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Legge regionale 22 maggio 1984, n. 23 (BUR n. 24/1984)

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 26 , concernente 'Contributi integrativi per la ricostruzione di immobili da demolire in dipendenza dei lavori sul fiume Po previsti dall'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843'

Legge regionale 22 maggio 1984, n. 23 (BUR n. 24/1984) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1982, n. 26 , CONCERNENTE "CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LA RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DA DEMOLIRE IN DIPENDENZA DEI LAVORI SUL FIUME PO PREVISTI DALL'ART. 34 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 maggio 1984, n. 23 (BUR n. 24/1984) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1982, n. 26 , CONCERNENTE "CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LA RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DA DEMOLIRE IN DIPENDENZA DEI LAVORI SUL FIUME PO PREVISTI DALL'ART. 34 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843"

Art. 1
I contributi di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 26 possono essere corrisposti anche per l'acquisto di unità immobiliari già esistenti nell'ambito territoriale del Comune in cui sono ubicati gli immobili espropriati o da espropriare e i proprietari comunque dovranno mantenere, o stabilire la loro residenza nel comune medesimo, pena la decadenza del contributo, per un periodo non inferiore a 15 anni.
Art. 2
La misura del contributo è determinata con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 26 , con le procedure ivi stabilite, e il Sindaco è delegato a erogare il 50 per cento del contributo all'atto della presentazione del preliminare di compravendita dell'immobile e il rimanente a presentazione dell'atto definitivo.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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