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Legge regionale 15 maggio 1984, n. 21 (BUR n. 23/1984)

Realizzazione della mostra 'Tesori d'arte egizia del museo del Cairo'

Legge regionale 15 maggio 1984, n. 21 (BUR n. 23/1984) (Abrogata)

REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "TESORI D'ARTE EGIZIA DEL MUSEO DEL CAIRO"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 maggio 1984, n. 21 (BUR n. 23/1984)

REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "TESORI D'ARTE EGIZIA DEL MUSEO DEL CAIRO"

Art. 1
La Regione del Veneto al fine di favorire la diffusione della cultura e l'incremento turistico, promuove, in collaborazione con il Comune di Venezia, la realizzazione a Venezia, nel corso dell'anno 1984, della nostra "Tesori d'arte egizia del Museo del Cairo".
Art. 2
Alla realizzazione della mostra è preposto un Comitato organizzatore che si avvale per l'ordinamento e i progetti relativi di un Comitato scientifico.
Il Comitato organizzatore, costituito da rappresentanti del Consiglio regionale e del Comune di Venezia, è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con il Comune di Venezia. IL Presidente del Comitato organizzatore è eletto dai membri dello stesso.
IL Comitato scientifico e il suo Presidente sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
La Regione concorre al finanziamento dell'iniziativa di cui alla presente legge con la somma di lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984.
Ai fini della gestione delle attività connesse alla realizzazione della mostra la somma di cui al comma precedente viene messa a disposizione, a mezzo di apposita apertura di credito, dal Comitato previsto all'art. 2, cui è fatto obbligo, al termine della manifestazione di presentare il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate realizzate.
Le eventuali ulteriori spese verranno fronteggiate con i proventi derivanti dalla mostra.
Il Comune di Venezia concorrerà al finanziamento della mostra di cui all'art. 1 sulla base di un protocollo d'intesa che verrà sottoscritto fra lo stesso e il Presidente della Giunta regionale.
Art. 4
La Regione provvederà altresì a organizzare, in occasione della mostra di cui all'art. 1, alcune manifestazioni culturali collaterali, sulla base di progetti proposti dal comitato scientifico di cui all'art. 2, che verranno realizzate da un apposito Comitato nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 5
La Regione fa fronte all'onere di cui al precedente art. 3 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e il prelievo del corrispondente importo dal cap. 80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste".
Art. 6
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di previsione della spesa
Variazione in aumento
Cap. 3408 "Spese sostenute dalla Regione del Veneto per la realizzazione di una mostra "Tesori dell'arte egizia del Museo del Cairo" (C.n.i.)
Competenza
L. 300.000.000
1984
L. 300.000.000
Cassa
L. 300.000.000
1985
L. ----


1986
L. ----

Tit. 01 Cat. 01 Sez. 04
Cod. ISTAT 1.1.1.41.2.01.01

Variazione in diminuzione
Cap. 80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste"
Competenza
L. 300.000.000
1984
L. 300.000.000
Cassa
L. 300.000.000
1985
L. ----


1986
L. ----
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.



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