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Legge regionale 30 maggio 1984, n. 25 (BUR n. 25/1984)

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 concernente la disciplina dei consultori familiari

Legge regionale 30 maggio 1984, n. 25 (BUR n. 25/1984) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1977, n. 28 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI CONSULTORI FAMILIARI

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 maggio 1984, n. 25 (BUR n. 25/1984) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1977, n. 28 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI CONSULTORI FAMILIARI

Articolo Unico
Il terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 , è sostituito dal seguente:
"La Regione Veneto può concedere contributi ai Consultori familiari riconosciuti, non convenzionati con la Unità locale socio-sanitaria, e che non perseguano fini di lucro, assicurando la gratuità delle prestazioni.
Per ottenere contributi gli organi interessati devono presentare, ogni anno, entro il 31 gennaio, a pena di decadenza, apposita domanda corredata:
a) del programma delle iniziative da attuare entro l'anno;
b) del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.
Il contributo annuo è quantificato in L. 10.000.000; per l'anno 1984 le domande per ottenere il contributo vanno presentate alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
La copertura della spesa trova collocazione nel fondo regionale annuale per i servizi sociali di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ".






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