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Legge regionale 18 aprile 1984, n. 14 (BUR n. 18/1984)

Interpretazione autentica delle norme concernenti l'equiparazione al personale regionale del personale di alcuni enti dipendenti dalla Regione

Legge regionale 18 aprile 1984, n. 14 (BUR n. 18/1984)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME CONCERNENTI L’EQUIPARAZIONE AL PERSONALE REGIONALE DEL PERSONALE DI ALCUNI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.

Art. 1

L’equiparazione al personale regionale del personale dell’Istituto regionale di studi e ricerche economico - sociali del Veneto (IRSEV), dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV), della Latteria didattica “ P. Marconi ” di Thiene e degli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU), sancita dagli articoli 20, primo comma, e 22, terzo comma, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , dall’ art. 25, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , dall’articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 e dall’articolo 13, primo comma, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , deve intendersi operante anche agli effetti del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e quindi al fine di rendere obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali medesime, istitutive degli Enti, l’iscrizione del rispettivo personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), all’Istituto nazionale di assistenza dipendenti Enti locali (INADEL) e alla competente gestione per le assicurazioni contro le malattie. ( 1)
La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica degli articoli di legge ivi indicati.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.


Note

( 1) L'IRSEV è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28 ; la latteria didattica P. Marconi è stata soppressa dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 ; gli ESU sono stati trasformati in Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dall'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1984, n. 14 (BUR n. 18/1984)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME CONCERNENTI L’EQUIPARAZIONE AL PERSONALE REGIONALE DEL PERSONALE DI ALCUNI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Art. 1
L’equiparazione al personale regionale del personale dell’Istituto regionale di studi e ricerche economico - sociali del Veneto (IRSEV), dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV), della Latteria didattica “ P. Marconi ” di Thiene e degli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU), sancita dagli articoli 20, primo comma, e 22, terzo comma, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , dall’art. 25, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , dall’articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 e dall’articolo 13, primo comma, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , deve intendersi operante anche agli effetti del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e quindi al fine di rendere obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali medesime, istitutive degli Enti, l’iscrizione del rispettivo personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), all’Istituto nazionale di assistenza dipendenti Enti locali (INADEL) e alla competente gestione per le assicurazioni contro le malattie.
La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica degli articoli di legge ivi indicati.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.


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