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Legge regionale 6 marzo 1984, n. 10 (BUR n. 11/1984)

Interventi urgenti per la diffusione della cultura

Legge regionale 6 marzo 1984, n. 10 (BUR n. 11/1984) (Abrogata)

INTERVENTI URGENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 marzo 1984, n. 10 (BUR n. 11/1984)

INTERVENTI URGENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA

Art. 1
La Regione del Veneto concede per l'anno 1983, agli enti culturali di seguito indicati, un contributo straordinario per l'attuazione di programmi di particolare rilevanza culturale non finanziabili con i contributi ordinari regionali o dagli enti stessi con proprie risorse:
- Fondazione Cini
L. 100.000.000
- Ateneo Veneto
L. 40.000.000
- Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti
L. 70.000.000
- Accademia Olimpica di Vicenza
L. 50.000.000
- Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona
L. 20.000.000
- Società Letteraria di Verona
L. 20.000.000
- Centro Internazionale A. Palladio di Vicenza
L. 50.000.000
- Fondazione Levi di Venezia
L. 30.000.000
- Centro Storia Università di Padova
L. 30.000.000
- Istituto Ricerche Storia Sociale e Religiosa di Vicenza
L. 40.000.000
- Deputazione Storia Patria per le Venezie
L. 30.000.000
- Istituto Bellunese di Ricerche Culturali e Sociali
L. 40.000.000
- Comunità Israelitica di Venezia
L. 30.000.000
- Ente Nazionale Francesco Petrarca di Padova
L. 20.000.000
- Istituto N. Rezzara di Vicenza
L. 60.000.000
- Istituto A. Gramsci di Venezia
L. 70.000.000
- Fondazione A. Zancan di Padova
L. 30.000.000
- Fondazione Corazzin di Venezia
L. 30.000.000
- Fondazione Querini Stampalia di Venezia
L. 70.000.000
- L'Arena di Verona
L. 175.000.000
- La Fenice di Venezia
L. 175.000.000
- Teatro Sociale di Rovigo
L. 50.000.000
- Teatro Comunale di Treviso
L. 50.000.000
- Solisti Veneti
L. 80.000.000
- Veneto Teatro
L. 450.000.000
- Comune di Padova per Teatro Verdi
L. 50.000.000
- Comune di Vicenza per il Festival Mozart
L. 50.000.000
- Ente Autonomo "La Biennale" di Venezia
L. 170.000.000
- Ente Teatro di Treviso per l'Orchestra Filarmonica Veneta

L. 500.000.000
- Accademia del Concordi, Rovigo

- iniziative proprie
L. 60.000.000
- iniziative terzi
L. 40.000.000
- Centro Culturale "G. Toniolo" di Verona
L. 30.000.000
- Ente Orchestra da Camera di Padova
L. 50.000.000
- IRES Veneto
L. 20.000.000
- Centro "L'uomo e l'ambiente" di Padova
L. 40.000.000
Art. 2
L'erogazione del contributo viene effettuata dalla Giunta regionale su presentazione di idonea documentazione delle attività svolte.
L'Ente beneficiario deve presentare una relazione particolareggiata dell'impiego del contributo.
Art. 3
Al fine di incrementare la misura dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 37 del 18 maggio 1979, n. 38 del 18 maggio 1979 e n. 82 del 5 novembre 1979, i relativi stanziamenti del bilancio 1984 sono aumentati come segue:
cap. 70024
in aumento
L. 120.000.000
cap. 70054
in aumento
L. 200.000.000
cap. 70070
in aumento
L. 140.000.000
cap. 70074
in aumento
L. 40.000.000
cap. 70090
in aumento
L. 270.000.000
cap. 70096
in aumento
L. 150.000.000
Art. 4
La Giunta regionale è autorizzata a erogare ai destinatari dei contributi di cui ai provvedimenti del Consiglio regionale n. 807 del 29 luglio 1983, n. 810 del 29 luglio 1983, adottati rispettivamente ai sensi delle leggi regionali 18 maggio 1979, n. 37, 18 maggio 1979, n. 38, art. 1, lettera a), 5 novembre 1979, n. 82, titolo II, 5 novembre 1979, n. 82, titolo I, un ulteriore contributo non inferiore al 10 per cento della somma già erogata e fino a un massimo del 20 per cento.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l'erogazione di contributi anche a enti e associazioni le cui domande, ai fini delle leggi regionali di cui al primo comma, munite dalla documentazione prescritta, siano state comunque presentate entro il 28 febbraio 1983, derogando alle norme contenute negli articoli 4, 8 e 10 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 37 e nell'art. 21 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 .
Dai contributi di cui al presente articolo, sono comunque esclusi i soggetti di cui all'art. 1.
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare competente dell'elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.
Il contributo è liquidato dal Dipartimento competente su presentazione di idonea documentazione delle attività svolte.
Art. 5
Alla spesa complessiva di L. 3.740.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1984, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa per gli interventi previsti dall'art. 1, nonché mediante la elaborazione degli stanziamenti di spesa di cui ai capitoli indicati nell'art. 3.
A tal fine si provvede mediante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale n. 72/1977 , come modificato dalla legge regionale n. 43/1982 , degli importi corrispondenti effettivamente accantonati nella partita n. 12 "Nuova disciplina degli interventi regionali nei settori della cultura" del capitolo n. 80210, Fondo globale spese correnti del Bilancio di previsione per l'esercizio 1983.
Art. 6
Al Bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in aumento:
Cap. 70024 "Contributi a Enti e associazioni per svolgimento di attività culturali"
Competenza
L. 120.000.000
Cassa
L. 120.000.000
Pluriennale 1984
L. 120.000.000

Cap. 70054 "Contributi a Enti locali, Istituzioni e Associazioni per il settore musicale"
Competenza
L. 200.000.000
Cassa
L. 200.000.000
Pluriennale 1984
L. 200.000.000

Cap. 70070 "Contributi a Enti locali, Istituzioni e Associazioni per il settore teatrale"
Competenza
L. 140.000.000
Cassa
L. 140.000.000
Pluriennale 1984
L. 140.000.000

Cap. 70074 "Contributi a Enti, Associazioni e Istituzioni per il settore cinematografico"
Competenza
L. 40.000.000
Cassa
L. 40.000.000
Pluriennale 1984
L. 40.000.000

Cap. 70090 "Contributo per il funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, dei centri di lettura e degli archivi storici affidati agli Enti locali"
Competenza
L. 270.000.000
Cassa
L. 270.000.000
Pluriennale 1984
L. 270.000.000

Cap. 70096 "Contributo per il funzionamento dei musei di Enti locali o di interesse locale"
Competenza
L. 150.000.000
Cassa
L. 150.000.000
Pluriennale 1984
L. 150.000.000

Cap. 70098 "Contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1983 a Enti, Istituiti a Associazioni culturali varie" CNI
Competenza
L. 2.820.000.000
Cassa
L. 2.820.000.000
Pluriennale 1984
L. 2.820.000.000
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01 Cod. ISTAT 1.1.1.06.57.06.2
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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