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Legge regionale 12 giugno 1984, n. 27 (BUR n. 27/1984)

Proroga del termine fissato dall'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 32

Legge regionale 12 giugno 1984, n. 27 (BUR n. 27/1984) (Abrogata)

PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40 , COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1983, n. 32

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , e della legge regionale 14 giugno 1983, n. 32 , operata dall’articolo 121, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 12 giugno 1984, n. 27 (BUR n. 27/1984) (Novellazione)

PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40 , COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1983, n. 32

Art. 1
Il secondo comma dell'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , già modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 32 , è così sostituito:
"In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi Programmi di Fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; dopo il 31 dicembre 1984 i Comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un Programma di Fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il Programma di Fabbricazione con il Piano Regolatore Generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10".
Art. 2
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



SOMMARIO