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Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 2 (BUR n. 1/1984)

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78. Costituzione delle due nuove Unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36 e trasferimento del comune di Mogliano Veneto all'Unità locale socio-sanitaria n. 16

Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 2 (BUR n. 1/1984) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 . COSTITUZIONE DELLE DUE NUOVE UNITÀ LOCALI SOCIO-SANITARIE N. 16 E N. 36 E TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALL'UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 10, PER SUDDIVISIONE DELL'ATTUALE UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 16

Legge abrogata a decorrere dall’1 maggio 1995 dall’articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 2 (BUR n. 1/1984) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 . COSTITUZIONE DELLE DUE NUOVE UNITA’ LOCALI SOCIO-SANITARIE N. 16 E N. 36 E TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALL'UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 10, PER SUDDIVISIONE DELL'ATTUALE UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 16

Art. 1 - Costituzione della nuova unità locale socio-sanitaria n. 16.
A integrazione e modifica della tabella di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è costituita, a decorrere dall'1 aprile 1984, l'unità locale socio-sanitaria n. 16, composta dal centro storico veneziano e, in dettaglio, dai quartieri di:
1. San Marco, Castello, S. Elena
2. Cannaregio
3. Dorsoduro, S. Croce, S. Polo
4. Giudecca, S. Gerardo
5. Lido, Malamocco, Alberoni
6. Pellestrina, S. Pietro in Volta
7. Murano
8. Burano
9. Lido degli Europei.
Art. 2 - Costituzione della nuova unità locale socio-sanitaria n. 36.
A integrazione e modifica della tabella di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è costituita, a decorrere dall'1 aprile 1984, l'unità locale socio-sanitaria n. 36 composta:
1. dalla terraferma del comune di Venezia e, in dettaglio, dai quartieri di:
10. Favaro Veneto
11. Carpenedo
12. Terraglio
13. San Lorenzo XXV Aprile
14. Zelarino, Cipressina, Trivignano
15. Piave 1866
16. Chirignago, Gazzera
17. Marghera, Catene
18. Malcontenta
2. dal comune di Marcon
3. dal comune di Quarto d'Altino.
Art. 3 - Trasferimento del comune di Mogliano veneto all'unità locale socio-sanitaria n. 10 di Treviso.
A decorrere dall'1 aprile 1984 il comune di Mogliano Veneto farà parte dell'unità locale socio-sanitaria n. 10 di Treviso.
Art. 4 - Modifica della tabella A allegata alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 già modificata dall'articolo unico della legge regionale 29 giugno 1981, n. 32 .
La tabella A, allegata alla legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, come modificata dalla legge regionale n. 32 del 29 giugno 1981, è modificata, in conformità alle previsioni dei precedenti articoli, nel modo seguente:
- comuni appartenenti alle unità locali socio-sanitarie numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: invariati;
- comuni appartenenti all'unità locale socio-sanitaria numero 10: Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba, Zero Branco;
- comuni appartenenti alle unità locali socio-sanitarie numeri 11, 12, 13, 14, 15: invariati;
- quartieri del Comune di Venezia appartenenti alla unità locale socio-sanitaria n. 16:
1. San Marco, Castello, S. Elena
2. Cannaregio
3. Dorsoduro, S. Croce, S. Paolo
4. Giudecca, S. Gerardo
5. Lido, Malamocco, Alberoni
6. Pellestrina, S. Pietro in Volta
7. Murano
8. Burano
9. Lido degli Europei;
- comuni appartenenti alle unità locali socio-sanitarie numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35: invariati;
- comuni appartenenti all'unità locale socio-sanitaria n. 36:
1. Marcon
2. Quarto d'Altino
3. Venezia per i seguenti quartieri:
10. Favaro Veneto
11. Carpenedo
12. Terraglio
13. San Lorenzo XXV
14. Zelarino, Cipressina, Trivignano
15. Piave 1866
16. Chirignago, Gazzera
17. Marghera, Catene
18. Malcontenta.
Art. 5 - Soppressione dell'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16.
A decorrere dall'1 aprile 1984 l'unità locale socio-sanitaria n. 16, come prevista dalla tabella A allegata alla legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, è disciolta.
L'assemblea generale, il comitato di gestione, il presidente dell'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16 sono considerati decaduti a decorrere dall'1 aprile 1984, ma restano in carica per la normale amministrazione delle costituende unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36 sino alla nomina dei rispettivi nuovi organismi e in ogni caso non oltre l'1 giugno 1984, come previsto dal successivo articolo 11, quinto comma.
Art. 6 - Trasferimento all'unità locale socio-sanitaria n. 10 del comune di Mogliano Veneto.
A decorrere dal primo aprile 1984 i rappresentanti eletti dal comune di Mogliano Veneto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, entrano a far parte dell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria n. 10.
Art. 7 - Composizione degli organi della nuova unità locale socio-sanitaria n. 16.
L'assemblea generale della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 16 costituita, ai sensi dell'articolo 15, terzo comma lettera a), della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, dal consiglio comunale di Venezia.
Il comitato di gestione della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 16 è eletto, ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, dal consiglio comunale anche tra i propri componenti, con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo e fatta salva la previsione di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Il presidente della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 16 è eletto, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, dal comitato di gestione nel proprio seno.
Art. 8 - Composizione degli organi della nuova unità locale socio-sanitaria n. 36.
L'assemblea generale dell'unità locale socio-sanitaria n. 36 è formata con le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , facendo riferimento, ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti del comune di Venezia, alla popolazione dei quartieri di cui al punto 1 dell'art. 2 della presente legge.
Il comitato di gestione della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 36 è eletto, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979.
Il presidente della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 36 è eletto, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, dal comitato di gestione nel proprio seno.
Art. 9 - Organi dell'unità locale socio-sanitaria n. 10.
La nomina dei rappresentanti del comune di Mogliano Veneto nell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria n. 10, ai sensi del precedente articolo 6, non comporta obbligo di riesame delle nomine dei rappresentanti da parte degli altri comuni dell'associazione, né obbligo di rielezione del comitato di gestione e del presidente in carica, fino alla naturale scadenza.
Art. 10 - Decreti di costituzione.
La costituzione delle unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36, e la soppressione dell'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16, hanno luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro il 28 febbraio 1984.
Con analoghi provvedimenti è formalizzato il trasferimento del comune di Mogliano Veneto all'unità locale socio-sanitaria n. 10.
Le norme di cui al titolo settimo della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, sono applicabili alla costituzione delle unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36 fatte salve diverse previsioni di cui alla presente legge.
Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie.
L'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16 è tenuta, entro il 31 gennaio 1984, a procedere alla ricognizione dei beni attualmente vincolati alla sua attività, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979, ripartendoli in elenchi distinti a scendo a che essi siano prevalentemente utilizzati negli ambiti territoriali della unità locale socio-sanitaria n. 10 e delle costituende unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36, come individuati agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
Entro la stessa data e con gli stessi criteri, in quanto compatibili, di cui al precedente comma, l'unità locale socio-sanitaria n. 16 è tenuta alla ricognizione e ripartizione in elenchi distinti, degli organici in relazione alla necessità di utilizzo negli ambiti territoriali dell'unità locale socio-sanitaria n. 10 e delle costituende unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36, come individuate agli articoli 1, 2, e 3 della presente legge.
Tali ricognizioni dovranno essere comunicate alla giunta regionale entro l'1 marzo 1984, e al comune interessato il quale potrà formulare eventuali osservazioni nel termine di 30 giorni, per l'emissione del decreto regionale di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979.
Vengono fissati i seguenti termini:
- entro il 31 gennaio 1984 i comuni della costituenda unità locale socio-sanitaria n. 36 dovranno provvedere alla nomina dei propri rappresentanti, in base a quanto previsto all'articolo 8 della presente legge;
- entro l'1 marzo 1984 sarà fissata, da parte del presidente della giunta regionale, la data di prima convocazione dell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria n. 36 per gli adempimenti di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 78 del 25 ottobre 1979;
- entro l'1 marzo 1984 il consiglio comunale di Venezia dovrà essere convocato per assumere le funzioni dell'unità locale socio-sanitaria n. 16, e per la nomina del comitato di gestione, come previsto dall'articolo 7 della presente legge.
Qualora alla data dell'1 giugno 1984 non siano stati regolarmente costituiti tutti gli organi delle unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina per ciascuna unità locale socio-sanitaria un commissario straordinario il quale potrà compiere ogni atto necessario per l'amministrazione dell'unità locale socio-sanitaria fino alla costituzione degli organi della stessa.
Fino alla data di convocazione dell'assemblea generale dell'unità locale socio-sanitaria n. 36, i rapporti relativi al trasferimento del comune di Mogliano Veneto all'unità locale socio-sanitaria n. 10 sono curati dagli argani dell'attuale unità locale socio-sanitaria n. 16.
Successivamente all'insediamento degli organi della unità locale socio-sanitaria n. 36 i rapporti di cui al comma precedente saranno curati dagli organi della stessa. Nel caso previsto al precedente quinto comma, il commissario straordinario per l'unità locale socio-sanitaria n. 36 è incaricato anche dei rapporti e degli adempimenti relativi al trasferimento del comune di Mogliano Veneto.


SOMMARIO