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Legge regionale 18 aprile 1984, n. 16 (BUR n. 18/1984)

Norme modificative e integrative della Legge Regionale 4 febbraio 1977, n. 17 , concernente l'istituzione e la gestione delle mense per i dipendenti della Regione

Legge regionale 18 aprile 1984, n. 16 (BUR n. 18/1984) (Abrogata)

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1977, n. 17 , CONCERNENTE L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE MENSE PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1984, n. 16 (BUR n. 18/1984)

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1977, n. 17 , CONCERNENTE L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE MENSE PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE

Art1
Le funzioni amministrative previste dall'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 1977, n. 17 , per quanto attiene il personale del Consiglio regionale, sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, nel rispetto della specifica normativa prevista dalla legge di recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo nazionale concernente il trattamento giuridico ed economico del personale delle Regioni a statuto ordinario.
La mensa attivata presso la sede del consiglio regionale è riservata al personale addetto allo stesso consiglio.
Art. 2
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al bilancio regionale, all'interno dei capitoli riguardanti le spese per il funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.




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