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Legge regionale 18 aprile 1984, n. 15 (BUR n. 18/1984)

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 : 'Delega alle Province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali o nel caso di trasporti eccezionali'

Legge regionale 18 aprile 1984, n. 15 (BUR n. 18/1984) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1983, n. 12 : " DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PER VEICOLI ECCEZIONALI O NEL CASO DI TRASPORTI ECCEZIONALI"

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1984, n. 15 (BUR n. 18/1984) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1983, n. 12 : "DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PER VEICOLI ECCEZIONALI O NEL CASO DI TRASPORTI ECCEZIONALI"

Art. 1
Il comma ottavo, lettera c), dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 , è soppresso.
Art. 2
Il comma nono dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 , è sostituito dal seguente:
"Sono esenti i trasporti e i veicoli eccezionali dello Stato e degli altri Enti pubblici, nonché i veicoli eccezionali adibiti a uso agricolo".
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.







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