crv_sgo_leggi

Legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 (BUR n. 28/1984)

Interventi regionali nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione

Legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 (BUR n. 28/1984) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

Per effetto dell’articolo 18, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 , il titolo è stato modificato in “Interventi regionali nel settore dell’emigrazione”. Legge abrogata dall’articolo 23, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 28/1984
S O M M A R I O
Legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 (BUR n. 28/1984)

INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

Art. 1 - Finalità
La Regione Veneto opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e promuove in armonia con le iniziative dello Stato e anche in coordinamento con le altre Regioni:
a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e rimpatriati e delle loro famiglie;
b) iniziative e attività sociali e culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e loro discendenti il valore dell'identità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto;
c) Interventi per agevolare l'inserimento nelle attività produttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro famiglie;
d) forme particolari di sostegno per gli stagionali e i frontalieri;
e) iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti la condizioni degli stranieri immigrati.
Art. 2 - Destinatari degli interventi
Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei.
Sono altresì, considerati emigrati i figli e il coniuge superstiti di chi abbia acquistato la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge.
La permanenza all'estero deve risultare da certificaizone delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani.
Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extracomunitari, dimorano nel territorio della regione per motivi di lavoro o di studio.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'ammissione a usufruire dei benefici, previsti dalla presente legge, delle seguenti categorie:
a) gli stagionali, cioè coloro che lavorano in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi;
b) i frontalieri, cioè coloro che per motivi di lavoro varcano quotidianamente la frontiera;
c) i lavoratori che emigrano in un paese straniero alle dipendenze di imprese italiane o loro subappaltatrici.
Art. 3 - Piano triennale e programma annuale degli interventi
La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione, predispone il piano triennale di massima degli interventi che è approvato dal Consiglio regionale.
La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentiti il Comitato direttivo della Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione e la Commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo, contenente anche le iniziative delle associazioni da ammettere a contributo, ai sensi del primo comma dell'art. 28, e la misura del contributo stesso.
Art. 4 - Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione
E' istituita la Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione con sede presso la Giunta regionale.
Art. 5 - Composizione della Consulta
La Consulta è composta da:
a) n. 25 emigrati residenti da almeno tre anni all'estero, scelti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tra una rosa di nominativi indicati dalle associazioni dell'emigrazione, in possesso dei requisiti, di cui all'art. 27 della presente legge, tenendo conto della consistenza delle collettività degli emigrati nei singoli paesi esteri e dei circoli veneti ivi esistenti;
b) n. 2 lavoratori stranieri immigrati nella regione da almeno tre anni, designati dalle associazioni degli stranieri immigrati aventi i requisiti indicati dall'art. 27 della presente legge;
c) n. 1 rappresentante di ciascuna delle associazioni dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'art. 27, designato dalle stesse;
d) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella regione e operanti nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza degli emigrati dai rispettivi organi regionali;
e) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionali;
f) n. 1 rappresentante delle Province del Veneto, designato dall'Unione regionale;
g) n. 3 rappresentanti dei Comuni del Veneto, designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;
h) n. 1 rappresentante delle Comunità ed Enti Montani del Veneto, designato dalla Delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani;
i) n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;
l) n. 1 rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del Veneto, designato dalla Unione regionale;
m) n. 1 rappresentante della Direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso.
Il presidente della Giunta regionale, l'Assessore delegato, il Presidente del Consiglio regionale e i membri della Commissione consiliare competente partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.
Art. 6 - Compiti della Consulta
La Consulta, formula proposte ed esprime pareri per:
a) la formazione del piano triennale, di cui al primo comma dell'art. 3;
b) la verifica periodica dell'entità del fenomeno migratorio e delle problematiche sociali ed economiche conseguenti;
c) gli interventi di carattere economico, culturale e sociale in favore degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie;
d) il sostegno dell'attività delle associazioni, di cui al successivo art. 27;
e) ogni altro argomento sottoposto dalla Giunta regionale.
Art. 7 - Costituzione della Consulta
La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione.
A tal fine il Presidente della Giunta stessa richiede agli enti e alle associazioni, di cui all'art. 5, la designazione dei membri di rispettiva competenza. Ai fini della indicazione dei nominativi di cui alla lett. a) dell'art. 5, le associazioni predette consultano le comunità e i circoli veneti degli emigrati.
Le designazioni debbono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni.
Art. 8 - Funzionamento della Consulta
La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Comitato direttivo.
La Consulta si riunisce di norma presso la sede. Può, tuttavia, riunirsi anche in località diversa.
La Consulta si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno; in seduta straordinaria quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Presidente, previa deliberaizone del Comitato direttivo, convoca la Consulta.
L'avviso di convocazione, che dovrà pervenire agli interessati almeno 30 giorni dalla seduta, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno con allegata una schematica relazione per ognuno di essi. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consultori in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo e con i limiti di cui all'art. 11, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o esperti.
La Consulta predispone il regolamento interno, che, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale.
Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, che, approvato dal Comitato direttivo, sarà inviato a tutti i componenti della Consulta nonché ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore emigrazione, designato dall'assessore competente.
Nel bilancio della Regione è previsto un apposito capitolo di spesa per il funzionamento della Consulta e del Comitato direttivo.
Art. 9 - Comitato direttivo della Consulta
Il Comitato direttivo è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, dal Vice Presidente e da sette membri eletti dalla Consulta tra i suoi componenti, di cui almeno quattro emigrati.
Il Comitato direttivo:
a) delibera sulle convocazioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno, nonché sulla partecipazione dei soggetti indicati al settimo comma dell'articolo precedente;
b) collabora con il Presidente della Consulta e con la Giunta regionale per la realizzazione delle deliberazioni della Consulta;
c) cura i rapporti della Consulta con gli organi regionali e con le associazioni interessate ai problemi della emigrazione;
d) esprime parere sulla iscrizione delle associazioni e dei circoli veneti degli emigrati nel Registro, di cui al secondo comma dell'art. 27;
e) formula proposte ed esprime parere sul programma annuale degli interventi, di cui al secondo comma dell'art. 3, e sull'ammissione delle associazioni sopraindicate alle sovvenzioni annuali, di cui all'art. 28;
f) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
g) esprime parere sui tempi e le modalità degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati e degli immigrati nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri e altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni della Consulta;
h) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini e altre iniziative interessanti il settore.
La durata in carica del Comitato direttivo coincide con quella della Consulta.
L'assessore regionale delegato e il Presidente della Commissione consiliare competente partecipano alle riunioni del Comitato direttivo senza diritto di voto.
Art. 10 - Funzionamento del Comitato direttivo
Il Presidente convoca il Comitato direttivo.
L'avviso di convocazione, che dovrà pervenire agli interessati almeno dieci giorni prima della seduta, riducibili a cinque in caso di urgenza, deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo e con i limiti di cui all'art. 11, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o esperti.
Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che sarà approvato dal Comitato direttivo nella seduta successiva.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.
Art. 11 - Rimborso spese e indennità di missione
Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato direttivo nonché, previa deliberazione di autorizzazione e impegno della spesa da parte della Giunta regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionale, nazionale e regionale ai consultori competono il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i consiglieri regionali.
Agli invitati alle sedute della Consulta e/o del Comitato direttivo, in conformità dei precedenti artt. 8 e 10, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione in quanto dovute. La relativa spesa deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
Per l'individuazione della località di provenienza, agli effetti dei rimborsi e delle indennità di cui al presente articolo, si fa riferimento alla sede di lavoro.
Art. 12 - Determinazione di criteri particolari nella legislazione regionale
Le leggi regionali che dispongono gli interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, edilizia abitativa, diritto allo studio e servizi sociali determinano i criteri particolari per la ammissione ai benefici, previsti da ciascuna di esse, degli emigrati, singoli o associati, che rientrano nella Regione.
Art. 13 - Interventi socio-assistenziali
Ai sensi del dpr 24 luglio 1977, n. 616, e della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , gli interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati e degli immigrati sono di competenza dei Comuni.
Le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ammissione in case e istituti per anziani, danno la precedenza agli emigrati anziani che rientrino nella Regione e non abbiano altre possibilità di idonea assistenza.
I Comuni curano l'organizzazione di soggiorni climatici per i figli degli emigrati.
I Comuni, fatte salve le competenze statali in materia, sono autorizzati a concedere contributi sugli importi dovuti all'INPS per il riscatto dei periodi di lavoro, con un minimo di cinque anni, prestato all'estero e no ncopertto da convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, rientrati definitivamente nella regione o ai loro superstiti aventi diritto, al fine di consentire il raggiungimento dei minimi pensionistici o del minimo richiesto per la prosecuzione contributiva volontaria.
Per il versamento di tali contributi la Giunta regionale stipulerà, se necessario, apposita convenzione con l'I.N.P.S.
La Regione, nel ripartire i fondi destinati all'assistenza secondo i criteri fissati dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , tiene conto delle particolari esigenze dei Comuni in relazione agli interventi a favore degli emigrati e dei rimpatriati.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive ai Comuni per rendere tempestivi, congrui e omogenei gli interventi sia nelle competenze innanzi richiamate, sia per gli interventi economici a titolo di concorso nelle spese sostenute dagli emigrati in occasione dell'esercizio di voto in patria.
Art. 14 - Fondo regionale per l'emigrazione
La Regione, anche avvalendosi degli enti locali e delle associazioni degli emigrati, promuove, coordina e realizza interventi organici straordinari, anche in concorso con programmi locali, nazionali e comunitari a favore degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
A tal fine è istituito il fondo regionale per l'emigrazione, formato da:
a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
b) contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;
c) contributi o finanziamenti statali;
d) altri contributi.
Art. 15 - Interventi del fondo
Sono a carico del Fondo gli interventi straordinari a favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli stranieri immigrati e dei loro familiari, aventi lo scopo di:
a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;
b) favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per l'acquisizione nel territorio regionale di idoneo alloggio;
c) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive;
d) agevolare l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuola, corsi universitari e postuniversitari nonché il superamento delle difficoltà linguistiche degli stranieri immigrati;
e) organizzare nel territorio regionale soggiorni culturali e viaggi di studio per i figli degli emigrati e iniziative di turismo sociale e di interscambio;
f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e attività culturali a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati;
g) curare la diffusione tra le comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
h) favorire l'inserimento nella comunità regionale degli stranieri immigrati;
i) sostenere altre eventuali iniziative a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati;
l) effettuare studi indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;
m) sostenere l'attività delle associazioni degli emigrati e degli stranieri immigrati.
Per la realizzazione degli interventi che comportano svolgimento di attività all'estero la Regione promuoverà l'intesa con il governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
All'attuazione degli interventi straordinari, previsti nel presente articolo, provvede la Giunta regionale avvalendosi del Fondo, con l'osservanza delle modalità indicate nella presente legge.
Art. 16 - Formazione e riqualificazione professionale
La Regione, nell'ambito del piano regionale annuale di formazione professionale e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori stranieri immigrati.
La gestione di tali iniziative potrà essere affidata, oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella Regione a favore degli emigrati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 27, nonché di quelli previsti all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Le iniziative indicate nel presente articolo debbono essere conformi alle procedure previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari.
Art. 17 - Costruzione, acquisto, restauro dell'alloggio
Agli emigrati che nel territorio della Regione intendono costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, completamento di un immobile a uso abitativo del proprio nucleo familiare la Regione concede una tantum un contributo in conto capitale per un importo non superiore a lire 7 milioni per ogni unità familiare fino a un massimo di lire 35 milioni, in caso di costruzione o acquisto, e del 20 per cento della spesa fino a un massimo di lire 15 milioni nelle altre ipotesi innanzi previste.
Hanno titolo alla concessione del contributo per l'acquisto o la costruzione gli emigrati e i rimpatriati che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro, che non siano proprietari di un alloggio idoneo o adeguato alle necessità familiari e che non abbiano ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.
L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di cinque anni, pena la revoca del contributo.
Le domande tendenti a ottenere il contributo, dirette al Presidente della Giunta regionale, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno con allegati i seguenti documenti:
1) stato di famiglia;
2) dichiarazione dell'autorità consolare attestante il periodo di permanenza all'estero;
3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componente la famiglia, vistati dal competente consolato;
4) documento atto a dimostrare il possesso dell'area e la sua edificabilità, rilasciato dal Sindaco del Comune nel cui territorio si intende costruire; o una perizia di stima dell'immobile che si intende acquistare; o il titolo di proprietà dell'immobile che si intende restaurare, risanare, ristrutturare o completare, unitamente a una perizia di massima dei lavori da eseguire e del loro importo.
Le domande formeranno oggetto di apposita graduatoria, da approvarsi contestualmente al programma annuale degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3. Nella formulazione della graduatoria la Giunta regionale terrà conto della minore entità del reddito, del maggior numero dei componenti la famiglia e del maggiore periodo di permanenza all'estero.
Nei casi di nuova costruzione, ripristino, ristrutturazione, risanamento o completamento il contributo ammesso sarà erogato:
- per il 20 per cento alla esibizione del contratto di affidamento dei lavori e di copia della concessione edilizia;
- per il 70 per cento in relazione agli stati di avanzamento previsti in contratto;
- per il saldo alla esibizione dello stato finale dei lavori e del certificato di abitabilità.
Nei casi di acquisto il contributo sarà erogato:
- per il 20 per cento alla esibizione dell'atto compromissorio;
- per il saldo alla esibizione dell'atto di trascrizione dell'immobile acquistato.
Restano valide per gli emigrati che intendono usufruirne, le disposizioni della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 , e successive modificazioni e ai cui oneri si farà fronte con il Fondo di cui al precedente art. 14.
Art. 18 - Assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili
La Regione, su proposta dei competenti I.A.C.P., in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei Comuni della Regione, autorizza, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 31 dicembre 1972, n. 1035, l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente nella Regione a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto o di infortunio professionale o malattia invalidante, nella misura massima del 15 per cento prevista dal citato articolo.
Agli emigrati viene assegnato nelle graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni per l'assegnazione di alloggi degli I.A.C.P. e di quelli di proprietà comunale, un punteggio non inferiore a quello attribuito ai cittadini residenti soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto.
I Comuni, nell'assegnazione delle aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare, sono tenuti a riservare a favore degli emigrati rimpatriati una quota fino al 10 per cento dei relativi piani e a stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.
L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro due anni dall'assegnazione, viene assegnata in base ai criteri generali.
Art. 19 - Incentivazione di attività produttive
Fino a quando le leggi regionali in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca e turismo non definiscano i particolari criteri per l'ammissione degli emigrati, che rientrano nella Regione, ai benefici previsti da ciascuna di esse, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli emigrati rimpatriati che intendano avviare nel territoio regionale attività produttive singole o associate o cooperativistiche, in rapporto all'entità degli investimenti previsti, nelle seguenti misure:
a) il 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di L. 10 milioni agli operatori singoli o associati;
b) il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di L. 50 milioni alle cooperative costituite da almeno due terzi di emigrati rimpatriati per lo svolgimento di attività produttive di beni e servizi;
c) il 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di L. 3 milioni per le spese di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro trasferiti dall'estero nel territorio regionale.
Le domande tendenti a ottenere il contributo, dirette al Presidente della Giunta regionale, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno con allegati i seguenti documenti:
1) stato di famiglia;
2) dichiarazione dell'autorità consolare attestante il periodo di permanenza all'estero;
3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componente la famiglia;
4) documento comprovante l'iscrizione nei registri o albi di categoria o copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società o della cooperativa unitamente a idonea documentazione attestante che la stessa è costituita per almeno due terzi da emigrati rimpatriati;
5) relazione illustrativa indicante i settori, le forme, gli strumenti organizzativi delle attività programmate;
6) preventivo analitico delle spese di investimento o di trasporto;
7) ogni altra documentazione ritenuta idonea per la ammissione al contributo.
Le domande formeranno oggetto di apposita graduatoria, da approvarsi contestualmente al programma annuale degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3.
Nella formulazione della graduatoria la Giunta regionale terrà conto della minore entità del reddito, del maggior numero dei componenti la famiglia, del maggior periodo di permanenza all'estero. Verrà data priorità alle attività programmate nelle aree marginali della Regione.
I Comuni nell'assegnazione delle aree destinate ai piani per insediamenti produttivi sono tenuti a riservare a favore degli emigrati rimpatriati una quota fino al 10 per cento dei relativi piani e a stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.
L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro due anni dall'assegnazione, viene assegnata in base ai criteri generali.
Art. 20 - Inserimento scolastico
Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati o rimpatriati nonché il superamento delle difficoltà specifiche degli stranieri immigrati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con associazioni ed enti che operano nel settore dell'istruzione e in quello dell'immigrazione, promuove:
a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento;
b) corsi di lingua italiana per gli stranieri immigrati;
c) incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).
La Regione istituisce, inoltre, assegni di studio a favore dei figli e degli orfani degli emigrati per la frequenza anche convittuale di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza a corsi di specializzazione e di ricerca postuniversitari, che sono assegnati per concorso.
L'istituzione, i criteri di assegnazione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati dalla Giunta regionale. Il bando di concorso dovrà prescrivere, tra l'altro, la presentazione della seguente documentazione:
1) stato di famiglia;
2) dichiarazione dell'autorità consolare attestante il periodo di permanenza all'estero;
3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componente la famiglia;
4) copia della domanda di iscrizione o del certificato di frequenza alle scuole o ai corsi per i quali si chiede l'assegno o la borsa di studio, con allegato il curriculum scolastico;
5) ogni altra documentazione ritenuta idonea per l'ammissione ai benefici.
Le domande formeranno oggetto di apposita graduatoria, da approvarsi contestualmente al programma annuale degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3.
Nella formulazione della graduatoria la Giunta regionale terrà conto della minore entità del reddito, del maggior numero dei componenti la famiglia, del maggior periodo di permanenza all'estero.
Art. 21 - Soggiorni, scambi, turismo sociale
La Regione Veneto, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, cura l'organizzazione di soggiorni culturali e viaggi di studio nella Regione dei figli degli emigrati e promuove iniziative di turismo sociale per gli emigrati al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto.
La Regione stessa, per contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.
I programmi relativi sono definiti annualmente dalla Giunta regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della presente legge e nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 22 - Iniziative e attività culturali
La Regione, riconosciuta la cultura come strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e i loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore dell'identità della terra di origine e a rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto.
A tale fine la Regione, d'intesa ove necessario con il Governo, promuove o favorisce la realizzazione nei paesi di emigrazione di iniziative a favore della collettività di origine veneta e in particolare dei giovani discendenti dei veneti emigrati, volte a far conoscere il Veneto nella sua storia, nella sua cultura, nelle sue tradizioni e nella sua realtà attuale. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le comunità di origine veneta in altre Regioni.
La Regione promuove, altresì, idonee iniziative culturali a favore degli stranieri immigrati.
Tali iniziative potranno essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, l'Istituto Italiano di Cultura, altre istituzioni culturali e le associazioni degli emigrati aventi i requisiti di cui all'art. 27 della presente legge.
I programmi relativi sono definiti annualmente dalla Giunta regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della presente legge.
Art. 23 - Informazione
La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 , e con le modalità in essa previste, provvede:
a) alla pubblicazione e la diffusione di un periodico di informazione sulle attività legislative e amministrative della Regione, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per gli emigrati al fine di agevolarne il rimpatrio;
b) alla diffusione tra le comunità degli emigrati di quotidiani, pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico al fine di rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra di origine.
La Giunta medesima è autorizzata a concedere contributi alle associazioni degli emigrati e degli stranieri immigrati aventi i requisiti di cui all'art. 27, con le modalità in esso previste, per lo svolgimento di attività analoghe a quelle indicate nella lett. b) del comma precedente.
Art. 24 - Attività promozionale all'estero
La Giunta regionale provvede a dare la più ampia diffusione di notizie sulle attività promozionali nei settori primario, secondario, turistico organizzate nei paesi di emigrazione, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , ricercando la collaborazione e il concorso delle comunità e dei circoli veneti degli emigrati, nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
I circoli veneti possono a loro volta proporre iniziative di carattere culturale, economico e turistico da realizzarsi con il concorso della Regione.
Art. 25 - Diploma di benemerenza a emigrati anziani
La Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della Consulta, conferisce ogni anno un diploma di benemerenza agli emigrati veneti che hanno onorato il nome del Veneto nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 30 anni complessivamente.
Art. 26 - Studi, indagini, ricerche
La Giunta regionale, sentito il Comitato della Consulta, è autorizzata a effettuare direttamente o per il tramite di idonei istituti e centri di ricerca studi, indagini e ricerche finalizzati alla programmazione degli interventi di cui all'art. 15.
Art. 27 - Associazioni
La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio assistenziale, culturale e sociale svolte dalle associazioni, che operano con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati veneti e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.
A tal fine presso la Giunta regionale è istituito il Registro delle associazioni che operano a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati.
La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato direttivo della Consulta, iscrive nel Registro le associazioni che hanno sede principale nella regione e che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni.
Per ottenere l'iscrizione le associazioni, di cui al comma precedente, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata di:
a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) documentazione comprovante che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento delle loro funzioni a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nella regione e nelle altre regioni, la loro struttura, le modalità di elezione e di scadenza dei loro organi direttivi;
c) una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta fra e per gli emigrati veneti e gli stranieri immigrati nella regione, risalente almeno al quinquennio precedente la domanda.
Le associazioni destinatarie di contributi ai sensi della legge regionale 18 maggio 1983, n. 28 , sono iscritte di diritto nel Registro di cui al secondo comma del presente articolo.
La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato direttivo della Consulta, iscrive, altresì, nel Registro, i circoli veneti degli emigrati che abbiano almeno n. 100 soci e che svolgano attività ininterrotta da almeno tre anni.
Art. 28 - Concessione dei contributi
La Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della Consulta, è autorizzata a concedere alle associazioni iscritte nel Registro, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, contributi destinati allo svolgimento delle attività a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, previste agli artt. 21, 22 e 23 della presente legge.
A tal fine le associazioni devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno, corredata di:
a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell'iniziativa;
b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;
c) dettagliata relazione, debitamente documentata, sull'attività svolta nell'anno precedente.
La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:
- un acconto pari al 70 per cento della somma ammessa a contributo, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale, di cui al secondo comma dell'art. 3, entro 60 giorni dal visto di esecutività della deliberazione stessa;
- il saldo successivamente alla realizzazione dell'iniziativa, previo accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.
La somma ammessa a contributo non può, comunque, essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 29 - Riduzione e revoca dei contributi
I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata e recuperata l'eventuale somma erogata se:
a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione dai contributi negli esercizi successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro di cui al secondo comma dell'art. 27.
Art. 30 - Norma finanziaria
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.
L'importo di L. 2.000.000.000 costituisce il Fondo Regionale per l'Emigrazione e l'Immigrazione, che viene così ripartito:
a) L. 500.000.000 per l'edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati;
b) L. 300.000.000 per l'incentivazione di attività produttive per gli emigrati rimpatriati;
c) L. 1.200.000.000 per iniziative culturali, di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche svolte direttamente dalla Regione e in concorso con altre Regioni, Enti o Associazioni, a favore di emigrati e di immigrati.
L'importo di L. 2.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1984 è ottenuto mediante:
- lo storno di L. 350.000.000 dal cap. 61352 "Contributo in conto interessi per mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati";
- lo storno di L. 1.300.000.000 dal cap. 61404 "Fondo regionale per i servizi sociali; quota finanziaria con il Fondo comune ex art. 8 e mezzi propri";
- l'utilizzo di L. 200.000.000 appositamente accantonati nella partita n. 10 - Interventi a favore degli emigrati di cui al cap. 80210 "Fondo globale spese correnti";
- l'utilizzo dei rimanenti 150.000.000 sul cap. 61352 "Contributo in conto interessi per mutui agevolati per la edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati, a prosecuzione dell'attività già in corso".
Gli importi di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986 sono ottenuti mediante:
- lo storno di L. 350.000.000 dal cap. 61352 "Contributo in conto interessi per mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati";
- lo storno di L. 900.000.000 dal cap. 61404 "Fondo regionale per i servizi sociali: quota finanziaria con il Fondo comune ex art. 8 e mezzi propri";
- lo storno di L. 400.000.000 dal Cap. 70174 "Contributi per iniziative culturali a favore degli emigrati veneti";
- l'utilizzo di L. 200.000.000 appositamente accantonati nella partita n. 10 - Interventi a favore degli emigrati di cui al cap. 80210 "Fondo globale spese correnti";
- l'utilizzo dei rimanenti 150.000.000 sul cap. 61352 "Contributo in conto interessi per mutui agevolati per la edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati, a prosecuzione dell'attività già in corso".
Agli oneri necessari per il funzionamento della Consulta Regionale per l'Emigrazione e l'Immigrazione, si fa fronte con i fondi già stanziati sul Cap. 61350 del Bilancio approvato per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.
Art. 31 - Variazione di bilancio
Al Bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di variazione della spesa
Variazione in diminuzione

Cap. 61352 Contributo in conto interessi per mutui agevolati per la edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati.
Bilancio annuale
Competenza L. 350.000.000



Bilancio pluriennale
1984 L. 350.000.000
1985 L. 350.000.000
1986 L. 350.000.000
Cap. 61404 Fondo regionale per i servizi sociali: quota finanziata con il fondo comune ex art. 8 e mezzi propri.

Competenza L. 1.300.000.000
Cassa L. 1.300.000.000




1984 L. 1.300.000.000
1985 L. 900.000.000
1986 L. 900.000.000
Cap. 70174 Contributi per iniziative culturali a favore degli emigrati veneti.

Competenza ---
Cassa ---



1984 ---
1985 L. 400.000.000
1986 L. 400.000.000
Cap. 80210 Fondo di riserva spese correnti. (Partita n. 10) Interventi a favore degli emigrati.
Bilancio annuale

Competenza L. 200.000.000
Cassa L. 200.000.000



Bilancio pluriennale

1984 L. 200.000.000
1985 L. 200.000.000
1986 L. 200.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 61354 Contributo in conto capitale per l'edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati.
Bilancio annuale

Competenza L. 350.000.000
Cassa L. 350.000.000




Bilancio pluriennale

1984 L. 350.000.000
1985 L. 350.000.000
1986 L. 350.000.000
Tit. 08 Cat. 02 Sez. 03
Cod. ISTAT 2.1.2.41.3.08.07

Cap. 61340 Contributi agli emigrati rimpatriati per l'incentivazione di attività produttive.

Competenza L. 300.000.000
Cassa L. 300.000.000







1984 L. 300.000.000
1985 L. 300.000.000
1986 L. 300.000.000
Tit. 08 Cat. 02 Sez. 03
Cod. ISTAT 2.1.2.43.10.23

Cap. 61344 Spese per iniziative culturali, di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche svolte direttamente dalla regione a favore degli emigrati e immigrati.

Competenza L. 800.000.000
Cassa L. 800.000.000









1984 L. 800.000.000
1985 L. 800.000.000
1986 L. 800.000.000
Tit. 08 Cat. 02 Sez. 03
Cod. ISTAT 1.1.1.41.2.06.06

Cap. 61346 Contributi per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche svolte dalle Associazioni a favore degli emigrati e immigrati.

Competenza L. 400.000.000
Cassa L. 400.000.000









1984 L. 400.000.000
1985 L. 400.000.000
1986 L. 400.000.000
Tit. 08 Cat. 02 Sez. 03
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.06.06

Art. 32 - Disposizioni transitorie e finali
Sono abrogate le leggi regionali 31 agosto 1973, n. 21, 3 novembre 1977, n. 62, 19 gennaio 1979, n. 5, 14 settembre 1979, n. 76 e 18 maggio 1983, n. 28, fatta salva l'applicazione di quest'ultima legge per la definizione delle domande presentate entro il 30 settembre 1983 e per l'attuazione del programma degli interventi relativi all'anno 1984.
Il primo piano triennale, di cui al primo comma dell'art. 3, comprende il periodo 1985-1987 ed è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio per l'approvazione entro il 31 ottobre 1984.
Per gli interventi relativi all'anno 1984, eccettuati quelli già previsti dalla legge regionale 18 maggio 1983, n. 28 , le domande di contributo, di cui alla presente legge, sono presentate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e nei successivi 60 giorni è approvato il solo programma annuale di cui al secondo comma dell'art. 3.
Alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 , "Mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati" modificata con la legge regionale 28 agosto 1981, n. 53 , sono apportate le seguenti modifiche:
- art. 2: nel primo comma, la lett. a) è così sostituita:
"abbiano i requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale "Interventi regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione"";
- art. 3: il secondo comma è così sostituito: "il tasso di interesse annuo scalare praticato dall'I.C.L.E. è stabilito dall'istituto stesso in correlazione con l'andamento generale dei tassi di interesse più lo 0,50 per cento sul capitale iniziale a titolo di rimborso imposte, tasse e spese".
La Consulta e il Comitato direttivo in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al termine della legislatura regionale in corso.
Art. 33 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



SOMMARIO