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Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 3 (BUR n. 1/1984)

Contributi al Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi e al Comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti

Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 3 (BUR n. 1/1984) (Abrogata)

CONTRIBUTI AL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI E AL COMITATO REGIONALE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA AI SORDOMUTI

Legge abrogata dall’articolo 22, della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 3 (BUR n. 1/1984)

CONTRIBUTI AL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI E AL COMITATO REGIONALE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA AI SORDOMUTI

Art. 1
Allo scopo di favorire l'attività di promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi (Uic) e al Comitato regionale dell'Ente per la protezione e la assistenza dei sordomuti (Ens).
Art. 2
Per ottenere i contributi, gli organi interessati della Uic e dell'Ens devono presentare, a pena di decadenza, ogni anno, entro il 31 marzo, apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata:
a) dal programma delle iniziative da attuare entro l'anno;
b) dal resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.
La Giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi e alle finalità della presente legge, invita gli organi responsabili dell'Uic e dell'Ens a rettificare il programma annuale di attività.
In caso di inattività, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, la Giunta regionale revocherà la concessione del contributo e se del caso disporrà la cessazione del finanziamento, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi della presente legge, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 3
Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede attraverso la costituzione di una riserva a favore del Consiglio regionale della Unione Italiana ciechi e del Comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti all'interno del fondo regionale per i servizi sociali di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 . A tal fine a partire dall'esercizio finanziario 1984 è istituito un apposito capitolo di spesa col numero 61405 "Fondo regionale per i servizi sociali. Quota finanziata dalle assegnazioni statali sulle leggi n. 891 del 29 novembre 1977 "Asili nido", n. 641 del 21 ottobre 1978 "Enti disciolti" e n. 392 del 27 luglio 1978 "Canone sociale". Contributi al Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi e al Comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti".
Per l'esercizio 1984 la quota da riservare al finanziamento della presente legge è determinata in lire 600 milioni, di cui lire 350 milioni all'Unione italiana ciechi (Uic) e lire 250 milioni all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (Ens). La legge di bilancio determinerà annualmente lo stanziamento degli anni successivi. La dotazione finanziaria del capitolo 61405 nel triennio 1984-1986 è ottenuta attraverso la riduzione di quella attribuita al capitolo 61401 in sede di bilancio pluriennale 1983-1986 come da legge regionale n. 34 del 14 giugno 1983.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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