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Legge regionale 30 maggio 1984, n. 26 (BUR n. 25/1984)

Contributi straordinari alle unità locali socio-sanitarie per l'ammodernamento delle strutture fisse e mobili in uso ai consultori familiari

Legge regionale 30 maggio 1984, n. 26 (BUR n. 25/1984) (Abrogata)

CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE UNITÀ LOCALI SOCIO-SANITARIE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE FISSE E MOBILI IN USO AI CONSULTORI FAMILIARI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 maggio 1984, n. 26 (BUR n. 25/1984)

CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE UNITA' LOCALI SOCIO-SANITARIE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE FISSE E MOBILI IN USO AI CONSULTORI FAMILIARI

Art. 1 - Finalità della legge.
La presente legge ha per oggetto la concessione di contributi straordinari alle Unità locali socio-sanitarie per la esecuzione di lavori di ristrutturazione di riattamento di locali, per l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione straordinaria di mobili, impianti, strumenti e attrezzature necessari allo svolgimento delle loro funzioni in materia di consultori familiari.
Sono ammissibili a contributo anche le iniziative attuate dai Consultori riconosciuti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 .
Art. 2 - Modalità di concessione dei contributi.
Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le Unità locali socio-sanitarie inoltrano domanda al Presidente della Giunta regionale allegando un preventivo analitico di acquisti e/o di lavori da eseguire direttamente, ovvero di acquisti e di lavori da eseguire da parte dei consultori riconosciuti, approvato dal comitato di gestione.
La Giunta regionale provvede ad approvare il riparto dei fondi individuando, con priorità per i consultori pubblici e quindi per quelli convenzionati o soltanto riconosciuti, le iniziative da ammettere a contributo per ciascuna Unità locale socio-sanitaria.
A tali fini la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare, sentito il parere della Commissione consiliare competente, contributi per gli acquisti e/o lavori dei consultori riconosciuti di cui al secondo comma del presente articolo.
La deliberazione costituisce atto di impegno di spesa e può disporre la utilizzazione della intera autorizzazione di spesa di cui alla presente legge.
Art. 3 - Modalità di erogazione.
Il dirigente del dipartimento regionale competente per materia sulla sola base della deliberazione di riparto di cui all'articolo precedente, dispone l'erogazione di un acconto pari al 50 per cento del contributo complessivo concesso per ciascuna Unità locali socio-sanitaria.
L'organo competente dell'unità locali socio-sanitaria a termini di legge provvede, per parte sua, a disporre l'erogazione ai consultori riconosciuti beneficiari del contributo di un acconto pari al 50 per cento della somma loro assegnata, a intervenuta riscossione dell'acconto regionale.
Il restante 50 per cento a saldo è liquidato ed erogato dal dirigente del dipartimento regionale competente a favore delle Unità locali socio-sanitarie, sulla base della deliberazione del Comitato di gestione delle medesime, attestante l'attuazione del programma e la liquidazione delle relative spese sia per quanto attiene le iniziative direttamente eseguite che per quanto attiene le iniziative attuate dai Consultori familiari riconosciuti. In sede di liquidazione finale il contributo è ridotto in proporzione alla minore entità delle spese come sopra certificate rispetto al costo delle iniziative originariamente ammesse a contributo.
L'impegno ad erogare il 50 per cento a saldo da parte della Regione si prescrive a tutti gli effetti se l'Unità locale socio-sanitaria non provvede ad assumere e trasmettere alla Regione la deliberazione certificativa della attuazione del programma entro il termine di anni due rispetto a quello di registrazione dell'impegno. In tale ipotesi la Unità locale socio-sanitaria è tenuta a restituire l'acconto già erogato.
Art. 4 - Norma finanziaria.
Per il perseguimento degli scopi della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 2.6000.000.000, di cui L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, e L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.
L'amministrazione regionale fa fronte alla spesa di cui al primo comma mediante l'istituzione di un apposito capitolo sui bilanci relativi agli esercizi sopraindicati, e il prelevamento delle somme necessarie dal fondo globale "Spese di investimento e di sviluppo" di cui al capitolo 80230 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e Bilancio pluriennale 1984-1986, secondo la esatta destinazione attribuita alla partita n. 10 "Strutture per i consultori familiari di cui all'elenco n. 3 ammesso alla legge di Bilancio 1984.
Art. 5 - Variazione di bilancio.
al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986, sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 80230 "Fondo globale - Spese di investimento e sviluppo"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
1.300.000.000
1984
1.300.000.000
Cassa
1.300.000.000
1985
1.300.000.000

Variazione in aumento:
Cap. 61079 "Contributo straordinario alle Unità locali socio-sanitarie per ristrutturazione e riattamento locali, acquisto, rinnovo, manutenzione di mobili, impianti, strumenti e attrezzature dei consultori familiari"
Competenza
1.300.000.000
1984
1.300.000.000
Cassa
1.300.000.000
1985
1.300.000.000




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