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Legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 (BUR n. 30/1984)

Nuova regolamentazione concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto

Legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 (BUR n. 30/1984) (Abrogata)

NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO.

Legge abrogata dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 (BUR n. 30/1984)

NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto della legge
In attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina i campeggi e i villaggi turistici.
Sono campeggi gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico e a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici e i campeggi sono considerati complessi ricettivi all'aperto e possono essere dotati di ristoranti, bars e altri servizi accessori, purchè in proporzione alle necessità degli utenti e riservati agli stessi.
I complessi ricettivi all'aperto possono essere gestiti da imprese turistiche o da associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.
Non costituisce complesso ricettivo all'aperto ai sensi della presente legge, il campeggio mobile costituito da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzato per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, da associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali.
Ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva, è disciplinata dai regolamenti comunali.
In assenza di tale disciplina, sono consentite solo soste occasionali e non superiori a 48 ore.

Capo I
I complessi ricettivi all'aperto gestiti da imprese

Art. 2 - Concessione edilizia e autorizzazione all'esercizio
La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto gestito da impresa turistica è soggetta a concessione edilizia, di cui all'art. 76 delle leggi regionali 2 maggio 1980, n. 40, e successive modifiche e integrazioni. L'esercizio dello stesso è soggetto ad autorizzazione del Sindaco, previa relativa classificazione del complesso da parte del Consiglio comunale.
Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'art. 85 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.
Art. 3 - La domanda di classificazione e di autorizzazione
Per ottenere la classificazione di nuovo complesso e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui al primo comma del precedente articolo, l'interessato presenta domanda, in carta legale, al Sindaco del Comune competente per territorio.
La domanda deve indicare:
1) le generalità dell'interessato e dell'eventuale gestore;
2) la categoria della classificazione da conseguire;
3) i periodi di apertura del complesso.
La domanda è corredata:
1) da una relazione tecnica illustrativa del progetto, contenente i dati urbanistici principali dell'insediamento, nonché gli altri dati caratteristici, tra cui, la massima capacità ricettiva, i dati caratteristici degli impianti fissi e l'eventuale piano di realizzazione per stralci di complesso;
2) dal progetto planimetrico dell'impianto, atto a illustrare le caratteristiche urbanistiche distributive interne e relazionali con l'esterno, contenente l'individuazione, dei vari servizi, impianti fissi, zone per UA e PE, viabilità interna e altre dotazioni di varia natura ed eseguito in scala idonea e comunque non inferiore a 1:500;
3) da uno stralcio, anche in fotocopia, della cartografia dello strumento urbanistico vigente, relativa all'ubicazione prescelta, con indicazione delle destinazioni di zona e delle norme per l'attuazione del piano;
4) dal certificato di abitabilità e agibilità del complesso, di cui all'art. 90 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , integrato da una relazione sulla conformità delle opere ai requisiti dichiarati nel progetto, di cui alle tabelle A), B), C), D), ed E), allegate alla presente legge;
5) dal regolamento di organizzazione del complesso;
6) da ogni altro documento probante l'esistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4.
Art. 4 - La classificazione e l'autorizzazione all'esercizio
I complessi ricettivi all'aperto, di cui al presente capo, in base ai requisiti complessivamente richiesti dalle tabelle A, B, C, D, ed E, allegate alla presente legge, sono classificati nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:
1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;
2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, i villaggi turistici.
L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata a condizione che:
1) l'ubicazione del complesso sia conforme alle destinazioni di zona degli strumenti urbanistici vigenti;
2) il titolare o il gestore risulti iscritto a una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;
3) il titolare comprovi la disponibilità dell'area di insediamento;
4) l'area di insediamento non sia comunque inferiore a mq 5.000;
5) sia stata deliberata la categoria di classificazione del complesso;
6) siano stati riscontrati l'adeguatezza del regolamento, di cui al punto 5) del precedente articolo, il versamento delle tasse e imposte afferenti l'autorizzazione, nonché l'esistenza di adeguata polizza di assicurazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 7.
Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività sono previamente comunicati al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli 8 giorni immediatamente successivi alla cessazione dell'evento impeditivo, con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.
La mancata comunicazione del nuovo titolare o gestore, secondo le modalità indicate al precedente comma l'accertamento di gravi irregolarità tecniche o amministrative, il fallimento del titolare o la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione, comportano la decadenza dell'autorizzazione.
L'autorizzazione può essere sospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico.
L'autorizzazione è di durata annuale ed è automaticamente rinnovabile mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse e imposte dovute a qualsiasi titolo.
Del rilascio dell'autorizzazione il Comune dà immediata comunicazione all'ufficio competente della Giunta regionale e all'autorità di Pubblica Sicurezza.
I complessi ricettivi all'aperto sono soggetti a vincolo decennale di destinazione d'uso a sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 5 - La gestione
Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aperto, di cui al presente capo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa.
Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.
Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.
Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in una sezione speciale del Registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente.
In ogni caso, il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde, solidamente con il gestore, del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 6 - I periodi di apertura
I complessi ricettivi all'aperto, di cui al presente capo, assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo-invernale.
E' consentita comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore ai 3 mesi all'anno, purchè opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate.
La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino a un massimo di 6 mesi e per motivate ragioni fino a un anno, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco.
Gli altri complessi ricettivi devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:
1) per complessi ad attivazione estiva con altitudine fino a 400 metri, mesi quattro, dal 15 maggio al 15 settembre;
2) per complessi ad attivazione estiva con altitudine oltre a 400 metri, mesi tre, dal 15 giugno al 15 settembre;
3) per complessi ad attivazione invernale, mesi tre, dal 15 dicembre al 15 marzo.
I gestori, che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati al precedente comma o intendano ritardarne l'apertura o anticiparne la chiusura, devono ottenere l'autorizzazione del Sindaco.
Art. 7 - Custodia e assicurazione
I complessi ricettivi all'aperto assicurano la custodia continua a mezzo di personale addetto.
Il numero delle persone addette è rapportato alla capacità ricettiva del complesso.
I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici sono tenuti ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
Art. 8 - Notifica delle persone alloggiate
Per la notifica delle persone alloggiate i gestori dei complessi autorizzati si attengono a quanto prescritto dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.
E' fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT e di trasmetterli agli organi competenti.
Art. 9 - La classificazione periodica
La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno solare 1985.
A tale scopo, il gestore fa pervenire al Comune, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.
La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio, è adottata, per iniziativa di parte o d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti previsti.
Essa opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.
L'iniziativa di parte è obbligatoria, quando si verifichino le condizioni per un declassamento.
Il provvedimento di classificazione, a cura del Comune, è comunicato al titolare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trasmesso alla Giunta regionale anche per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Il segno distintivo, corrispondente al numero delle stelle assegnato, è evidenziato in ogni manifesto o avviso pubblicitario.
Art. 10 - Le tariffe
I titolari o i gestori dei complessi ricettivi all'aperto, di cui al presente capo, denunciano ai Comuni, entro il 31 luglio di ogni ano, le tariffe dei vari servizi, comprensivi di IVA, che intendono applicare per l'anno successivo.
I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la denuncia di cui al primo comma entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio.
Le tariffe, di cui ai commi precedenti, sono uniformate come di seguito:
1) "Tariffa persona per notte", quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso: "Tariffa adulti per notte" e "Tariffa bambini fino a 5 anno per notte";
2) Tariffa PE per notte; Tariffa UA per notte;
3) Termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.
Le tariffe, di cui al punto 2), possono essere differenziate in seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei PE e delle UA e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al punto 1).
I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio possono essere scorporati dalle tariffe di cui al punto 2) e addebitati a parte solo ove sia installato il contatore e la potenza prelevabile sia superiore a 1000 Watt.
Le tariffe sono comprensive di tasse e imposte di qualsiasi natura. Le tariffe praticate dalle aziende ricettive all'aperto sono a regime concordato, a sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Le tariffe, riportate in apposito modulo, contengono il visto del Comune.
Art. 11 - Obbligo di esposizione al pubblico
E' fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno di ciascun complesso nell'ordine:
- il segno distintivo della classificazione ottenuta;
- la capacità ricettiva massima espressa in persone/giorno;
- il numero dei PE e delle UA;
- le tariffe e i termini, di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 10;
- le date di apertura e chiusura stagionali del complesso.
E' fatto altresì obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico all'interno del complesso l'atto autorizzativo di cui al precedente art. 4.
Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nei rispettivi territori con la indicazione della classifica attribuita, nonché delle tariffe denunciate da ciascun complesso ai sensi del primo comma del precedente articolo. La Giunta regionale pubblica ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nel territorio regionale, dandone ampia diffusione.

Capo II
Gli altri complessi ricettivi all'aperto e i campeggi mobili

Art. 12 - I complessi gestiti da associazioni senza scopo di lucro
La realizzazione e l'apertura di un complesso ricettivo all'aperto, gestito da associazioni senza scopo di lucro, di cui al quinto comma dell'art. 1, sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 2, 3, 4, 7 e 8 della presente legge.
A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, l'obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dalla designazione del responsabile dell'associazione o del responsabile del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.
In ogni caso, i complessi ricettivi, di cui al presente articolo, devono possedere i requisiti minimi per essere classificati ai sensi della presente legge; sono soggetti all'accertamento periodico dei requisiti e alla revisione ai sensi dell'art. 9; possono fornire le loro prestazioni esclusivamente a favore degli associati o dei loro familiari.
Art. 13 - I campeggi mobili
L'apertura dei campeggi mobili, di cui al sesto comma dell'articolo 1, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco per la sosta e il soggiorno su qualsiasi area, pubblicata o privata, previo accertamento della sua idoneità ai fini di un insediamento mobile, con particolare riguardo a un comodo accesso delle automobili, nonché ai fini del rispetto dell'ambiente, dell'esistenza di servizi generali e di ogni altra condizione indispensabile in materia di igiene e sanità pubblica e pubblica incolumità. Con l'autorizzazione possono, inoltre, essere fissate ulteriori modalità.
L'area di insediamento, non può superare i 5.000 mq. quando si tratti di campeggi mobili, che usino anche di strutture e servizi fissi preesistenti, abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio.
Per motivi eccezionali, espressamente indicati, il Sindaco può autorizzare la durata del campeggio fino a 60 giorni.


Titolo II
Vigilanza e sanzioni

Art. 14 - La vigilanza
Ferme restando le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza e quelle dell'Autorità sanitaria, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai Comuni.
Art. 15 - Le sanzioni
Il gestore che attribuisce al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1 milione a L. 3 milioni. In caso di reiterata violazione, il Sindaco dispone la revoca della autorizzazione.
Chiunque allestisca o eserciti per scopo di lucro uno dei complessi indicati all'art. 1 sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2 milioni a L. 10 milioni e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.
La violazione del disposto, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 50.000 per ogni giorno eccedente le previste 48 ore.
L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto agli articoli 12 e 13 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 4.000 a L. 20.000 per ogni persona ospitata e la immediata chiusura del campeggio.
Nei complessi di cui al capo I della presente legge, l'applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000 a L. 5.000 da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.
Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 4.000 a L. 20.000 per ogni persona ospitata in eccedenza.
La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione , dei dati e delle tariffe, di cui all'art. 11, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.
La violazione delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 3.000.000.
Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
In ogni caso, il Sindaco può procedere alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzative; nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del TU delle leggi di PS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 16 - I reclami
I clienti dei complessi ricettivi all'aperto, gestiti da imprese turistiche, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro 30 giorni, documentato reclamo al Sindaco, inviandone contemporaneamente copia al gestore interessato.
Il gestore può far pervenire al Sindaco le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Nel caso che il reclamo risulti fondato, è comminata una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 3.000.000, previa determinazione in via amministrativa dell'ammontare del danno e fatta salva ogni altra responsabilità.


Titolo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Disciplina dei complessi esistenti
Al fine di rendere possibile il recupero e l'utilizzazione dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'art. 1, già autorizzati e ricadenti in zona con diversa destinazione, i Comuni, entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare tutte o parte delle aree già in uso di detti complessi a zone per complessi ricettivi all'aperto, motivando singolarmente le ragioni delle eventuali esclusioni. In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso dei complessi possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, nella misura massima del 20 per cento di quelle già in uso, al solo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge con il mantenimento del numero di U.A. e P.E. in esercizio.
In caso di inadempienza del Comune, si applicano le norme di cui agli artt. 69 e 108 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 .
Per le varianti di cui al presente articolo, il temine stabilito dal quarto comma dell'art. 42 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , è ridotto a 30 giorni.
Entro otto giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la variante adottata è trasmessa dal Comune alla Giunta regionale che si pronuncia su di essa entro i successivi novanta giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intende approvata.
In sede di prima applicazione della presente legge, i complessi di cui all'art. 1, già autorizzati all'esercizio, conservano l'autorizzazione per l'anno in corso, purchè gli aventi titolo ne facciano richiesta al Comune entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La autorizzazione all'esercizio è altresì automaticamente rinnovabile per due anni successivi.
Nel caso in cui detti complessi non abbiano i requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio oltre il termine massimo di cui al precedente comma è subordinato all'avvenuta ultimazione degli interventi necessari a ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi.
In caso di comprovate difficoltà nell'esecuzione dei lavori di adeguamento, il Sindaco può prorogare l'autorizzazione all'esercizio per il tempo ritenuto necessario per il loro completamento e comunque per non oltre un anno.
Nel caso di cui al sesto comma, se i complessi sono ubicati in zona con diversa destinazione all'atto della entrata in vigore della presente legge ma in conformità alle previsioni della variante di cui al primo comma e qualora gli interessati provvedano a presentare al comune le domande necessarie per l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi e a ultimare gli interventi relativi entro i termini rispettivamente di 90 giorni e di 2 anni e 120 giorni dalla data di entrata in vigore di detta variante, l'autorizzazione all'esercizio è prorogabile fino a tale ultimo temine, e ulteriormente prorogabile ai sensi del settimo comma.
Nel caso di cui al sesto comma, se i complessi sono ubicati in zona con diversa destinazione all'atto della entrata in vigore della presente legge e in difformità dalle previsioni della variante di cui al primo comma, la autorizzazione all'esercizio è altresì prorogabile fino alla ultimazione degli interventi di adeguamento ai requisiti minimi, nel rispetto dei termini e delle proroghe, di cui al comma precedente. Le nuove autorizzazioni, nonché le concessioni o autorizzazioni edilizie eventualmente necessarie, in tal caso, sono provvisorie e scadenti con l'ultima proroga ottenuta ai sensi del comma successivo.
Qualora le aree di cui al primo comma, anche oltre il termine ivi indicato, non siano ricomprese nella variante allo strumento urbanistico vigente per essere destinate a zone per complessi ricettivi all'aperto, l'autorizzazione all'esercizio dei complessi ubicati, all'atto della entrata in vigore della presente legge, nelle aree predette, è prorogata annualmente oltre il termine di cui al quinto comma od oltre il periodo di proroga concesso ai sensi del comma precedente per l'adeguamento ai requisiti minimi, fatte salve tutte le altre prescrizioni di legge, per un ulteriore periodo complessivo minimo di tre anni e massimo di sette anni, in relazione all'entità degli investimenti effettuati per la realizzazione e l'adeguamento ai requisiti minimi dei complessi.
Art. 18 - Complessi ricettivi senza autorizzazione
Gli esistenti complessi ricettivi all'aperto che esercitino di fatto, senza autorizzazione, dovranno cessare la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ove permangano dette condizioni.
I Comuni interessati all'attuazione delle varianti ai piani regolatori generali di cui all'art. 17 potranno differire l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma a datare dalla scadenza dei termini di approvazione della variante stessa.
Art. 19 - Disciplina transitoria dei periodi
Le prescrizioni sulla data e sulla durata dei periodi d'apertura dei complessi ricettivi all'aperto non annuali, di cui al quarto comma dell'art. 6, entrano in vigore, per ogni singolo periodo, a partire dalla data corrispondente al rispettivo termine iniziale, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 20 - Abrogazione di leggi regionali
Le leggi regionali n. 56 del 10 agosto 1979, n. 68 del 26 maggio 1980 e n. 47 del 6 agosto 1981, con le relative tabelle, sono abrogate.
Art. 21 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli artt. 40 e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




TABELLA A- Norme generali
TABELLA B - Note alla classificazione e alla capacità ricettiva
TABELLA C - Prescrizioni minime comuni a tutti i complessi
TABELLA D - Requisiti minimi obbligati per complessi "Una Stella", "Due Stelle", "Tre Stelle", "Quattro Stelle"
TABELLA E - Requisiti fungibili e relativo punteggio


TABELLA A

Norme generali

A.01 I Campeggi vengono classificati con quattro categorie denominate: Una Stella, Due Stelle, Tre Stelle, Quattro Stelle e i Villaggi Turistici con tre Categorie: Due Stelle, Tre Stelle, Quattro Stelle. Il campeggio "Una Stella" e il villaggio turistico "Due Stelle" sono i più semplici, quelli "Quattro Stelle" i più completi e confortevoli.
A.02 I Campeggi "Una Stella" devono soddisfare tutte le prescrizioni comuni di cui alla tabella C e possedere i requisiti minimi di cui alla tabella 1.D.
A.03 I Complessi "Due Stelle" devono soddisfare tutte le prescrizioni comuni di cui alla tabella C e possedere i requisiti minimi di cui alla tabella 2.D. e i requisiti fungibili di cui alla tabella E per almeno punti 60.
A.04 I Complessi "Tre Stelle" devono soddisfare tutte le prescrizioni comuni di cui alla tabella C e possedere i requisiti minimi di cui alla tabella 3.D. e i requisiti fungibili di cui alla tabella E per almeno punti 120.
A.05 I Complessi "Quattro Stelle" devono soddisfare tutte le prescrizioni comuni di cui alla tabella C e possedere i requisiti minimi di cui alla tabella 4.D. e i requisiti fungibili di cui alla tabella E per almeno punti 180.
A.06 Intendesi per equipaggio il- gruppo di persone, della medesima famiglia e non, che generalmente viag-gino e sostino insieme, usufruendo di un singolo P.E. o U.A. e utilizzino in comune tutta o parte della propria attrezzatura. A un singolo equipaggio corrisponde una tenda o una caravan o una U.A. eccezionalmente completate da una o due tende accessorie di piccole dimensioni. La consistenza media dì un equipaggio è assunta per convenzione in 4 (quattro) persone.
A.07 Intendesi per P.E. (Posto Equipaggio) l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Tale area comprende le superfici occupate dalla vegetazione e/o dagli impianti o attrezzature di dotazione del P.E.
I P.E. non devono avere recinzioni e le attrezzature installate dagli ospiti occupanti devono essere assolutamente mobili e facilmente trasportabili dalla vettura di traino o all'interno dei rimorchi da campeggio. I preingressi in materiali rigidi dei mezzi mobili di pernottamento non possono superare i mq 5 di superficie coperta.
A.08 Intendesi per installazione igienico-sanitaria riservata, più brevemente IG.RIS., l'insieme minimo di WC, doccia, lavabo e lavello.
A.09 Intendesi per capacità ricettiva massima consen-tita, più brevemente C.R.M., la capacità ricettiva, che richiesta dalla singola azienda, sia uguale o inferiore a:
1) la somma tra le persone ospitabili in P.E. e U.A. sprovvisti di IG.RIS., in base ai coefficienti sta-biliti per i servizi ìgienico-sanitari comuni, e le persone ospitabili in P.E. e U.A. dotati di IG.RIS.
2) La somma tra il numero risultante dal prodotto P.E. x 4 e il numero totale dei posti letto delle U.A.
A.10 Intendesi per posto auto, più brevemente P.A., una superficie convenzionale di mq 10 compresa nelle superfici minime stabilite per i P.E. e le U.A. e da queste detraibili quando il rispettivo P.A. sia previsto all'interno di aree di parcheggio predeterminate.
A.11 Intendesi per lavabiancheria l'apparecchio elettrodomestico automatico atto al lavaggio di indumenti.
A.12 Intendesi per lavastoviglie l'apparecchio elettrodomestico automatico atto al lavaggio di piatti e stoviglie.
A.13 Intendesi per camerino di lavaggio singolo il locale chiudibile dotato al minimo di specchio con mensola, lavabo e doccia con soffione a “telefono” con flessibile.
A.14 Intendesi per vuotatoio l'omonimo apparecchio igienico collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

TABELLA B

Note alla classificazione e alla capacità ricettiva

B.01 Non obbligatorio per i complessi già autorizzati all'atto della entrata in vigore della presente legge.
B.02 Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.
B.03 Esclusi i complessi di altitudine superiore ai 400 metri.
B.04 I gruppi di servizi igienico-sanitari non devono distare più di 200 metri dai P.E. e dalle U.A. di pertinenza.
B.05 A uso gratuito.
B.06 Nei complessi ad attivazione invernale tutti i locali per uso comune devono essere riscaldati convenientemente.
B.07 220 Volts e minimo 4 Ampere.
B.08 Nei complessi ad attivazione esclusivamente estiva una doccia chiusa ogni quattro può essere so-stituita da due docce aperte.
B.09 Nei complessi ad attivazione invernale tutti gli apparecchi igienici di lavaggio (docce, lavabi, lavelli, lavatoi e lavapiedi) devono essere dotati di acqua calda e fredda.
B.10 Dotate di allaccio alla rete fognaria (B.01).
B.11 A eccezione delle tende.
B.12 A eccezione delle caravans.
B.13 Sostituibile con apparecchi pubblici automatici.
B.14 Con esclusione delle tende.
B.15 II prodotto tra coefficiente e C.R.M. deve essere arrotondato all'unità superiore e sommato alle unità fisse indicate fuori parentesi.
B.16 Con scolapiatti.
B.17 Da questi distanti non più di 100 metri.
B.18 Da questi distanti non più di 15 metri.
B.19 Eccezionalmente e limitatamente ai campeggi classificati con una stella, nelle aree di particolare conformazione possono essere consentiti anche P.E. con superfici inferiori a mq 60 (sessanta), ma superiori a mq 40 (quaranta), purché l'area destinata a uso comune sia aumentata della minor superficie destinata alle piazzole.
B.20 La dotazione di acqua può essere costituita da semplice rubinetto all'esterno della U.A. e a questa riservato.
B.21 Limitatamente ai complessi già esistenti, la prescrizione di superficie minima dei P.E. è ridotta provvisoriamente a mq 70 (settanta) e l'adegua-mento a mq 75 (settantacinque) deve avvenire entro anni 10 (dieci) a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
B.022 Limitatamente ai complessi già esistenti, la prescrizione di superficie minima dei P.E. è ridotta provvisoriamente a mq 80 (ottanta) e l'adeguamento a mq 90 (novanta) deve avvenire entro anni 10 (dieci) a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
B.30 Almeno il 30% dei punti dotati di acqua calda 16/24 ore.
B.40 Almeno il 40% dei punti dotati di acqua calda 16/24 ore.
B.50 Almeno il 50% dei punti dotati di acqua calda 16/24 ore.
B.60 Almeno il 60% dei punti dotati di acqua calda 16/24 ore.
B.70 Almeno il 70% dei punti dotati di acqua calda 16/24 ore.
B.80 Almeno l'80% dei punti dotati di acqua calda 16/24 ore.


TABELLA C

Prescrizioni minime comuni a tutti i complessi

C.01 Posizione in località non inquinata da polveri e/o fumi.
C.02 Viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche.
C.03 Viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrez-zature complementari.
C.04 L'intero perimetro del complesso deve essere delimitato da recinzione con accessi e varchi chiudibili o da demarcazioni od ostacoli naturali non facilmente superabili.
C.05 Servizio di ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del complesso.
C.06 Parcheggio auto separato dall'area ricettiva del complesso, situato nelle immediate vicinanze della entrata, con capacità auto pari al 5% degli equipaggi ospitabili.
C.07 Parcheggi auto compresi nell'area del complesso ricettivo e dotati di posti auto riservati ai P.E. e alle U.A. sprovvisti di parcheggio annesso.
C.08 Illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna.
C.09 Volumetria media interna mc 6 (sei) per persona ospitabile in ciascuna U.A. e superficie scoperta esterna a ciascuna U.A. compreso P.A., pari al doppio della superficie coperta, con minimo di mq 40 (quaranta) e massimo sufficiente mq 100 (cento).
C.10 P.E. realizzati in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche, contrassegnati da numerazione progressiva e dotati di accesso.
C.11 Impianti elettrici a norma CEI e idrici, fognari e di prevenzione incendi realizzati secondo le prescrizioni di legge.
C.12 Pulizia delle aree comuni e delle installazioni igienico-sanitarie, smaltimento dei rifiuti solidi con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.
C.13 Disponibilità giornaliera di almeno litri 100 (cento) per persona x C.R.M. all'impianto di distribuzione idrica, di cui almeno litri 50 (cinquanta) di acqua potabile. Laddove l'approvvigionamento idrico sia garantito anche a mezzo dì acqua non potabile i relativi impianti di distribuzione devono essere del tutto distinti e i punti di erogazione dell'acqua non potabile dovranno essere chiaramente evidenziati con scritte In quattro lingue o con appropriati simboli.
C.14 I complessi con C.R.M. fino a 1.000 (mille) ospiti devono essere dotati di cassetta di pronto soccorso e, quello con C.R.M. superiore, di locale attrezzato a pronto soccorso.
C.15 Spaccio di generi alimentari e di bevande di prima necessità. L'obbligo non sussiste ove esista all'esterno del complesso un punto vendita distante non più di km 1 (uno).
C.16 Ogni complesso deve disporre di recipienti lavabili o con contenitore a perdere, muniti di coperchio e atti alla raccolta di rifiuti solidi, di capacità complessiva me 0,025 (zerovirgolazeroventicinque) per ogni P.E. e U.A. previsti e da questi distanti meno di metri 100 (cento).
C.17 Ogni complesso deve disporre di vuotatoi posti alla distanza massima di metri 200 (duecento) dai P.E. non dotati di allacciamento alla rete fognaria.



TABELLA D


1.D. - Requisiti minimi obbligati per campeggi “Una Stella”
1.D.01 - Aree libere di uso comune: 5% (cinquepercento) dell'intera superficie lorda del complesso (B.02)
l.D.02 - Posti equipaggio con superfìcie netta mq 60 (sessanta) compreso P.A. (B.19)
l.D.021 - Fontanelle sul campo 1 (una) ogni 30 (trenta) P.E. (B.10) (B.17)
l.D.03 - Unità abitative dotate di acqua ed elettricità (B.07) (B.11) (B.12) (B.20)
1.D.04 - Installazioni igienico-sanitarie comuni di base (B.04) (B.05) (B.06) (B.09)
l.D.041 - Gabinetti (0,031 x C.R.M.) + 4. (B.15)
1.D.042 - Orinatoi (0,005 x C.R.M.) + 2. (B.15)
1.D.043 - Docce chiuse (0,025 x C.R.M.) + 2. (B.15) (B.40) (B.08)
1.D.044 - Lavabi (0,025 x C.R.M.) + 2. {B.15}
1.D.045 - Lavelli {0,016 x C.R.M.) + 2. (B.15)
1.D.046 - Lavatoi (0,006 x C.R.M.) + 2. (B.15)
1.D.047 - Prese elettriche per rasoi pari alla metà del numero dei lavabi (B.07).
1.D.05 - Aree ombreggiate con superficie complessiva pari al 50% (cinquantapercento) della superficie lorda del complesso (B.03).
1.D.06 - Una linea telefonica esterna per uso comune con derivazione in cabina o cupola acustica fino a 500 (cinquecento) persone C.R.M.
2.D. - Requisiti minimi obbligati per complessi “Due Stelle”
2.D.01 - Aree libere di uso comune: 6% (seipercento) della intera superficie lorda del complesso (B.02).
2.D.02 - Posti equipaggio con superficie netta mq 65 (sessantacinque) compreso P.A.
2.D.021 - Fontanelle sul campo 1 (una) ogni 25 (venticinque) P.E. (B.10) (B.17).
2.D.03 - Unità abitative dotate di acqua ed elettricità (B.07) (B.11) (B.20).
2.D.031 - Non più di 4 (quattro) posti letto per vano.
2.D.04 - Installazioni igienico-sanitarie comuni di base (B.04) (B.05) (B.06) (B.09)
2.D.041 - Gabinetti (0,031 x C.R.M.) + 4. (B.15)
2.D.042 - Orinatoi (0,005 x C.R.M.) + 2. (B.15)
2.D.043 - Docce chiuse (0,028 x C.R.M.) + 3. (B.15) (B.50) (B.08)
2.D.044 - Lavabi (0,028 x C.R.M.) + 2. (B.15) (B.30)
2.D.045 - Lavelli (0,019 x C.R.M.) + 2. (B.15) (B.30) (B.16)
2.D.046 - Lavatoi (0,007 x C.R.M.) + 2. (B.15)
2.D.047 - Prese elettriche per rasoi pari alla metà del numero dei lavabi (B.07).
2.D.048 - N. 1 Lavapiedi ogni gruppo di servizi igienici.
2.D.05 - Aree ombreggiate con superficie complessiva pari al 60% (sessantapercento) della superficie lorda del complesso (B.03).
2.D.06 - Una linea telefonica esterna per uso comune con derivazione in cabina o cupola acustica fino a 400 (quattrocento) persone C.R.M.
- Una linea ogni ulteriori 900 (novecento) persone C. R.M. (B.13).


3.D. - Requisiti minimi obbligati per complessi “Tre Stelle”
3.D.01 - Aree libere di uso comune: 8% (ottopercento) dell'intera superficie lorda del complesso (B.02).
3.D.02 - Posti equipaggio con superficie netta mq 75 (settantacinque) compreso P.A. (B.21).
3.D.021 - Fontanelle sul campo 1 (una) ogni 20 (venti) P.E. (B.10) (B.17).
3.D.022 - Presa elettrica sul 60% (sessantapercento) dei P.E. (B.07) (B.18).
3.D.03 - Unità abitative dotate di acqua ed elettricità (B.07) (B.11) (B.20).
3.D.031 - Non più di 4 (quattro) posti letto per vano.
3.D.032 - Dotate di veranda coperta e attrezzatura completa da cucina (B.01).
3.D.04 - Installazioni igienico-sanitarie comuni di base (B.04) (B.05) (B.06) (B.09)
3.D.041 - Gabinetti (0,031 x C.R.M.) + 4. (B.15)
3.D.042 - Orinatoi (0,005 x C.R.M.) + 2. (B.15)
3.D.043 - Docce chiuse (0,031 x C.R.M.) + 4. (B.15) (B.70) (B.08)
3.D.044 - Lavabi (0,031 x C.R.M.) + 3. (B.15) (B.70)
3.D.045 - Lavelli (0,022 x C.R.M.) + 3. (B.15) (B.60) (B.16)
3.D.046 - Lavatoi (0,009 x C.R.M.) + 3. (B.15) (B.50)
3.D.047 - Prese elettriche per rasoi pari alla metà del numero dei lavabi (B.07).
3.D.048 - N. 2 Lavapiedi ogni gruppo di servizi igienici (B.40).
3.D.05 - Aree ombreggiate con superficie complessiva pari al 70% (settantapercento) della superficie lorda del complesso (B.03).
3.D.06 - Una linea telefonica esterna per uso comune con derivazione in cabina o cupola acustica fino a 400 (quattrocento) persone C.R.M..
Una linea ogni ulteriori 800 (ottocento) persone C. R.M. (B.13).
3.D.07 - Una lavabiancheria fino a 1.000 (mille) persone C.R.M. Una lavabiancheria ogni ulteriori 2.000 (duemila) persone C.R.M..
4.D. - Requisiti minimi obbligati per complessi “Quattro Stelle”
4.D.0l - Aree libere di uso comune: 10% (diecipercento) dell'intera superficie lorda del complesso (B.02).
4.D.02 - Posti equipaggio con superficie netta mq 90 (no-vanta) compreso P.A. (B.22).
4.D.21 - Fontanelle sul campo almeno 1 (una) ogni 20 (venti) P.E. (B.10) (B.17).
4.D.22 - Presa elettrica sul 60% (sessantapercento) dei P.E. (B.07) (B.18).
4.D.03 - Unità abitative (B.14) dotate di acqua, elettricità (B.07) e allacciamento fognario.
4.D.031 - Non più di 4 (quattro) posti letto per vano.
4.D.032 - Dotate di veranda coperta e attrezzatura completa da cucina e frigorifero (B.01).
4.D.033 - Dotate di IG.RIS. e acqua calda.
4.D.04 - Installazioni igienico-sanitarie comuni di base (B.04) (B.05) (B.06) (B.09)
4.D.041 - Gabinetti (0,031 x C.R.M.) + 4. (B.15)
4.D.042 - Orinatoi (0,005 x C.R.M.) + 2. (B.15)
4.D.043 - Docce chiuse (0,035 x C.R.M.) + 4. (B.15) (B.80) (B.08)
4.D.044 - Lavabi (0,034 x C.R.M.) + 3. (B.15) (B.80)
4.D.045 - Lavelli (0,025 x C.R.M.) + 3. (B.15) (B.70) (B.16)
4.D.046 - Lavatoi (0,010 x C.R.M.) + 3. (B.15) (B.70)
4.D.047 - Prese elettriche per rasoi pari alla metà del numero dei lavabi (B.07).
4.D.048 - N. 2 Lavapiedi ogni gruppo di servizi igienici (B.50).
4.D.05 - Aree ombreggiate con superficie complessiva pari all'80% (ottantapercento) della superficie totale lorda del complesso (B.03).
4.D.06 - Una linea telefonica esterna per uso comune con derivazione in cabina o cupola acustica fino a 300 (trecento) persone C.R.M.
Una linea ogni ulteriori 700 (settecento) persone C. R.M. (B.13).
4.D.07 - Una lavabiancheria fino a 800 (ottocento) persone C.R.M..
Una lavabiancheria ogni ulteriori 1.500 (millecinque-cento) persone C.R.M.
4.D.08 - Un tavolo con presa di corrente (220 V. - 10 A.) a uso stireria fino a 600 (seicento) persone C.R.M., posto in locale apposito.
Un tavolo ogni ulteriori 1.000 (mille) persone C.R.M.




TABELLA E

Requisiti fungibili e relativo punteggio


1.E. - Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture
1.E.01 - Aree libere per uso comune in eccedenza rispetto alla prescrizione obbligatoria
Punteggio = Unità percentuali in eccedenza x punti 5,00
1.E.02 - Aree ombreggiate con vegetazione naturale in percentuale rispetto alla superficie totale del complesso ricettivo
Punteggio = Unità percentuali x punti 0,20
1.E.03 - Superficie media netta dei P.E. in eccedenza rispetto alla prescrizione obbligatoria
Punteggio = Metri quadrati in eccedenza x punti 4,00 (Punt. Min. 6 - Max. 60)
1.E.04 - Confinatura delle piazzole ottenuta tramite vegetazione (alberi, siepi, aiuole)
Punteggio fisso 10
2.E. - Servizi, attrezzature e impianti complementari
2.E.01 - Servizi sanitari e di pronto soccorso
2.E.011 - Locale attrezzato ad ambulatorio e/o pronto soccorso (quando non prescrizione obbligatoria)
Punteggio fisso 5
2.E.012 - Servizio medico ambulatoriale giornaliero
Punteggio fisso 5
2.E.013 - Infermiere diplomato a disposizione in loco 24/24 ore
Punteggio fisso 10
2.E.014 - Medico a disposizione in loco 24/24 ore
Punteggio fisso 20
2.E.02 - Installazioni igienico-sanitarie
2.E.021 - Camerini gabinetto e/o doccia in eccedenza rispetto alla prescrizione obbligatoria
Punteggio = Unità percentuali in eccedenza x punti 1,50
2.E.022 - Lavabi e/o lavelli in eccedenza rispetto alla prescrizione obbligatoria
Punteggio = Unità percentuali in eccedenza x punti 0,40
2.E.023 - Camerini di lavaggio singolo (con rapporto minimo unità /C.R.M. = 1/500)
Punteggio fisso 20
2.E.024 - Lavastoviglie (con rapporto minimo unità/ C.R.M. = 1/300)
Punteggio fisso 10
2.E.025 - Erogazione acqua calda 24/24 ore
Punteggio fisso 10
2.E.03 - Dotazione delle piazzole
2.E.031 - P.E. dotati di presa di corrente elettrica con le stesse modalità ma in eccedenza percentuale rispetto alla prescrizione obbligatoria
Punteggio = Unità percentuali in eccedenza x punti 0,30
2.E.032 - P.E. dotati di presa di acqua corrente e di scarico fognario rispetto al totale
Punteggio = Unità percentuali x punti 1,50
2.E.033 - P.E. dotati di IG.RIS.
Punteggio = Unità percentuali x punti 4,00
2.E.04 - Attrezzature di ristoro
2.E.041 - Ristorante oppure self-service oppure tavola calda oppure pizzeria oppure rosticceria
Punteggio fisso 10
2.E.05 - Attrezzature sportive
2.E.051 - Campo attrezzato per pallavolo oppure pal-lacanestro oppure pattinaggio
Punteggio fisso 15
2.E.052 - Campo da tennis
(con rapporto minimo unità/C.R.M. = 1/2000)
Punteggio fisso 15
2.E.053 - Tavolo da ping-pong
(con rapporto minimo unità/C.R.M. = 1/1500)
Punteggio fisso 5
2.E.054 - Piscina
(con rapporto minimo mq/C.R.M. = 1/10)
Min mq 200 - max. mq 1.000
Punteggio fisso 25
2.E.055 - Pista bocce
(con rapporto minimo unità/C.R.M. = 1/5000)
Punteggio fisso 8
2.E.056 - Boowling
Punteggio fisso 15
2.E.057 - Minigolf a 16 buche
Punteggio fisso 10
2.E.058 - Palestra attrezzata
Punteggio fisso 10
2.E.059 - Impianti di risalita nel raggio di km 1 dal complesso ricettivo
Punteggio fisso 20
2.E.06 - Attrezzature ricreative
2.E.061 - Area attrezzata con giochi per bambini (con rapporto minimo mq/C.R.M. = 1/8)
Min. mq 100, max. mq 1000
Punteggio fisso 15
2.E.062 - Sala ricreativa
Punteggio fisso 10
2.E.063 - Cinema
Punteggio fisso 10
2.E.064 - Approdo natanti
Punteggio fisso 15
2.E.065 - Sauna
Punteggio fisso 10
2.E.07 - Servizi vari
2.E.071 - Animazione
Punteggio fisso 20
2.E.072 - Noleggio imbarcazioni
Punteggio fisso 10
2.E.073 - Scuole discipline sportive
Punteggio = Ciascuna disciplina x punti 5
2.E.074 - Servizio baby-sitter, Kinderheim
Punteggio fisso 20
2.E.075 - Servizio custodia valori, cambio, escursioni, informazioni turistiche
Punteggio fisso 10
2.E.076 - Piazzola lavaggio auto
Punteggio fisso 5
3.E. - Ubicazione e caratteristiche ambientali
3.E.01 - Collocazione nella località
3.E.011 - In posizione panoramica di particolare valore
Punteggio fisso 15
3.E.012 - In località turistica primaria
Punteggio fisso 20
3.E.013 - In riva al mare, lago, fiume
Punteggio fisso 20
3.E.014 - In località turistica di sports invernali
Punteggio fisso 20


SOMMARIO