costo del personale dipendente dall’ente medesimo messo a disposizione della Regione del Veneto negli anni 1980, 1981 e 1982 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. Il rimborso sarà erogato in soluzione unica, previa deliberazione della Giunta regionale di ricognizione e liquidazione del debito (cap. 12304).
E' autorizzata l’assegnazione all’Esav di un contributo straordinario di L. 5.000.000.000, a carico dell’esercizio 1983 per il finanziamento dei lavori di adeguamento, sistemazione e ristrutturazione degli impianti agricoli di proprietà dell’ente stesso nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero - caseario, zootecnico e nel settore dell’acquacoltura, secondo un programma di interventi formulato dall’ente in materia e approvato dalla Giunta regionale. La erogazione ha luogo per metà previa dimostrazione dell’avvenuto avvio della attivazione del programma di opere, e per la seconda metà previa dimostrazione della avvenuta esecuzione e liquidazione di almeno la metà del programma medesimo (cap. 12308).
Art. 3 -Rilevazioni censuarie in materia di agricoltura
L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare collaborazione all’Istat, Istituto centrale di statistica con sede in Roma, per la registrazione dei dati relativi al terzo censimento generale dell’agricoltura e riguardanti il territorio veneto.
Le modalità di prestazione della collaborazione nonché i termini finanziari della medesima saranno disciplinati da apposita convenzione fra Regione e Istat, previa approvazione da parte della Giunta regionale.
Per la esecuzione della convenzione è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 600.000.000, da liquidare nei modi di legge, comprese le spese di trasporto del materiale presso i magazzini dell’Istat a Roma (cap. 7300).
Le spese anticipate saranno recuperate dalla Regione sulla base delle modalità di rendicontazione previste dalla convenzione (cap. 3046).
Art. 4 - Ridestinazione fondi della legge n. 153/ 1975, già autorizzati per i premi di destinazione o cessione terre a fini produttivi a favore degli interventi per la tenuta della contabilità aziendale
I fondi della legge 9 maggio 1975, n. 153, di attuazione delle direttive comunitarie già destinati nel periodo 1977- 1982 al finanziamento dei premi di apporto strutturale ai sensi dell’art. 41 della legge medesima, sono devoluti, per la parte di essi non formalmente impegnata, ammontante a L. 5.180.000.000, al finanziamento del prosieguo della attività di sostegno agli imprenditori agricoli per la tenuta della contabilità aziendale negli anni 1984- 1986 ai sensi dell’art. 29 della stessa legge n. 153/ 1975 e dell’art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 e successive modifiche e integrazioni, in ragione di L. 2.000.000.000 nell’esercizio 1984, L. 2.000.000.000 nel 1985 e L. 1.180.000.000 nel 1986 (cap. 12805).
Art. 5 - Attuazione di progetti di forestazione produttiva nei territori montani
Per la realizzazione dei progetti di forestazione produttiva ammessi al finanziamento con deliberazione del Cipe in data 12 novembre 1982, nell’ambito della quota del fondo investimenti e occupazione di cui al punto n. 4 dell’art. 51 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 33.800.000.000, di cui L. 11.600.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983, L. 11.100.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 e L. 11.100.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985.
La approvazione e la gestione dei progetti di spesa è disposta secondo le procedure previste dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, per i singoli tipi di intervento.
Per la gestione amministrativa e contabile dei progetti la cui esecuzione sia affidata in concessione alle comunità montane o ad altri enti locali a norma della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, sono applicate le procedure di cui all’art. 95/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (cap. 13611).
Art. 6 -Concorso negli interessi sui mutui integrativi di cui al regolamento comunitario n. 17/ 1964
A norma della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 98 , relativa alla concessione di contributi su opere di miglioramento fondiario assistite dal Feoga in attuazione del regolamento Cee n. 17/ 1964 e finanziate dallo Stato in attuazione dell’art. 3 del dpr 19 marzo 1979, è autorizzato un limite d'impegno di L. 600.000.000, per il concorso negli interessi sui mutui integrativi ventennali previsti dal regolamento sopra richiamato (cap. 11805).
Art. 7 - Contributi alle Apa per la tenuta dei libri genealogici
Ai fini di conseguire l’obiettivo del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico di cui all’art. 34 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , la Regione concede contributi per complessive L. 2.000.000.000 alle Apa per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici e alla effettuazione dei controlli funzionali da svolgere nel 1983, in anticipazione sulle corrispondenti assegnazioni statali disposte a finanziamento della delega delle funzioni di cui all’art. 77, lettera c) del dpr 24 luglio 1977, n. 616 (cap. 12571).
Art. 8 - Indennità compensativa
Per la concessione dell’indennità compensativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 352/ 76 a favore di imprenditori agricoli singoli o associati delle zone montane che si impegnino a coltivare il terreno per almeno cinque anni, secondo le modalità di cui agli artt. 49 e seguenti della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 e successive modifiche e integrazioni, è disposta per il 1983 una autorizzazione di spesa di L. 6.212.000.000 cui la Regione fa fronte con i fondi assegnati dallo Stato a norma dell’art. 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423 (cap. 14813).
Art. 9 - Mutui proprietà diretto coltivatrice
E' disposta la utilizzazione di quota parte di lire 480.000.000, del limite di impegno complessivo di lire 2.210.000.000 disposto dalla legge regionale n. 21/1975 in materia di miglioramento fondiario per il concorso negli interessi sui mutui per sviluppo della proprietà diretto coltivatrice in aggiunta al limite d' impegno di L. 1.000.000.000, disposto dall’art. 1 della legge regionale n. 48/1982 a partire dall’esercizio 1983 (cap. 11036 e cap. 11230).
A partire dall’esercizio finanziario 1984 per il concorso negli interessi sui mutui per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice è disposto un ulteriore limite d' impegno ventennale di L. 600.000.000 (cap. 11036).
Art. 10 - Forestazione
Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1978, n. 52 “ legge forestale regionale ”, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese a integrazione e modifica delle autorizzazioni già disposte dalla legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 :
a) Interventi di difesa idrogeologica a norma degli artt. 8, 10, 19, 20 lettera a) della legge regionale n. 52:
- maggiore spesa di L. 1.210.000.000 a carico dell’esercizio 1986, sul capitolo 13030, finanziata con i fondi della legge “ Quadrifoglio ”.
- Trasferimento al 1986 di quota parte di lire 400.000.000 della spesa autorizzata sul capitolo 13032 per il 1985 finanziata con mezzi regionali.
b) Interventi di prevenzione incendi a norma dell’art. 17 della legge regionale n. 52:
- maggiore spesa di L. 100.000.000, a carico dell’esercizio 1986 sul capitolo 13075, finanziata con i fondi della legge n. 984/ 1977 “ Quadrifoglio ”.
c) Intervento per le strade silvopastorali a norma dell’art. 26 della legge regionale n. 52:
- maggiore spesa di L. 800.000.000 a carico dell’esercizio 1986 sul capitolo 13081 finanziata con i fondi della legge n. 984/ 1977 “ Quadrifoglio ”.
- Trasferimento al 1986 di una quota di L.400.000.000 della autorizzazione di spesa già disposta a carico dell’esercizio 1985 dalla legge regionale n. 8/1981 sul capitolo 13082.
d) Interventi per la produzione di materiale forestale, semi e piantine a norma degli artt. 28 e 29 della legge regionale n. 52:
- maggiore spesa di L. 62.000.000 a carico dell’esercizio 1986 sul capitolo 13051 finanziato con i fondi della legge n. 984/ 1977 “ Quadrifoglio ”.
Art. 11 - Interventi nel settore artigiano
Nel quadriennio 1983- 1986 la Regione del Veneto interviene nel settore artigiano per la effettuazione dei seguenti interventi:
a) contributi annuali alle botteghe - scuola e premi di frequenza e profitto a norma della legge regionale 8 aprile 1977, n. 31 (cap. 21220)
Esercizio 1983 L. 400.000.000
Esercizio 1984 L. 450.000.000
Esercizio 1985 L. 500.000.000
Esercizio 1986 L. 550.000.000
b) contributi in conto interessi sui crediti di esercizio assistiti dalle cooperative artigiane di garanzia a norma della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 (cap. 21250)
Esercizio 1983 L. 3.000.000.000
Esercizio 1984 L. 3.300.000.000
Esercizio 1985 L. 3.650.000.000
Esercizio 1986 L. 4.000.000.000
c) contributi a favore delle cooperative artigiane di garanzia a norma della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 (cap. 21411) e dell’art. 9 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70
Esercizio 1983 L. 1.000.000.000
Esercizio 1984 L. 650.000.000
Esercizio 1985 L. 700.000.000
Esercizio 1986 L. 750.000.000
d) concorso nelle spese di gestione delle cooperative artigiane di garanzia e del Consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto a norma dell’art. 14 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 (cap. 21412)
Esercizio 1983 L. 100.000.000
Esercizio 1984 L. 120.000.000
Esercizio 1985 L. 140.000.000
Esercizio 1986 L. 150.000.000
e) interventi per l’incentivazione dell’associazionismo fra le imprese artigiane a norma della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 :
- Contributi in capitale a organismi consortili per agevolare gli investimenti a norma dell’art. 11 L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1986 (cap 21452)
- Contributo straordinario per la costituzione di un fondo di garanzia per prestiti a breve termine contratti da organismi consortili tra le imprese artigiane a norma dell’art. 17 L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1986 (cap. 21454)
- Contributi rivolti a promuovere l’associazionismo fra le imprese artigiane a norma dell’art. 21 L. 50.000.000 annui per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1986 (cap. 21456)
f) interventi per agevolare gli investimenti produttivi delle imprese artigiane a norma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 :
- Conferimento regionale al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti a medio termine gestito dalla cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) e al fondo centrale di garanzia, a norma dell’art. 1, lettera a) e art. 2 della legge
L. 8.000.000.000 annui per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1986 (cap. 21230)
- Contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria (leasing) a norma dell’art. 1, lettera b) e art. 6 e successivi della legge (cap. 21240)
Esercizio 1983 L. 2.100.000.000
Esercizio 1984 L. 2.300.000.000
Esercizio 1985 L. 2.500.000.000
Esercizio 1986 L. 2.800.000.000
- Contributi in conto interessi su prestiti fino a 36 mesi per investimenti a norma dell’art. 1, lettere c) e g) e successivi della legge
L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985 (cap. 21242)
g) contributi per lo sviluppo dei consorzi fidi tra i titolari di piccole imprese a norma della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19
L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1986 (cap.21420)
h) provvidenze regionali per la realizzazione di aree destinate a insediamenti produttivi per le imprese artigiane a norma della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 , rifinanziata dall’art. 5 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 (cap. 21020)
Esercizio 1985 L. 5.000.000.000
Art. 12 - Promozione economica e fieristica
Per le finalità di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , sono autorizzate per il quadriennio 1983- 1986 le seguenti spese:
a) Iniziative regionali di promozione economico
- fieristica nel settore primario:
- L. 400.000.000 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1986 con mezzi propri della Regione (cap. 30020)
- L. 1.620.000.000 per l’esercizio finanziario 1983, con quota parte dei fondi assegnati dallo Stato sulla legge n. 403/ 1977 (cap. 30021)
b) Iniziative regionali di promozione economico
- fieristica nel settore secondario (cap. 30024):
Esercizio 1983 L. 2.400.000.000
Esercizio 1984 L. 2.700.000.000
Esercizio 1985 L. 3.000.000.000
Esercizio 1986 L. 3.300.000.000
Art. 13 - Ulteriore modifica alle condizioni agevolative per mutui casa alle cooperative ex legge n. 865/ 1971
A favore delle cooperative edilizie ammesse ai benefici della legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 , in aggiunta al contributo costante annuo disposto a norma dell’art. 26 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 sostitutivo del secondo comma della soprarichiamata legge regionale n. 84/1980 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo costante annuo pari rispettivamente:
- all’1,00 per cento del capitale assunto in prestito, se il tasso nominale del mutuo è compreso fra il 16,50 per cento e il 20 per cento;
- al 3,00 per cento del capitale assunto in prestito se il tasso nominale del mutuo è superiore al 20 per cento.
L’erogazione del contributo integrativo è disposta direttamente a favore dell’istituto mutuante in concomitanza con l’erogazione del contributo disposto dall’articolo 26 della legge regionale n. 48/1982 (cap. 40011).
Art. 14 - Potenziamento infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti
A integrazione e modifica dell’art. 10 della legge 10 settembre 1982, n. 48, in attuazione degli interventi per il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , sono disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:
a) Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma dell’art. 2, punti 1a, 1b, 2a, 3 (cap. 45150):
- trasferimento al 1985 di L. 2.000.000.000 autorizzati sull’esercizio 1983 e di L. 3.000.000.000 autorizzati per l’esercizio 1984, sull’esercizio 1985
- nuova autorizzazione di spesa per L. 10.000.000.000 sull’esercizio 1985 e L. 1.840.000.000 sull’esercizio 1986.
b) Realizzazione di porti interni e lacuali a norma dello art. 2, punti 1c, 2b e comma terzo (cap. 45130):
- slittamento all’esercizio 1986 della autorizzazione già disposta a carico dell’esercizio 1982
- nuova autorizzazione di spesa per L. 3.500.000.000 a carico dell’esercizio 1985.
c) Contributi per la realizzazione di interporti e centri merci ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 (cap. 45310)
Nuove autorizzazioni di spesa
per L. 7.300.000.000 nel 1983
per L. 5.700.000.000 nel 1984
per L. 6.500.000.000 nel 1985
per L. 1.000.000.000 nel 1986
L’autorizzazione complessiva di spesa per la realizzazione di interporti e centri merci assomma a L. 29.000.000.000, di cui L. 2.800.000.000 già iscritti sul bilancio per l’esercizio finanziario 1982.
L’autorizzazione aggiuntiva di L. 18.000.000.000 rispetto all’autorizzazione originaria disposta dalla legge regionale n. 8/1982 sarà destinata dalla Giunta regionale nell’ambito delle iniziative già previste dall’articolo 2, terzo comma della legge stessa.
d) Contributi per i porti marittimi di Venezia e di Chioggia a norma dell’art. 2, quarto comma, della legge (cap. 45034):
- trasferimento di due quote rispettivamente di lire 150.000.000 e L. 350.000.000 già disposte a carico degli esercizi 1983 e 1984 sull’esercizio 1986
- nuova autorizzazione di spesa per L. 3.000.000.000 a carico dell’esercizio 1985.
e) Contributi sulle spese di progettazione di opere di rilevante interesse regionale nel settore dei trasporti ai sensi dell’art. 3 della legge (cap. 45002):
- trasferimento di una quota di L. 450.000.000 della autorizzazione disposta sull’esercizio 1982 a carico dell’esercizio 1985.
f) Contributi in annualità costanti ventennali a norma dell’art. 7 della legge per la realizzazione di parcheggi scambiatori, autostazioni, autoporti, per la eliminazione dei passagggi a livello e per la realizzazione in infrastrutture di raccordo ferroviario.
Costruzione di natanti fluviali e fluvio marittimi e di centri programmati a livello di bacini di trasporto (cap. 45800):
- slittamento della decorrenza dei due limiti d'impegno di L. 1.200.000.000 ciascuno rispettivamente agli esercizi 1984 e 1985.
Art. 15 - Riqualificazione e potenziamento del patrimonio ricettivo e turistico
Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , come modificata dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 55 e dall’art. 9 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 sono autorizzati i seguenti nuovi limiti di impegno decennali di spesa (cap. 31052):
- Limite di L. 200.000.000 dal 1983
- Limite di L. 700.000.000 dal 1984.
Art. 16 - Manifestazioni promozionali nel settore del turismo
Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 , riguardante la disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa (cap. 31024):
Esercizio 1983 L. 1.800.000.000
Esercizio 1984 L. 1.900.000.000
Esercizio 1985 L. 2.000.000.000
Esercizio 1986 L. 2.100.000.000
Art. 17 - Strutture per gli anziani
La autorizzazione pluriennale di spesa di cui all’art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , per il finanziamento della costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici da destinare ai servizi di assistenza aperta e residenziale per gli anziani è così rideterminata (cap. 61034):
Esercizio 1983 L. 5.000.000.000
Esercizio 1984 L. 8.500.000.000
Esercizio 1985 L. 1.500.000.000
Art. 18 - Interventi per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Ai fini della effettuazione degli interventi per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in attuazione delle funzioni delegate dallo Stato in materia energetica in forza della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio a partire dal 1983 dei seguenti capitoli di spesa, da collocare nell’ambito del titolo 3°, interventi a sostegno del settore secondario ed energetico, categoria 3a, interventi nel settore energetico, sezione 2a, interventi per delega dello Stato nel settore dell’energia:
- Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nell’edilizia a norma degli artt.6 e 7 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (cap. 22101);
- Contributi in conto capitale per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale a norma dell’art. 8, quinto comma e art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (cap. 22103);
- Contributi in conto interessi su mutui decennali di finanziamento di iniziative per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale a norma dell’art. 8, primo comma e art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (cap. 22105);
- Contributi in conto capitale e aziende agricole singole o associate per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo a norma dell’art. 12, punto 1, della legge 29 maggio 1982, n. 308 (cap. 22107);
- Contributi in conto interessi su mutui integrativi ventennali contratti da aziende agricole singole o associate per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo, a norma dell’art. 12, punto 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, cui corrisponderanno nella parte entrata i capitoli relativi alle assegnazioni statali di pari importo (cap. 22109).
Art. 19 - Convenzione con l’Anas per la realizzazione di un programma di interventi viari di interesse regionale
Ai fini della realizzazione di un programma di interventi sulla viabilità statale volto a eliminare le strozzature oggi esistenti nel sistema stesso e a consentire la armonizzazione con il sistema viario locale, a migliorare il collegamento delle aree di sviluppo e dei terminali del sistema dei trasporti secondo gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, la Regione del Veneto è autorizzata a concorrere fino a un terzo del costo delle opere necessarie, unitamente agli enti locali interessati.
La quota di concorso della Regione del Veneto è autorizzata in complessive L. 30.000.000.000 di cui lire 15.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 e lire 15.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985.
Il programma di interventi e le modalità di erogazione del contributo regionale alla realizzazione del programma stesso saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi con l’Azienda di Stato per le strade statali, Anas, previa approvazione da parte della Giunta regionale la quale procederà dopo che il Consiglio regionale avrà approvato il piano decennale ex legge n. 531 ( 1) (cap. 45250).
Art. 20 - Edilizia agevolata per gli emigranti
Il limite d'impegno di L. 250.000.000 autorizzato dall’art. 11 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , in materia di edilizia residenziale agevolata a favore degli emigranti veneti in attuazione della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 , decorre a partire dall’esercizio finanziario 1984 (cap. 61352).
Art. 21 - Edilizia scolastica minore
Per le finalità di cui alla legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 , in materia di edilizia scolastica per il riattamento, l’ampliamento e la sistemazione di edifici adibiti a scuole medie, elementari e materne nei piccoli centri della Regione, è disposta per il quadriennio 1983- 1986 la seguente autorizzazione di spesa (cap. 71020):
Esercizio 1983 L. 2.000.000.000
Esercizio 1984 L. 2.000.000.000
Esercizio 1985 L. 2.200.000.000
Esercizio 1986 L. 2.500.000.000
Art. 22 - Progetto agricolo - alimentare
Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto agricolo - alimentare 1979- 1982, attraverso gli interventi operativi e le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “ legge generale per gli interventi nel settore primario ” sono disposte a carico degli esercizi 1983 e 1984 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) contributi per l’assistenza tecnica polivalente a norma dell’art. 21 della legge, con mezzi regionali: (cap. 12532) L. 1.000.000.000 a carico dell’esercizio 1983, di nuova autorizzazione di spesa
b) interventi per la irrigazione e la bonifica a norma dell’art. 27 della legge, con i fondi di cui alla legge n. 984/ 1977 “ Quadrifoglio ” (cap. 10505):
L. 19.652.000.000 nell’esercizio 1983
L. 21.893.000.000 nell’esercizio 1984
L. 19.100.000.000 nell’esercizio 1985
L. 20.000.000.000 nell’esercizio 1986
c) contributi per l’approvvigionamento idrico, l’elettrificazione e la viabilità rurale a norma dell’art. 28 della legge, con mezzi regionali (cap. 10510)
L. 3.000.000.000 a carico dell’esercizio 1984 di cui lire 2.000.000.000 di nuova autorizzazione di spesa e lire 1.000.000.000 per trasferimento della autorizzazione già disposta sull’esercizio 1983 dall’art. 21, lettera c), della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
d) contributi per la costruzione di vivai e per la costruzione o l’ammodernamento di serre a norma dell’art. 43, primo comma, lettera A), punto 1), della legge (cap. 11543).
Nuova autorizzazione di spesa di L. 2.770.000.000, per devoluzione della somma di L. 427.000.000 non impegnata sul capitolo 11547 e della somma di lire 2.200.000.000 non impegnata sul capitolo 11545 del 1982, ambedue già finanziati con i fondi della legge n. 984/ 1977 “ Quadrifoglio ”, nonché per devoluzione della residua autorizzazzione di L. 143.000.000 già disposta per il 1983 sul capitolo 11547
e) concorso sugli interessi su prestiti di conduzione a norma dell’art. 49 della legge (cap. 11519) L. 10.882.000.000, per l’esercizio 1983 di cui L. 700.000.000 mediante devoluzione della economia nel 1982 sull’ex cap. 1087 “ prestiti anticipazione soci ” già finanziato con i fondi della legge n. 403/ 1977 e compresa nello avanzo d' amministrazione presunto
L. 4.192.000.000 quota parte della assegnazione statale sull’art. 4 della legge n. 423/1981
L. 5.990.000.000 assegnazione statale sul finanziamento disposto dall'art. 51, punto 8, della legge n. 526/ 1982
L. 13.944.000.000, per l’esercizio 1984 di cui:
L. 4.192.000.000, quota parte della assegnazione statale sull’art. 4 della legge n. 423/ 1981
L. 2.000.000.000, quota parte della assegnazione statale sulla legge n. 403/1977 e L. 7.752.000.000 per devoluzione ai sensi dell’art. 17 della legge n. 423/ 1981 di altrettante somme già destinate nell’esercizio 1982 al finanziamento dei prestiti per lo stoccaggio e la conservazione dei vini (cap. 111551, lire 3.260 milioni) e dei contributi nelle spese di raccolta latte (cap. 12511, lire 4.492 milioni) e non utilizzate entro il termine dell’esercizio
f) concorso negli interessi su prestiti di esercizio per la acquisizione di bestiame da ingrasso a norma dello art. 36, lettera b) della legge (cap. 11581)
L. 2.000.000.000, a carico dell’esercizio 1984 per trasferimento di quota parte dell’autorizzazione di spesa già disposta per l’esercizio 1983 dall’art. 21, lettera t) della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , finanziata con i fondi della legge n. 403/ 1977
g) interventi per l’igiene e il miglioramento qualitativo del latte a norma dell’art. 38 della legge (cap. 12561)
500.000.000 per l’esercizio 1983, per devoluzione della economia registrata sul capitolo 7118 nel 1982, compresa nell’avanzo d' amministrazione a destinazione vincolata applicata al bilancio 1983 e finanziata con i fondi della legge n. 984/ 1977 “ Quadrifoglio ”
h) contributi per lo sviluppo dell’acquacoltura e della itticoltura a norma dell’art. 53, terzo comma, della legge (cap. 15525)
L. 900.000.000 per l’esercizio 1984, per trasferimento della autorizzazione di spesa, di pari importo già disposta a carico dell’esercizio 1983, dall’art. 21, lettera v), della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 . Il limite d' impegno ventennale di L. 400.000.000 già autorizzato sul capitolo 15529 dell’art. 21, lettera z), della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , per il concorso negli interessi sui mutui per lo sviluppo dell’acquacoltura, già finanziato con i fondi della legge n. 984/ 1977 “ Quadrifoglio ” viene finanziato con i fondi regionali e trasferito a carico del capitolo 15531
i) concorso negli interessi e contributi in conto capitale su prestiti per anticipazione ai soci conferenti da parte di organismi associativi a norma dell’art. 50, quinto e sesto comma della legge (cap. 11509):
L. 6.350.000.000 per l’esercizio 1984 finanziati con quota ancora disponibile sui fondi assegnati sulla legge statale n. 403/1977
l) contributi per l’assistenza polivalente a norma dello art. 21 della legge (cap. 12531):
L. 1.718.000.000 per l’esercizio 1983
L. 2.300.000.000 per l’esercizio 1984
ambedue finanziati con quote disponibili sulle assegnazioni statali di cui alla legge n. 403/ 1977
m) concorso negli interessi su mutui per il finanziamento di strutture collettive per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche a norma degli artt. 29, 30 e 31 della legge (cap. 11015 cni)
L. 995.000.000 di limite d' impegno ventennale a decorrere dall’esercizio 1983
L. 610.000.000 di limite d' impegno ventennale a decorrere dall’esercizio 1984 ambedue finanziati con i fondi assegnati sulla legge n. 423/ 1981, artt. 14 e 16
n) programmi di ricerca e sperimentazione a norma dell’art. 20 della legge (cap. 12521)
L. 924.000.000 per l’esercizio 1984 finanziate con i fondi disponibili sulla assegnazione statale di cui alla legge n. 403/ 1977
o) interventi per l’igiene e il miglioramento qualitativo del latte a norma dell’art. 38 della legge (cap 12563) L. 4000.000.000 per l’esercizio finanziario 1984 finanziate con i fondi disponibili sulle assegnazioni statali di cui alla leggen.403/1977
p) centri di assistenza tecnica ex art. 23 (cap. 12319)
L. 2.000.000.000 nell’esercizio 1983 con i fondi legge n. 403/1977
q) personale tecnico e dirigente delle cooperative ex art. 25 (cap. 12503)
L. 500.000.000 nell’esercizio 1983 con i fondi legge n. 403/1977
r) valorizzazione delle produzioni agricole ex art. 26 (cap. 12545)
L. 900.000.000 nell’esercizio 1983 con i fondi legge n. 403/1977
s) contributi al Consorzio per lo sviluppo avicolo del Veneto ex art. 39, lettera d), (cap. 12591)
L. 100.000.000 nell’esercizio 1983
t) Istituto ippico di Ferrara ex art. 39, lettera e), (cap. 11585)
L. 300.000.000 nell’esercizio 1983 con i fondi legge n. 403/1977
u) lotta e profilassi contro le mastiti bovine ex art. 42 (cap. 12583)
L. 700.000.000 nell’esercizio 1983 con i fondi legge n. 403/ 1977
v) Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara ex art. 43 (cap. 12505)
L. 550.000.000 per l’esercizio 1983 con i fondi legge n. 403/1977
z) premi per il conferimento vitelli in centri di svezzamento ex art. 39 (cap. 11583)
L. 200.000.000 per l’esercizio 1983 con i fondi legge n. 403/ 1977.
Art. 23 - Contributi in annualità per gli impianti di trattamento per l’eliminazione, la trasformazione e il recupero dei rifiuti solidi urbani
Le annualità costanti di contributo a favore di comunità montane, comuni e loro consorzi, autorizzate dalla legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 , per la costruzione o l' adeguamento di impianti di trattamento per la eliminazione, la trasformazione e il recupero dei rifiuti urbani, non ancora formalmente impegnate in via definitiva alla data di approvazione della presente norma sono riservate a favore dei progetti che usufruiscono del finanziamento da istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
Il contributo annuale sulle somme ammesse ai benefici della legge è elevato al 10 per cento annuo costante e viene erogato limitatamente alla durata del mutuo di finanziamento dell' opera, in rate posticipate corrispondenti alle scadenze contrattuali del mutuo medesimo.
Il limite massimo d' importo delle opere ammissibili a contributo di cui al primo comma dell' art. 2 della sopracitata legge n. 29/ 1980 è elevato a L. 6.000.000.000.Quello di cui al secondo comma dello stesso articolo è elevato a L. 2.000.000.000.
Il programma delle opere da finanziare già determinato a norma della legge regionale n. 29/ 1980 soprarichiamata, sarà ridefinito con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, nei termini nuovi di intervento disposti dalla presente norma, col fine di mantenere l' impegno pluriennale complessivo della Regione all' interno del limite d' impegno autorizzato di L. 1.150.000.000 annui (cap. 50140).
Art. 24 - Opere di bonifica integrale del Lago di Garda
Per la realizzazione delle opere di bonifica integrale del lago di Garda ammesse ai benefici di cui all’articolo 51, punto 4, della legge 7 agosto 1982, n. 526, sulla base dei progetti approvati dal Cipe con deliberazione in data 12 novembre 1982 è autorizzata la spesa complessiva di lire 26.000.000.000; di cui L. 13.000.000.000 a carico dell’esercizio 1983, L. 10.400.000.000 a carico dell’esercizio 1984 e lire 2.600.000.000 a carico dell’esercizio 1985.
I lavori possono essere affidati in concessione dalla Giunta regionale al Consorzio della Riviera Veronese del Garda e ai Comuni di Affi, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Costermano, Torri del Benaco, S. Zeno di Montana, Malcesine, Brenzone, Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise e Castelnuovo, sulla base dei progetti esecutivi ammessi a finanziamento dal Cipe.
Per la loro attuazione valgono le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
I rapporti finanziari fra Regione ed enti concessionari saranno regolati da apposite convenzioni sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
La convenzione fisserà l’aliquota da corrispondere su ciascun progetto all’amministrazione concessionaria per la remunerazione delle spese di progettazione, delle spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori.
L’alta sorveglianza dei lavori previsti dalla presente legge è affidata al dipartimento lavori pubblici, con facoltà di avvalersi dell’ufficio del Genio civile di Verona.
La gestione dei fondi di cui al presente articolo è attuata a norma dell’articolo 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (cap. 50151).
Art. 25 - Modifiche alla autorizzazione pluriennale di spesa in materia di opere idrauliche
L’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 16 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , in materia di opere idrauliche è modificata, quanto alle quote a carico degli esercizi 1983 e successivi nei seguenti termini:
Esercizio finanziario 1983: L. 10.000.000.000 (-6.000.000.000)
Esercizio finanziario 1984: L. 8.000.000.000 (+4.000.000.000)
Esercizio finanziario 1985: L. 2.000.000.000 (+2.000.000.000)
L’autorizzazione complessiva di spesa non subisce modificazioni (cap. 52004).
Art. 26 - Opere di consolidamento di terreni instabili per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo
Per il completamento dei lavori di consolidamento di terreni instabili, già autorizzati dalla legge regionale 27 luglio 1979, n. 47 , ai fini della protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo, in provincia di Belluno, è autorizzata una ulteriore spesa di L. 6.050.441.000, in corrispondenza di una assegnazione di pari importo disposta per tale scopo a favore della Regione del Veneto all’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
I lavori sono affidati in concessione all’Amminstrazione provinciale di Belluno. Per la loro attuazione valgono le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
I rapporti finanziari tra la Regione e l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e tra la Regione e la concessionaria provincia di Belluno sono regolati da apposite convenzioni sulla base dei criteri proposti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale.
L’importo dei lavori affidati all’Amministrazione provinciale di Belluno è aumentato di una aliquota del 6 per cento dell’importo base degli stessi per la remunerazione delle spese di progettazione delle spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori. Sul restante 4 per cento dell’aliquota 10 per cento per spese generali e tecniche riconosciuta dall’Azienda autonoma alla Regione, quest' ultima farà gravare il concorso regionale nelle spese di collaudo e le spese per eventuali ulteriori indagini tecniche e geologiche.
In corso d' opera potranno essere concessi acconti fino ai 98/ 100 dell’ammontare dei lavori e acquisti eseguiti e contabilizzati, aumentati della aliquota per spese generali.
La sorveglianza dei lavori previsti dalla presente presente legge è affidata al dipartimento lavori pubblici, con facoltà di avvalersi dell’ufficio del Genio civile di Belluno.
Art. 27 - Spese per mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale
Il secondo comma dell’art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 , che sostitutiva gli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , e successive integrazioni e modificazioni, è così sostituito:
In caso di organizzazione diretta, la Giunta regionale approva il preventivo globale di spesa, specificando altresì l'ammontare dell'anticipazione da corrispondere al funzionario autorizzato al maneggio del denaro liquido per le spese urgenti, operando sulle partite di giro. La liquidazione della spesa è disposta con decreto del dirigente del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . In caso di contributo, l'ammontare dello stesso e i criteri di erogazione sono determinati dalla Giunta regionale.
Art. 28 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Trattasi della Legge 12 agosto 1982, n. 531.


SOMMARIO